CATANZARO Le procedure seguite dalla Regione per individuare il nuovo responsabile della Protezione civile sono corrette. A stabilirlo è stato il Tribunale di Catanzaro, che ha rigettato il ricorso dei quattro dirigenti esclusi dalla selezione.
Secondo il giudice Francesco Aragona, la Cittadella (difesa dal responsabile dell’Avvocatura regionale, Gianclaudio Festa, e da Fabio Pastorino), non ha violato alcuna regola nel tentativo di scegliere il capo della Prociv all’esterno, dopo aver giudicato “non idonee” le candidature dei ricorrenti (Pietro Cerchiara, Gianfranco Comito, Giuseppe Iiritano e Salvatore Siviglia).
La “palla” era passata al giudice del lavoro dopo che il Tar, a cui si erano inizialmente rivolti i quattro dirigenti, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
Resta da capire, adesso, chi verrà scelto per la guida del dipartimento, oggi retto ad interim dal dirigente Mimmo Pallaria. Il responsabile uscente, Carlo Tansi, sospeso poche settimane prima della scadenza naturale del suo mandato, di recente ha comunicato pubblicamente di aver ritirato la sua candidatura per la nuova selezione.
L’ORDINANZA I quattro dirigenti esclusi, nel loro ricorso, avevano – tra gli altri rilievi – denunciato una «grave carenza istruttoria» nella valutazione delle domande, da cui sarebbe poi derivata la decisione di ricorrere a figure esterne alla Regione. Secondo i ricorrenti, come riporta il giudice, l’intenzione della Cittadella sarebbe stata quella di «liquidare la procedura di selezione interna» con un «giudizio di inidoneità di qualunque candidato (anche in presenza di professionalità di altissimo livello), al fine di procedere al consequenziale avviso di selezione esterna».
Nell’ordinanza del Tribunale, tuttavia, si precisa che la procedura che precede il conferimento dell’incarico di direzione della Prociv «non ha le caratteristiche, né la natura giuridica, del concorso». Non è quindi prevista una attribuzione di punteggi né si forma una graduatoria, «ma si predispone soltanto un elenco di candidati che viene sottoposto al direttore generale dell’ente il quale, nell’ambito dei nominativi indicati, conferisce l’incarico sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario e affidata alla sua responsabilità manageriale».
CARATTERE DISCREZIONALE Il giudice sottolinea, inoltre, che il dg reggente del dipartimento Presidenza, lo stesso Pallaria, ha escluso i ricorrenti dopo aver verificato, dall’esame dei curriculum, «la sussistenza dei requisiti di idoneità dei candidati e le capacità manageriali richieste in relazione all’incarico da conferire, effettuando, all’esito, nell’ambito dei nominativi indicati, una valutazione negativa di carattere discrezionale che si sottrae al sindacato di questo giudice, siccome correttamente eseguita e sufficientemente motivata».
Ritenuta «infondata» anche un’altra censura dei ricorrenti, quella secondo cui l’avviso di selezione esterna sarebbe stato pubblicato sul sito web della Regione, lo scorso 7 novembre, non sulla scorta di una delibera della giunta, bensì di un «mero estratto del processo verbale». Ma, per il Tribunale, la «pretesa inesistenza» della delibera – da cui sarebbe dipesa l’illegittimità della selezione esterna – «non risulta provata».
Pietro Bellantoni
p.bellantoni@corrierecal.it
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