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«Batosta contabile per il Comune di Reggio»

di Ettore Jorio*

Pubblicato il: 12/03/2019 – 17:26
«Batosta contabile per il Comune di Reggio»

Una sorpresa non sorpresa ha bussato alla porta della Città metropolitana di Reggio Calabria. Un bel regalo della Sezione di controllo regionale della Corte dei conti.
La deliberazione n. 31 adottata dalla stessa il 6 marzo scorso costituisce, difatti, il (quasi) naturale epilogo dell’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, cui la Città dello Stretto ha fatto ricorso e rimodulato in più riprese. Non solo. Rappresenta la diretta ricaduta degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019 in materia di predissesto relazionato all’ammortamento trentennale “conquistato” a seguito del riaccertamento straordinario dei residui preteso a mente del decreto legislativo numero 118/2011.
In buona sostanza, il Magistrato contabile calabrese fa retroagire gli effetti della pronunzia della Corte Costituzionale ad un periodo molto antecedente alla sua pubblicazione, ovverosia all’epoca dell’adozione della deliberazione del Consiglio comunale reggino n. 23 del 2017. Un’epoca nella quale erano “vive e vegete” le norme annullate dal Giudice delle leggi, tanto da guadagnare l’approvazione del Giudice contabile medesimo concretizzatasi con l’adozione della sua deliberazione n. 86/2017.
Conseguentemente, una bella batosta per la Metropoli reggina, che sarà tenuta comunque ad adempiere a quanto «guadagnato» faticosamente in sede giurisdizionale (Sez. Riunite n. 26/2014/EL) in un termine massimo decennale. Un termine scadente nell’esercizio 2023, non già in quello trentennale apparentemente conseguito, in forza delle norme dichiarate incostituzionali, a seguito dell’anzidetta approvazione del 2017 partorita dal medesimo Giudice che oggi ne contesta tuttavia l’efficacia a seguito del dictum della Consulta.
Stante una siffatta condizione, sarà difficile, se non impossibile, per il Comune «recuperare le quote del disavanzo non recuperate negli esercizi 2017/2018, entro i termini e con le modalità stabilite dall’art. 188, comma 2, del Tuel». E ancora. La reviviscenza del vecchio piano di riequilibrio renderà impossibile l’adozione di tutti gli atti contabili necessari per garantire un puntuale adempimento del vecchio piano di riequilibrio alle “nuove condizioni” imposte dalla Magistratura contabile catanzarese.
Si profilano, pertanto, tempi bui e non solo per la nostra bella Città metropolitana, dal momento che la difficoltà evidenziata rappresenterà un problema comune per tutti i Comuni e le Province in predissesto, sempreché una tale interpretazione verrà fatta proprie dalle altre Sezioni regionali di controllo. Una conclusione, questa, che non si ritiene, però, allo stato molto verosimile.
La pronunzia della Corte Costituzionale n. 18/2019, meglio la sua efficacia nel tempo, correrà il rischio di recitare un ruolo da protagonista nei prossimi contenziosi che si instaureranno numerosi davanti alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione.
Dunque, ai posteri l’ardua sentenza (è proprio il caso di definirla così)!

*docente Unical

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