CATANZARO «Il ricorso è infondato». Così i giudici del Tar di Catanzaro hanno respinto la richiesta di Gianpaolo Chiappetta, ex consigliere regionale che chiedeva di essere “ripescato” a Palazzo Campanella dopo la doppia elezione in Parlamento di Wanda Ferro e Giuseppe Mangialavori. Chiappetta si appellava alla necessità di tenere conto di una graduatoria regionale nelle surroghe e non della lista dei non eletti su base circoscrizionale. Questo secondo criterio – quello utilizzato dalla burocrazia del Consiglio e ratificato dal voto dell’assemblea – ha consegnato lo scranno vacante a Claudio Parente (difeso nel giudizio dall’avvocato Demetrio Verbaro). Che, per il Tar, è il politico titolato a occuparlo. La questione è (molto) tecnica. Ma per i giudici amministrativi il ricorso presentato dal candidato della Casa delle libertà ha un problema di fondo perché si appoggia sulla norma “sbagliata”. «L’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria – si legge nella sentenza – è regolata dal combinato disposto della legge regionale n. 1 del 2005, come modificata dalla legge regionale 6 febbraio 2010, n. 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e della già citata legge n. 108 del 1968. L’assegnazione di 24 dei 30 seggi disponibili avviene in sede circoscrizionale, gli altri 6 seggi vengono attribuiti con il sistema maggioritario, secondo quanto stabilito dalla legge nazionale 108 del 1968, con le deroghe previste appunto dalla legge regionale n. 1 del 2005. In particolare, non trovano applicazione (cfr. art. 4, comma 1, lett. g) l.r. n. 1 del 2005) le disposizioni del quindicesimo comma dell’art. 15 della legge nazionale 108 del 1968, invocate dal ricorrente. La sua tesi – chiosano i giudici – si vede pertanto privata dell’essenziale supporto normativo». Il ragionamento in punta di diritto penalizza Chiappetta perché, secondo i giudici, «la surroga del consigliere regionale, pertanto, avviene applicando sic et simpliciter quanto stabilito dall’art. 16 legge nazionale 108 del 1968: “Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell’attribuzione fatta dall’Ufficio centrale regionale”». La legge, continua la sentenza, «rende chiaro che, tanto che il candidato da surrogare sia stato eletto su base circoscrizionale, tanto che sia stato proclamato eletto dall’Ufficio centrale regionale, a sostituirlo sarà il candidato della sua stessa lista circoscrizionale che lo segue immediatamente per numero di voti». «D’altra parte – chiosano i magistrati – come già affermato da questo Tribunale (con la sentenza n. 80 del 2017, sul punto confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3143 del 2017) “le liste regionali contengono un unico nominativo, quello del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Ciò significa che, a parte il seggio occupato di diritto dal presidente della giunta regionale e quello attribuito al candidato alla carica di presidente della giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente, tutti i seggi vengono attribuiti alle liste circoscrizionali». Insomma, la distinzione tra i 24 seggi attribuiti proporzionalmente e gli ulteriori 6 attribuiti dall’Ufficio centrale circoscrizionale non si può fare, «ma deve riguardarsi solo all’ultimo dei seggi attribuito “alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere». Nel rigettare il ricorso, il Tar di Catanzaro ha condannato Chiappetta «alla rifusione, in favore del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, e di Claudio Parente delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di 2.500 euro ciascuno».
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