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«Istituzioni malate e riforme necessarie»

di Ettore Jorio*

Pubblicato il: 04/05/2018 – 10:36
«Istituzioni malate e riforme necessarie»

Ho apprezzato le due note a firma di Antonio Viscomi sul tema dello scioglimento dei Comuni per mafia. Ho condiviso le preoccupazioni e gli stimoli a rimboccarsi le maniche per favorire il cambiamento attraverso previsioni legislative che abbiano una maggiore attenzione sul da farsi dopo l’evento. Ciò al fine di favorire una neodisciplina funzionale a generare una nuova cultura sociale e amministrativa impeditiva delle penose reiterazioni alle quali siamo abituati ad assistere. Per capire cosa e come fare sarebbe sufficiente leggere il rapporto dell’apposita «Commissione per l’elaborazione di proposte per la lotta, anche patrimoniale, alla criminalità», istituita con Dpcm del 7 giugno 2013, cui ha partecipato Nicola Gratteri, un esperto che tutto il mondo ci invidia e al quale si è stupidamente impedito di fare sino ad oggi il ministro. Un dossier nel quale poter rintracciare anche le soluzioni delle quali oggi siamo, tutti, alla ricerca spasmodica.
Sino a oggi la cura si è dimostrata peggio della malattia, e non solo nei casi di commissariamento dovuti agli scioglimenti per mafia.
È quanto si deduce dai risultati degli interventi straordinari del Governo nelle crisi degli enti locali. Più genericamente, dai commissariamenti in senso lato (scioglimenti per mafia, dissesti e fusioni). Un fenomeno che preoccupa non solo per gli scarsi risultati ordinariamente conseguiti bensì perché incrementativo della mappa delle precarietà territoriali che mettono in crisi il sistema Repubblica. Ciò in relazione alle necessarie tutele di ripristino del deficit di legalità, di ripianamento del debito pubblico e di recupero dell’assenza di benessere sociale.
Troppe patologie nelle istituzioni
Al riguardo, il Paese riesce a essere sempre più esposto alle patologie che affliggono gli enti locali, specie quelli concentrati nelle aree tradizionalmente più deboli, ove si registrano incrementi e reiterazioni di scioglimenti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (art. 143 Tuel), sulla cui utilità sono in tantissimi a metterli in discussione nella attuale formulazione, e diffusi dissesti (art. 244 Tuel), molti dei quali conseguenti a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale (artt. 243 bis-quater) non andati a buon fine. Quanto a queste ultime ci sarebbe tanto da dire, vuoi per i maldestri tentativi perpetrati, anche dolosamente, da diversi Comuni al solo scopo di differire le naturali dichiarazioni di dissesto (che si precisa essere obbligatorio, pena la responsabilità per omissione, ex art. 247 Tuel!) che per le inefficienze frequentemente registrate dai preposti organi straordinari di liquidazione. Vuoi ancora per il «contributo» accattivante del legislatore di favorire, con apposite integrazioni/modifiche della disciplina, alcune importanti realtà urbane, finanche Città metropolitane (Napoli docet). Vuoi, altresì, per la procedura di verifica intermedia dei predissesti che diventa sempre più permissiva e differenziata, tanto da incagliarsi a tal punto da fare guadagnare tempo ai soggetti istituzionali più forti in termini di contrattualità istituzionale, salvo essere più celere e severa per le realtà locali figlie di un dio minore.
L’inadeguatezza delle soluzioni (scioglimenti, dissesti e fusioni)
Dunque, in relazione alle suddette fattispecie, sono risultate sino a oggi inadeguate le discipline relative: a) alla formulazione e alle attività delle commissioni antimafia, preposte alla conduzione degli enti locali sciolti ex art. 143 Tuel; b) alla composizione degli Organi straordinari di liquidazione, di cui all’art. 252, cui vengono rimessi gli adempimenti di tipo liquidatorio dei Comuni dissestati. Allo stesso modo, sono risultate non propriamente ragionevoli le nomine dei commissari preposti alla formazione dei nuovi comuni a seguito di intervenute fusioni, perché sempre individuati tra funzionari statali in trattamento di quiescenza ancorché accompagnati nell’esercizio dei loro compiti istituzionali da un funzionariato senza un minimo di esperienza di amministrazione pubblica attiva. Un compito difficile da esercitare, attesa la conseguita autonomia finanziaria che richiede, a mente della novellata Costituzione, conoscenze tecniche e una esperienza non di poco conto. Requisiti, questi, rintracciabili esclusivamente in chi ha esercitato importanti funzioni nel management pubblico ovvero di sindaco indispensabili per generare bene una nuova città mettendo contemporaneamente insieme i «pezzi» di quelle estinte nel processo di generazione della istituzione locale prodotta dalla loro fusione.
Le riforme che occorrono
Insomma, al nuovo Parlamento il compito di rivedere radicalmente le anzidette discipline e mettere su un meccanismo selettivo di riconosciuta efficienza dei «commissari», tale da rimettere in piedi quanto sino ad oggi non riuscito. Ciò allo scopo di offrire una concreta riparazione del difetto di funzionamento dei commissariamenti da disporre a diverso titolo e scopo determinato.
Tanti i punti deboli cui va fornita una diversa soluzione legislativa.
Tra questi:
– l’assenza di norme specifiche di salvaguardia della tutela della legalità da ripristinare nei siti istituzionali locali sciolti per mafia, abbandonati così a se stessi e, dunque, condannati ad essere vittime della reiterazione del fenomeno;
– la sottovalutazione dell’evento dissesto, alla cui dichiarazione l’attuale regolazione assegna esiti esclusivamente liquidatori, spesso devastanti per l’ente e i creditori, completamente avulso dal’obbligo istituzionale di continuità amministrativa cui sono tenuti gli organi democratici conviventi con l’organo straordinario preposto alla vendita dei «gioielli di famiglia»;
– la scadente attenzione assicurata allo svolgimento, a partire dalla nomina dei preposti, delle funzioni commissariali propedeutiche al perfezionamento degli enti locali istituiti a seguito di procedimenti di fusione, lasciati in mano a commissari ricchi di un onorato passato ma privi della indispensabile esperienza di amministrazione attiva.

*docente Unical

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