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«La lettera (fuorviante) della viceministra»

di Ettore Jorio*

Pubblicato il: 29/03/2019 – 9:09
«La lettera (fuorviante) della viceministra»

Questa è la «Lettera Aperta» resa pubblica il 27 scorso dalla viceministra Laura Castelli.
«Con la recentissima sentenza n. 18/2019, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale in relazione al disposto normativo contenuto nella Legge di Stabilità 2016, che consentiva il ripiano trentennale del disavanzo nell’ambito dei piani di riequilibrio.
La Corte ha evidenziato, tra l’altro, che “la lunghissima dilazione temporale finisce per confliggere anche con elementari principi di equità intergenerazionale”. Non è possibile, in altre parole, trasferire il debito presente alle generazioni future.
Il limpido ragionamento della Corte deve ora, però, trovare la sua attuazione pratica, in modo tale da poter essere applicata ai Comuni italiani interessati da questa pronuncia, che può avere rilevanti effetti sull’approvazione dei bilanci per l’anno 2019, con potenziali rischi di dichiarazioni di dissesto.
Come Vice Ministro, ho più volte evidenziato come sia urgente ed improcrastinabile la riforma complessiva del Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali, ponendo un’attenzione particolare alla parte in cui sono contenute le norme afferenti la crisi dell’Ente locale.
In tal senso, ho molto apprezzato che la Corte dei Conti mi abbia fatto giungere tempestivamente una ampia e puntuale risoluzione sul riordino della disciplina della crisi finanziaria degli enti locali.
Sono lieta che si sia avviata una così positiva collaborazione su un tema delicato e rilevante come questo.
Auspico, allo stesso modo e nel rispetto dell’autonomia della magistratura contabile, che sia adottato un parere di orientamento da parte della Corte dei Conti, affinché si possa giungere ad una applicazione corretta e puntuale della sentenza n. 18/2019.
Gli interventi di orientamento generale, delle Sezioni Autonomie o Riunite, giungono spesso dopo un lasso di tempo che oggi diventa sempre più difficile da rendere compatibile con la velocità delle decisioni da assumere.
Pur comprendendo che spesso alla fonte dei contrasti interpretativi vi è una norma scritta male, si rende necessario, come in questo caso, che sia data vita ad una interpretazione di orientamento unitaria, attesi i rilevanti riflessi di natura finanziaria che una pluralità di pronunce regionali potrebbero determinare.
Si rende necessario, infatti, dare e garantire agli amministratori locali un indirizzo chiaro ed univoco, al fine di rispettare integralmente il sapiente dettato della Corte Costituzionale, senza dover attendere tempi lunghi o peggio incorrere in danni irreparabili.
Anche per questo, il Governo ritiene di proporre in Conferenza Stato-Città lo slittamento di un mese per l’approvazione dei bilanci da parte dei Comuni interessati, al fine di consentire a tutti i livelli Istituzionali di  recepire il contenuto della già citata sentenza n. 18/2019 della Corte Costituzionale.»

Laura Castelli
Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze

Queste, invece, le nostre osservazioni.
La lettera aperta della viceministra Laura Castelli, di fatto indirizzata alla Sezione autonomie della Corte dei conti perché fornisca un indirizzo univoco da tenersi in relazione alla sentenza della Consulta n. 18/2019, appare alquanto singolare e sotto certi aspetti fuorviante.
Lo è per due ordine di motivi.
Il primo. Non già per la pretesa, più che legittima, di pervenire ad «un parere di orientamento» che determini un’applicazione corretta e puntuale del dictum da parte delle Sezioni regionali di controllo bensì perché da un autorevole componente del Governo ci si sarebbe atteso l’impegno per una soluzione politica al problema nel suo complesso.
Il secondo. La invocata Sezione delle autonomie della Corte dei conti può effettivamente fornire un orientamento tendente a unificare il controllo delle Sezioni regionali sui bilanci degli enti locali, ma certamente non può impedire a queste ultime di decidere autonomamente secondo diritto.  In particolare, la Sezione regionale Campania (comune di Pagani), quale giudice rimettente della questione decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 18 del 2019, ha legittimamente esercitato il potere-dovere di decidere applicando il punto di diritto fissato dalla Consulta. Stessa cosa ha fatto la omologa Sezione Calabrese in relazione alla Città metropolitana di Reggio Calabria, seppure pervenendo ad una decisione segnatamente diversa.
I rimedi, gli unici
In proposito, è appena il caso di sottolineare, che entrambe le delibere diventano inoppugnabili una volta decorso il termine di decadenza dell’impugnativa davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione.
Sono esclusivamente queste ultime e non la Sezione delle autonomie l’unico organo abilitato a sospendere, riformare o annullare le delibere adottate in tal senso delle Sezioni regionali di controllo.
Oltre a tutto questo, occorre ribadire che alla Sezione delle autonomie non è dato interpretare le sentenze della Corte costituzionale come sembra chiederle la viceministra Castelli bensì, al massimo, può esaminare e esprimersi sul quadro normativo risultante dopo la dichiarazione di incostituzionalità.
I divieti introdotti
Ad ogni buon fine, è del tutto evidente che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 18/2019, le anticipazioni di liquidità non potranno più essere effettuate poiché trattansi di prestiti contrari all’art. 119, sesto comma, della Costituzione.
La soluzione, l’unica
Ove lo Stato lo ritenesse, a mente dello stesso articolo, potrebbe tutt’al più intervenire a favore degli enti in predissesto o in dissesto, dal momento che agli stessi è fatto obbligo garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la continuità dei servizi. Lo potrà fare imputando gli oneri sul Fondo di solidarietà. Quello strumento redistributivo – nei confronti del quale si sono registrate peraltro anche sentenze di primo e secondo grado amministrativo (comune di Cotronei/Kr) che ne hanno sancito un funzionamento non propriamente corretto finanche sotto il profilo della reale parificazione ordinaria – che il legislatore farebbe bene a sostituire con il Fondo perequativo attraverso il quale realizzare una maggiore disponibilità finanziaria solidaristica da assicurare anche al sistema autonomistico in crisi di liquidità. Ad una tale evenienza è difatti finalizzata la previsione costituzionale (art. 119,4) di istituzione del fondo perequativo, per l’appunto compensativo di ogni differenza finanziaria tra quanto introitato direttamente dagli stessi e quanto necessario per garantire le prestazioni essenziali alla collettività. Quel fondo perequativo, ancorché previsto dalla Costituzione novellata nel 200, in favore del quale il legislatore ordinario non ha ancora approvato le sue regole attuative.
Le conclusioni
Considerato che molti piani di riequilibrio sono comunque consolidati in quanto approvati prima della sentenza, gli enti che necessitano l’intervento dovrebbero essere numericamente limitati e sarebbe ingiustificato l’allarmismo circolato negli ultimi giorni sulla stampa specializzata.
A ciò fa eccezione la decisione su Reggio Calabria, ma questa è un’altra storia!

*docente Unical

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