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Caso Distretto, Asp di Vibo condannata a pagare le spese legali

Il Giudice del lavoro si è pronunciato nel merito annullando la nomina del direttore della struttura provinciale. Per il Tribunale gli atti del management non sono motivati

Pubblicato il: 13/07/2018 – 10:02
Caso Distretto, Asp di Vibo condannata a pagare le spese legali

VIBO VALENTIA Dopo averne sospeso l’efficacia in via cautelare (qui la notizia), il Giudice del lavoro ha annullato la nomina del direttore del Distretto sanitario dell’Asp di Vibo. Il Tribunale ha dunque bocciato nettamente la delibera con cui la dg dell’Asp vibonese Angela Caligiuri, il 23 novembre del 2017, aveva affidato al medico 57enne Vincenzo Damiani la guida del Distretto sanitario provinciale che ha inglobato e sostituito i tre distretti di Vibo, Tropea e Serra San Bruno.
Il giudice Ilario Nasso si è pronunciato giovedì emettendo sentenza di merito sul ricorso proposto dagli avvocati Nicola Gasparro e Francesco Domenico Crescente che rappresentano Anna Maria Renda, dirigente medico dell’Asp vibonese la cui istanza, già accolta in sede cautelare, è stata ritenuta «definitivamente fondata nel merito». La procedura che ha portato alla nomina di Damiani a direttore del Distretto sanitario unico dell’Asp secondo la ricorrente avrebbe violato «puntuali norme primarie». Renda ha segnalato nel ricorso «una serie di irregolarità inficianti il percorso di selezione fin dal suo esordio» contestando l’«illegittima composizione della commissione giudicatrice» e le scelte da questa compiute, e lamentando «l’inesistenza – in capo a Damiani – dei requisiti di partecipazione alla procedura».
Dal canto suo l’Asp aveva sostenuto la «piena conformità alla legge delle determinazioni assunte, la legittima composizione della commissione giudicatrice, l’ineccepibilità della scelta compiuta dal direttore generale, e fiduciariamente ricaduta sulla persona di Damiani», invocando il «rigetto del ricorso, sia nel merito sia con rifermento all’istanza cautelare (ormai non più sorretta dal requisito dell’interesse ad agire, stante l’intervenuta sospensione della delibera impugnata all’esito di analogo procedimento)».
Ma per il Tribunale la delibera di conferimento dell’incarico a Damiani è «silente in ordine alla scelta compiuta in favore dello stesso (unico candidato, peraltro, a esser stato ammesso con riserva), mentre il compendio motivazionale – oltre a essere estremamente lacunoso, risolvendosi tautologicamente nel mero richiamo di norme di legge e delle risultanze della procedura di selezione (essa stessa ampiamente censurabile, per le osservazioni appena enucleate) – non dà conto delle ragioni di approvazione degli atti formati dalla commissione giudicatrice, nonostante il loro sensibile discostamento dal paradigma normativo e amministrativo, e di designazione dello specifico candidato individuato quale direttore del distretto, laddove la motivazione in tal senso avrebbe dovuto essere tanto più compiuta e particolareggiata (meglio: “analitica”), quanto meno selettive erano apparse le conclusioni formulate dalla commissione giudicatrice».
Il giudice non ha invece accolto né la domanda di condanna dell’Azienda sanitaria alla riedizione della procedura, né quella di risarcimento. Mentre le spese di lite, regolate secondo il principio della soccombenza, «sono poste solidalmente a carico delle parti resistenti», «vengono decurtate di un terzo» e sono complessivamente determinate per un totale di 3500 euro a carico dell’Asp e dello stesso Damiani.

s. pel.

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