CATANZARO Il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato dalla struttura sanitaria Radiologia Monaco srl di Paola, difesa dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Nicola Venier, contro il Comune di Paola, la Regione Calabria e il Commissario ad acta per il Piano di rientro e l’Azienda sanitaria di Cosenza (il Commissario ad acta e l’Asp di Cosenza non si sono costituiti in giudizio).
La Radiologia Monaco srl è una struttura sanitaria privata che eroga prestazioni di radiologia, ecografia, moc, ortopantomografia e mammografia sul territorio del Comune di Paola – nell’ambito del Distretto sanitario Tirreno dell’Asp di Cosenza – dal 2015, quando ha ottenuto la prima autorizzazione sanitaria all’esercizio. Con un provvedimento adottato dal Comune di Paola si dava autorizzazione al Centro di Diagnostica per Immagini San Francesco s.r.l. – struttura sanitaria accreditata al Sistema sanitario regionale, già situata presso il Comune di Cosenza, nel distretto sanitario Cosenza Savuto e, in seguito, nel Comune di Rende, nel distretto sanitario Valle Crati – di trasferirsi nel comune di Paola, nel distretto sanitario del Tirreno dove opera la Radiologia Monaco.
Secondo i giudici del Tar di Catanzaro l’«autorizzazione al trasferimento è stata rilasciata senza che la presupposta valutazione di compatibilità con la programmazione regionale sanitaria sia stata estesa, oltre che al fabbisogno complessivo, anche alla localizzazione territoriale, avuto riguardo, in particolare, sia al luogo di precedente insistenza sia di futura allocazione della struttura, e ciò al fine precipuo di presidiare l’equa distribuzione sul territorio regionale delle strutture sanitarie private autorizzate, nonché di garantire la capillare erogazione delle relative prestazioni». La Regione Calabria e l’Asp di Cosenza avevano, infatti, consentito il trasferimento di una struttura sanitaria privata/accreditata dal Comune di Cosenza al Comune di Paola e provocato, in tal modo, la concentrazione di ben tre strutture sanitarie, eroganti le medesime prestazioni sanitarie, all’interno del piccolo Comune di Paola, a pochi metri di distanza l’una dall’altra, e l’abbandono dei pazienti del Comune di Cosenza da parte della struttura sanitaria privata/accreditata. La struttura sanitaria ricorrente, erogante prestazioni sanitarie private, ha lamentato, inoltre, una evidente lesione del principio della leale concorrenza tra privati e da parte della Regione Calabria.
Il Tar di Catanzaro ha accolto la richiesta di annullamento dell’autorizzazione che concedeva il trasferimento della struttura cosentina a Paola e ha fissato per la trattazione del merito del ricorso l’udienza del 14 maggio 2019.
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