COSENZA Tempi destinati inesorabilmente ad allungarsi, il cantiere che procede a passo di lumaca e adesso anche le indicazioni dei giudici del Tribunale amministrativo di Catanzaro. Il Tar, in composizione collegiale presieduto da Vincenzo Salamone, ha accolto la richiesta sospensiva avanzata per tramite del suo legale da Milena Gabriele, titolare della stazione di rifornimento che si trova sulla carreggiata ovest di viale Parco. Stabilendo che «sia sospesa l’efficacia dei provvedimenti impugnati, disponendo che gli enti resistenti rivalutino la vicenda amministrativa». Un ricorso ai giudici, quello presentato dagli avvocati Pietro Paolo Funari e Albino Domanico, arricchito anche dai sopralluoghi effettuati dai tecnici subito dopo la presentazione della corposa istanza nella quale si metteva in particolare risalto il danno economico patito dalla imprenditrice titolare della stazione di rifornimento. Nel fascicolo processuale sono confluiti tutti i rilievi effettuati dalla polizia stradale che in più riprese ha percorso viale Giacomo Mancini per fornire al collegio giudicante le condizioni nelle quali concretamente si trova a operare l’imprenditrice. Sospensiva accolta e ricorso al Consiglio di Stato quasi scontato da parte dei legali del comune di Cosenza che nel frattempo, però, non potrà non tenere conto di quanto scritto dai giudici nell’ordinanza.
PROGETTO DA RIVEDERE Il Comune, (per il momento, visto l’avviamento della costruzione del Parco del Benessere) così come la Regione Calabria, dovranno rivalutare l’intera vicenda sia da un punto di vista amministrativo che meramente progettuale. Tra le righe dell’ordinanza emessa dal Tar, infatti, si scorge come sia necessario che i due enti rivalutino le modalità di realizzazione del progetto «ritenuto che debba disporsi che gli enti locali rivalutino le modalità realizzative del cantiere lungo la menzionata arteria stradale, eventualmente disponendo un ridimensionamento della complessiva transennatura, ovvero l’interdizione di tratti minori del viale e comunque adottando accorgimenti tecnici che, in ossequio al principio di proporzionalità, consentano di minimizzare o in ogni caso di mitigare gli effetti dei progettati lavori sulla stazione di servizio della società ricorrente». (mipr)
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