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Elezioni Unical, Tar boccia ricorso: non è in regola con le tasse

La commissione aveva escluso una candidata per irregolarità con le rate. Nell’attesa della pronuncia del Tribunale, il rettore aveva disposto il rinvio del voto

Pubblicato il: 12/07/2018 – 21:13
Elezioni Unical, Tar boccia ricorso: non è in regola con le tasse

RENDE I giudici del Tribunale amministrativo di Catanzaro bocciano il ricorso presentato dall’ex candidata Antonella Massaro. La studentessa, che concorreva al senato accademico con la lista Unidea, attraverso il ricorso alla giustizia amministrativa, in attesa della pronuncia, ha dato il “la” al rettore Gino Mirocle Crisci di firmare il decreto di rinvio delle elezioni che erano previste per il 10 e 11 maggio. La studentessa di Ingegneria edile e Architettura era stata esclusa dalla commissione elettorale a causa delle irregolarità nel pagamento delle tasse universitarie.

LA SENTENZA DEL TAR «Sono eleggibili – scrive il giudice del Tar riprendendo il regolamento di ateneo – gli studenti che, alla data di scadenza di presentazione delle liste di cui al successivo articolo 10, risultino regolarmente iscritti, per l’anno accademico indicato nel decreto rettorale di indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’Università della Calabria». Per tanto i giudici si concentrano sul significato da dare al requisito della “regolare iscrizione”, quindi se esso contempli, o meno, il pagamento delle tasse universitarie. «Osserva il collegio che, tra le situazioni di irregolarità in cui lo studente può versare, ben rientra il mancato pagamento delle tasse. Prevede, infatti, l’art. 26 del R.D. n. 1269 del 1938 che “lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse, sopratasse e contributi non può essere ammesso agli esami, né può essere iscritto al successivo anno di corso. Egli inoltre non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nella parte cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, né il congedo per trasferirsi ad altra università o istituto”. Alla stregua di tali preclusioni (riguardanti la possibilità di tenere esami, l’iscrizione al successivo anno di corso, il rilascio di qualsiasi certificato relativo alla carriera scolastica e la facoltà di trasferirsi ad altra università o istituto), è pertanto innegabile che lo studente non in regola con i versamenti debba qualificarsi come privo del requisito della “regolare iscrizione”». Il collegio giudicante ha chiarito, prima del formale rigetto, anche la posizione di Giuseppe Mobilio chiarendo che lo studente non si trovi nella stessa posizione della collega candidata con Unidea. «In verità, come evidenziato dall’Unical, il Mobilio e la Massaro non si trovano affatto nella medesima situazione, in quanto il primo ha regolarizzato la propria posizione tributaria nei confronti dell’Università resistente in data 16.04.2018, ovvero in tempo utile per poter presentare la propria candidatura. Al contrario Massaro Antonella ha versato esclusivamente la prima tassa di iscrizione pari ad euro 16,50, omettendo il pagamento delle successive tre rate. Pertanto – conclude la sentenza – non sussiste alcuna violazione del principio di parità di trattamento, trattandosi di situazioni differenti».

mi.pr.

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