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Processo Meta, i legali: «La sentenza esclude che l'imputazione si riferisca all'esistenza di una super cosca»

Riceviamo e pubblichiamo. Prendiamo atto dell’articolo apparso sul quotidiano on line di ieri 16 maggio a proposito della pronuncia di annullamento senza rinvio emessa dalla Corte di Cassazione a p…

Pubblicato il: 17/05/2019 – 18:16
Processo Meta, i legali: «La sentenza esclude che l'imputazione si riferisca all'esistenza di una super cosca»

Riceviamo e pubblichiamo.
Prendiamo atto dell’articolo apparso sul quotidiano on line di ieri 16 maggio a proposito della pronuncia di annullamento senza rinvio emessa dalla Corte di Cassazione a proposito della imputazione di partecipazione a una super-associazione nell’ambito del procedimento denominato “operazione Meta. Le chiediamo di pubblicare questo articolo come rettifica e precisazione.
Per ciò che attiene ai dati processuali, questi sono i fatti:
– la contestazione avanzata dall’Ufficio di Procura effettivamente poneva riferimento alla sussistenza di un direttorio decisionale che avrebbe visto la partecipazione dei soggetti che sarebbero componenti apicali delle singole cosche che operano su Reggio Calabria;
– la sentenza di primo grado era effettivamente andata ultra petita perché aveva decretato la sussistenza di una vera e propria cosca diversa rispetto a quelle di derivazione di ciascun imputato (e questo l’articolo le riferisce);
– la sentenza di appello, tuttavia, aveva categoricamente escluso la sussistenza di un organismo associativo autonomo, ritenendo che ciascun soggetto facesse parte della cosca di provenienza, seppure in raccordo con gli altri per le scelte decisionali più preminenti;
– dunque la sentenza di appello ha escluso la sussistenza di qualsivoglia associazione autonoma rispetto alle singole cosche ma ha mantenuto l’assunto secondo cui costoro avrebbero fatto parte del “direttorio decisionale” pur rimanendo ciascuno nella propria cosca;
– questa pronuncia è divenuta definitiva perché non fatta oggetto di impugnazione da parte di alcuno;
– dunque la Cassazione non ha in alcun modo giudicato la c.d. “super-associazione” ma la appartenenza di ciascun imputato alla cosca di provenienza (sia pure nella delineazione di questo coordinamento decisionale);
– ed è proprio su questo (e non poteva essere altrimenti) che è intervenuta la pronuncia di annullamento senza rinvio perché quella imputazione non era corrispondente ai fatti giudicati in sentenza.
Quindi:
a) la sussistenza di una cosca autonoma è stata definitivamente esclusa dalla Corte di appello con una pronuncia non fatta oggetto di impugnazione;
b) la partecipazione di ciascun imputato alla cosca di provenienza (nella prospettiva di un raccordo decisionale) è stata oggetto di annullamento senza rinvio perché non corrispondente alla imputazione (quella imputazione che parlava di direttorio decisionale).
Nessuno si può conoscere quali saranno le ragioni dell’annullamento, ma è certo che la contestazione di fare parte di un direttorio non è collimante con la contestazione di fare parte di ciascuna cosca di appartenenza da parte degli imputati.
Questo ha sostenuto lo stesso Procuratore generale della Corte di Cassazione nel chiedere, egli stesso, l’annullamento senza rinvio delle due sentenze di primo grado ed appello.
Questi i fatti processuali.
La sentenza esclude che quella imputazione possa essere riferita tanto alla esistenza di una super cosca autonoma, quanto alla appartenenza di ciascun imputato alla rispettiva cosca di provenienza.
Ringraziamo anticipatamente.

Avvocati:
Marcello Manna
Gianfranco Giunta
Francesco Calabrese

 
Come chiaramente esplicitato, con tanto di locuzione virgolettata, nel pezzo che si pretende di rettificare, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza relativamente al capo A per «difetto di correlazione fra imputazione contestata e sentenza». Sebbene basti semplicemente leggere l’originario capo di imputazione per comprendere quanto il giudicato di primo e secondo grado sia difforme da quanto contestato, saranno le motivazioni a chiarire in dettaglio le ragioni che hanno convinto gli ermellini a prendere tale decisione. Tuttavia, appare assai curioso che i legali dimentichino di valorizzare una statuizione che non rappresenta di certo un dettaglio: la Cassazione non si è limitata ad annullare senza rinvio la sentenza, ma ha anche rimesso gli atti nelle mani della Procura in relazione a quella precisa contestazione. Per il resto, gli ermellini hanno sostanzialmente confermato l’intero impianto accusatorio. (ac)

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