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«Un’occasione mancata per tanti Comuni calabresi»

di Ettore Jorio*

Pubblicato il: 04/01/2019 – 13:18
«Un’occasione mancata per tanti Comuni calabresi»

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno. I Comuni no. Ciò in riferimento alla possibilità reiteratamente offerta di ripianare agevolmente i loro maggiori disavanzi prodotti, a seguito di generazione di insussistenze dell’attivo scaturenti da un rinnovato riaccertamento «straordinario» dei residui attivi.
Con il comma 874 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2019 viene, infatti, concessa agli enti territoriali, fatta eccezione per quelli locali, di ammortizzare il disavanzo determinato nell’esercizio 2018, in sede di riaccertamento ordinario, in conseguenza della cancellazione dei residui attivi che non possono rimanere conservati nei loro bilanci per riconosciuto difetto del relativo presupposto giuridico di primitiva generazione. Potranno farlo ripianando annualmente quanto ad un trentesimo dell’importo totale del disavanzo complessivo risultante dalla procedura riaccertativa. Una deroga significativa rispetto a quanto sancito dalla legislazione in vigore (art. 42, comma 12, d.lgs. 118/2011) che consente alle Regioni, in via ordinaria, un analogo piano di rientro che comunque non spieghi i suoi effetti oltre la durata della legislazione regionale. Di conseguenza, in cinque anni a decorrere dal primo esercizio finanziario utile di legislatura.
Una chance che sarebbe stata opportuna
La legge di bilancio del 2019 ha, quindi, deluso le aspettative dei Comuni, soprattutto di quelli numerosissimi che:
1) non hanno proceduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, originariamente sancito dall’art. 3, comma 7, del vigente d.lgs. 118/2011;
2) si sono resi, comunque, destinatari di formali contestazioni da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relativamente all’indebita presenza nei loro bilanci di residui risalenti ad esercizi antecedenti al 2015;
3) non hanno avuto la prontezza di approfittare dell’ulteriore chance, cui fare riferimento contestualmente all’approvazione del rendiconto del 2017 a mente dell’art. 1, comma 848, della legge di bilancio per il 2018, di riaccertare straordinariamente i residui, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2017, provenienti dalla gestione prodotta a tutto il 31 dicembre 2014.
Ciò in quanto, anche questi ultimi, avrebbero potuto godere dell’opportunità di ripianare in trenta anni l’eventuale conseguente maggiore disavanzo così determinato in rate annuali dall’importo costante delle quali l’ultima scadente nell’esercizio 2044.
Un’occasione mancata del legislatore, quella di non avere reiterato nella legge di bilancio 2019 la possibilità di esercizio dell’anzidetta facoltà ai Comuni sino ad oggi «disattenti», che ne metterà in crisi tantissimi, a tal punto da ridurre al minimo la possibilità per gli stessi di non ricorrere, quando va bene, alla procedura di riequilibrio pluriennale. Uno strumento frequentabile, il predissesto, solo nell’ovvia presenza di possedere la capacità finanziaria di ammortizzare i verosimili sopravvenuti consistenti disavanzi nel più breve periodo massimo di dieci anni, pena la doverosa e ineludibile dichiarazione di dissesto.
Un rimedio da valutare
Sarà quindi un anno pieno zeppo di difficoltà quasi insormontabili per tanti Comuni italiani. Agli stessi – nella ovvia impossibilità di riparare i mega disavanzi causati da residui appostati sino ad oggi «falsamente» con il ricorso alle procedure indicate dall’art. 193 del Tuel – non rimarrà altro che avvalersi della facoltà di intervenire in autotutela. Quell’istituto deflattivo che si concretizza nel potere riconosciuto al Comune interessato dal problema di annullare motu proprio – in presenza di irregolarità contabili eccepite dalla Sezione di controllo competente della Corte dei conti – l’atto viziato (nel caso di specie: il pregresso riaccertamento straordinario a suo tempo perfezionato ai sensi del d.lgs. 118/2011, comma 7 dell’art. 3, e del principio 9.3 dell’allegato 4/2 ovvero a mente della legge 205/2017, art. 1, comma 848) per ragioni afferenti alla legittimità dello stesso, e di conseguenza di godere dei ripetuti benefici di ammortamento trentennale del maggiore disavanzo rideterminato. Nella contestualità, il medesimo Comune dovrà, pertanto, rieditare il riaccertamento straordinario provvedendo ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi con il naturale obbligo di finanziare i conseguenti eventuali ulteriori disavanzi di amministrazione ricorrendo agli ordinari strumenti messi a disposizione dal Tuel.

*docente Unical

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