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Revoca a una ditta interdetta per mafia a Briatico, no alla sospensiva

Anche il Consiglio di Stato dà in parte ragione al Comune del Vibonese. Le strutture destinatarie dell’interdittiva ospitavano alcuni centri d’accoglienza per migranti

Pubblicato il: 18/05/2018 – 16:58
Revoca a una ditta interdetta per mafia a Briatico, no alla sospensiva

VIBO VALENTIA Il Consiglio di Stato ha accolto solo parzialmente l’appello presentato da un’azienda interdetta per mafia nei cui confronti il Comune di Briatico, nel Vibonese, ha disposto la chiusura di cinque strutture alberghiere. I giudici amministrativi hanno dunque in parte dato ragione (per ora) al Comune e hanno accolto il ricorso della società interdetta solo per ciò che riguarda la fissazione dell’udienza di merito, per la quale gli atti sono stati trasmessi al Tar. Non è stata dunque concessa la sospensiva – già negata dal Tar – dei provvedimenti con cui il Comune di Briatico ha revocato le autorizzazioni all’azienda, che in due delle cinque strutture chiuse gestiva dei centri di accoglienza per migranti. La vicenda era divenuta nota quando la Prefettura di Vibo aveva commissariato i centri di accoglienza (il Corriere della Calabria ne aveva rivelato i dettagli quiqui e qui).
Il Comune di Briatico, all’epoca guidato da Andrea Niglia (foto) e recentemente commissariato per infiltrazioni mafiose, aveva deciso autonomamente, una volta appreso delle interdittive antimafia a carico della società, di ritirare le Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) relative alle strutture alberghiere in questione. La società ha quindi chiesto l’annullamento di questi provvedimenti, previa sospensione, prima al Tar e poi al Consiglio di Stato. Il Comune di Briatico è rappresentato in giudizio dall’avvocato Antonio Fuscà, mentre il ministero dell’Interno dall’Avvocatura generale dello Stato.
I giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto che «non emergono elementi di concreto sostegno in ordine alla sussistenza del fumus boni iuri» e che, inoltre, «le esigenze cautelari esposte dall’appellante possono essere garantite dalla rapida definizione del merito del ricorso». Il Tar aveva invece rilevato che «anche le attività soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o a S.c.i.a. soggiacciono alle informative antimafia» e che «l’amministrazione straordinaria non esclude in toto il rischio che i provvedimenti impugnati intendono scongiurare».

s. pel.

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