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«Contro di me affermazioni calunniose»

di Giacomino Brancati*

Pubblicato il: 15/06/2018 – 17:39
«Contro di me affermazioni calunniose»

Di seguito la replica di Brancati alle dichirazioni (le trovate qui) direttore generale della Filrc Giuseppe Martorano
Avendo ricevuto I’ennesima pervicace “minaccia” contenete ancora una volta calunniose affermazioni, che puntualmente veicola a mezzo stampa (con grave d’anno all’immagine dell’azienda), mi corre I’obbligo, a questo punto, di riscontrare la Sua richiesta, spero ‘n m-odo definitivo, anticipandole sin da ora, che per il futuro la reiterazione di siffatti comportamenti saranno tempestivamente segnalati per quanto di competenza sia all’Ufficio Procedimenti disciplinari dell’Azienda che all’Autorità penale.
a) Premessa. Preliminarmente evidenzio che riscontro la presente prendendo spunto dalla nostra nota prot.2340l/DG del l7/04/20L8 indírizzata alla Prefettura di Reggio Calabria e di cui lei ben dovrebbe conoscere il contenuto. Tuttavia repetita iuvant. Innanzitutto, si stigmatizza il modo di scrivere volgare, offensivo e irriverente, utilizzato per mostrare disappunto verso la mia persona n.q. di direttore generale nonché verso l’istituzione che rappresento che, per altro, è l’azienda da cui ella è dipendente. Le espressioni frequentemente utilizzate da ella nei comunicati e/o richieste di accesso agli atti, risultano essere nei fatti di norma calunniose, dispregiative e diffuse appunto mezzo stampa, senza mostrare alcuna continenza quanto nei toni tanto dagli eventuali riflessi di possibili violazioni di norme penalmente rilevanti e/o di natura disciplinare. Come ad esempio: «…operato negligente, insipiente e inconcludente del direttore generale Giacomino Brancati… addirittura promosso a dírettore generale»;
«…i vertici aziendali continuano o produrre atti illegittimi», ecc. Tutto ciò, denota I’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del potere gerarchico o comunque di sovraordinazione all’interno del proprio posto di lavoro, che esorbita notevolmente invero dai limiti di correttezza e del rispetto della dignità umana cui dovrebbe confermarsi il pubblico dipendente e quindi lesive del rapporto di fiducia con il datore di lavoro.
Peraltro, non si può fare appello alla circostanza che le espressioni usate dal lavoratore in un contesto di conflittualità aziendale oltrepassino i limiti di un corretto esercizio delle libertà sindacali in relazione alla propria posizione in quel contesto, in quanto la Fil non è una organizzazione sindacale rappresentativa di contrattazione nazionale e/o decentrata e quindi non ha diritto a fruire né di permessi e di tutte le prerogative di cui al Ccnq del 07108/2008 (es. assemblea, bacheca, ecc), né essere coinvolta nella informazione, consultazione e contrattazione aziendale.
La Fil, e qui concordo con lei, più che un sindacato rappresentativo aziendale è per sua stessa auto-definizione una “libera associazione di cittadini/lavoratori”, così come riportato nella lettera aperta che ella ha scritto a sua eccellenza il prefetto per chiedere I’apertura di un tavolo tecnico all’Asp.
Pertanto, la suddetta associazione sindacale, in estrema sintesi, è priva di qualsiasi potere negoziale nei confronti dell’azienda , né gode di diritti e prerogative prerogative previste e sancite dalla contrattazione nazionale e decentrata, nell’ambito delle cosiddette relazioni sindacali
Inoltre, per consolidata giurisprudenza, norme di legge e regolamenti in materia, non vi è alcun diritto in capo a qualsiasi organizzazione sindacale ad esercitare I’accesso e/o un controllo generalizzato sugli atti della pubblica amministrazione ma soltanto per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’associazione. Si evidenzia infine, che in tutte le presunte criticità o illegittimità da ella denunciate, non vengono mai fatti riferimenti congruenti a fonti, circostanze, nonne di legge ma si basano su accuse generiche soprattutto in materia di personale.
b) irregolarità della istanza di accesso agli atti. La sua diffida datata 28/05/2018 e la richiamata istanza di accesso agli atti in oggetto indicati nella presente, non risultano conformi ai requisiti minimi di validità ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/90 s.m.i. nonché dall’art. 65 del D.Lgs. n.8212005 ed al Regolamento aziendale di accesso sul diritto di accesso agli atti amministrativi. Inoltre, trattandosi di richiesta presentata nella qualità di rappresentante di associazione sindacale o meno, ella avrebbe dovuto allegare all’istanza lo specifico atto di nomina/delega dell’organismo rappresentato oppure allegare nella stessa istanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 Dpr 445/2000.
c) Esame e valutazione dell’istantza ancorchè irregolare sotto l’aspetto formale. Pur riscontrando irregolarità formali nell’istanza presenta, lo scrivente non intende sottrarsi in ogni caso nella valutazione della richiesta di accesso. In primo luogo, nell’istanza di accesso non viene neanche specificata la obbligatoria motivazione di ac cesso agli atti (art.25 c.2L.241/90) ovvero «l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto I’accesso». In secondo luogo, l’istanza di accesso non risulta ammissibile in quanto priva dei presupposti di legge per il suo accoglimento. Dal contenuto della richiesta, si evince chiaramente che la stessa è generica e preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Azienda nulla precisando riguardo I’individuazione del documento cui si vuole accedere, né quale sia l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Si informa che in data27/04/2018 rep. n.711 è stato emesso avviso interno per il conferimento incarico di direttore Ufficio Risorse umane e formazione e con deliberazione n.350 del (4M 06104120lS è stato conferito l’incarico all’Arch. Galletta, di sostituzione del Direttore Gestione Patrimoniale e Tecnico. A breve saranno predisposti gli avvisi di mobilità per l’assunzione dei direttori di struttura complessa amministrativa autorizzati con Dca n.3212018.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza la legittimazione delle organizzazioni sindacali (e la Fil non è firmataria di alcun contratto di lavoro) ad azionare il diritto di accesso, sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata, purché esso non configuri una forma di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività dell’amministrazione datrice di lavoro. Tra I’altro, I’accesso non può essere altresì consentito durante la fase istruttoria del procedimento selettivo e prima della nomina delle Commissioni per la valutazione delle istanze e non per mancanza di trasparenza degli atti.
Pertanto, per le motivazioni su esposte, la richiesta in oggetto non può essere accolta.

*Direttore generale Asp Reggio Calabria

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