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Guccione: «I cosentini non possono pagare i debiti di Occhiuto». Ma il Comune smentisce

Il consigliere regionale attacca il sindaco: «Deve oltre 78mila euro per ogni anno del suo mandato. Chiarisca». La replica di Palazzo dei Bruzi: «Ricostruzione inveritiera»

Pubblicato il: 12/04/2019 – 13:39
Guccione: «I cosentini non possono pagare i debiti di Occhiuto». Ma il Comune smentisce

COSENZA «Mi auguro che alla luce della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, che di fatto conferma sostanzialmente quanto già aveva stabilito il Tribunale di Cosenza, il sindaco Mario Occhiuto faccia chiarezza. La città ha bisogno di conoscere la verità, è un diritto di tutti i cittadini essere informati. Perché i cosentini devono farsi carico dei debiti privati del sindaco? Ci sono questioni che non possono più essere nascoste». È quanto afferma, in una nota, il consigliere regionale e consigliere comunale di Cosenza Carlo Guccione.
«Già tempo fa, anche attraverso un’interrogazione indirizzata al sindaco – prosegue Guccione – avevamo chiesto come mai il Comune di Cosenza non si fosse costituito in giudizio e perché non fosse stata resa la dichiarazione di terzo, visto che l’omessa dichiarazione obbliga in solido il Comune e quindi i cittadini a pagare per i debiti di Occhiuto. Non ci interessa dire “noi l’avevamo detto” ma quello che mi auguro è che ora il sindaco abbia almeno la cortesia istituzionale di informare lunedì il consiglio comunale per le sue determinazioni».
«In merito alla sentenza n. 53/2018 pubblicata il 9 gennaio 2018 – aggiunge l’esponente del Pd – dove il Tribunale di Cosenza dichiara “che Mario Occhiuto è creditore del Comune di Cosenza della somma di euro 78.713 per ogni anno in cui il debitore esecutato ha rivestito la carica di sindaco, a decorrere dalla data di notifica del pignoramento” avevo presentato, nel marzo del 2018, un’interrogazione a risposta scritta al sindaco della città di Cosenza». «Ecco – afferma Guccione – quanto veniva riportato nell’interrogazione: “Per quattro anni infatti le comunicazioni di Equitalia non sono state prese in considerazione dall’amministrazione comunale, nonostante l’accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. nella sentenza promossa da Equitalia Sud spa contro Mario Occhiuto (contumace) ed il Comune di Cosenza (contumace). Per quale motivo il Comune di Cosenza non solo non ha comunicato, come previsto dalla legge, la dichiarazione di terzo al creditore procedente, quanto non si è costituito nel relativo giudizio di accertamento. A seguito della legge n. 228/2012, nel novellato art. 548 c.p.c., l’inerzia del terzo – è scritto nell’interrogazione – assume una responsabilità grave, in quanto la mancata dichiarazione diventa infatti riconoscimento della debenza delle somme dovute all’esecutato o della sussistenza dei beni pignorati”».
MA IL COMUNE SMENTISCE L’Ufficio legale del Comune di Cosenza ha diffuso una nota «relativa alla vicenda delle notizie di stampa inerenti l’esecuzione mobiliare avente ad oggetto l’indennità del Sindaco di Cosenza» in cui si evidenzia che “non vi è stata alcuna sentenza (del Tribunale, della Corte di Appello e di qualsiasi organo giurisdizionale) che ha dichiarato che il Comune di Cosenza debba pagare somme per conto di terzi». «Peraltro, ad oggi – è scritto nella nota – non esiste alcuna incompatibilità, atteso che il Comune non ha erogato alcuna somma al posto del sindaco. I fatti sono i seguenti: nel 2012 Equitalia promuove una procedura di pignoramento presso terzi, a causa di alcune cartelle non pagate, avente come debitore Mario Occhiuto e come terzo pignorato il Comune di Cosenza. In pratica si chiede al Comune di Cosenza di pagare direttamente ad Equitalia le somme che dovrebbe dare a Mario Occhiuto; tale procedura presuppone che il terzo pignorato rilasci una dichiarazione in cui specifica le somme che dovrebbe corrispondere al debitore principale, in questo caso al sindaco. Equitalia, non soddisfatta dalla dichiarazione resa dal Comune di Cosenza, che aveva comunicato la presenza di altra procedura esecutiva, ha chiesto al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Cosenza (ovvero il “regista” dalla procedura di pignoramento presso terzi) di sospendere il procedimento principale, al fine di instaurare un ulteriore giudizio, denominato “accertamento dell’obbligo del terzo”».
«Il Tribunale di Cosenza, nell’ambito di tale giudizio incidentale, il 9 gennaio 18 – riporta ancora il comunicato – aveva semplicemente accertato che il Comune di Cosenza ha erogato l’indennità di sindaco a Mario Occhiuto. Risulta quindi totalmente assurda e inveritiera la ricostruzione di taluni, che tentano di far credere che il Comune di Cosenza debba pagare somme in sostituzione di Mario Occhiuto. Il 10 aprile 2019, la Corte di Appello di Catanzaro, in sostanziale accoglimento di un motivo di appello proposto dal Comune di Cosenza, ha dichiarato che il Tribunale di Cosenza ha errato nel ritenere che il Comune di Cosenza eroghi l’indennità del sindaco al lordo delle ritenute fiscali e contributive, modificando pertanto la sentenza del Tribunale di Cosenza sotto tale specifico aspetto. Sempre la Corte di Appello di Catanzaro ha specificato che le questioni di pignorabilità dell’indennità di carica, della misura in cui eventualmente assegnarla al creditore procedente, della sussistenza di altri pignoramenti, vanno valutate – ai sensi dell’art.615 c.p.c. – nell’ambito di eventuale procedura esecutiva, e non già nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (ovvero quello di cui alle sentenze strumentalizzate da taluni)”. “+ stato sollevato un grande clamore – é detto ancora nella nota – per delle pronunce scontate: il Comune di Cosenza, come tutti i Comuni d’Italia, eroga l’indennità di carica al proprio Sindaco. Dunque, nessuna somma ha mai corrisposto a terzi il Comune di Cosenzase non quelle ritualmente trattenute sulle indennità del Sindaco e se mai dovesse essere tenuto al pagamento di altre somme (ipotesi non verosimile anche in considerazione di varie azioni giudiziarie pendenti già avviate da Mario Occhiuto), le stesse troveranno capienza sia sugli importi attualmente ancora trattenuti e ritualmente accantonati sia sull’indennità di fine mandato».

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