di Antonio Cantisani
CATANZARO Lesione delle prerogative della Regione e violazione del principio di leale collaborazione tra istituzioni: sono questi i motivi principali sui quali la Regione ha fondato il ricorso davanti la Corte costituzionale contro il decreto legge voluto dalla ministro Giulia Grillo e adottato dal governo nazionale per affrontare l’emergenza sanitaria in Calabria. L’impugnazione della Regione, contenuti in una delibera approvata nei giorni scorsi dall’esecutivo calabrese su proposta del governatore Mario Oliverio e su istruttoria dell’Avvocatura, riguarda 10 dei complessivi 16 articoli dei quali è composto il decreto del governo sulla sanità calabrese, decreto al momento al vaglio del Parlamento per la sua conversione in legge. In particolare, la Giunta regionale sostiene che «gli articoli 1,2, 3,4,5,6,8,9,14, 15» del decreto governativo, «dando come presupposta l’esistenza di un Piano di rientro, violano gli articoli 5, 117, 120 e 121 della Costituzione, in quanto il Piano di rientro della Regione Calabria, prorogato da ultimo con Dca 119/16, è scaduto il 31 dicembre 18, e quindi l’intervento statale, assunto in materia di legislazione concorrente, è privo di presupposto legittimante; nell’ipotesi in cui – si legge ancora nel ricorso della Regione – le norme impugnate tentino di prorogare unilateralmente gli effetti di un Piano scaduto, o incidano unilateralmente su un piano ritenuto ancora vigente, esse violano, oltre ai parametri costituzionali sopra indicati» anche alcune norme contenute in leggi nazionali «e il principio di leale collaborazione». Nel mirino della Regione anche l’articolo 6 del decreto del governo, relativo agli acquisti di beni e servizi, demandati a organi non regionali, e relativo all’edilizia sanitaria: secondo il ricorrente, questa norma «sostanzialmente abroga l’articolo 1 comma 1 della legge regionale 26/2007 (che istituisce la Stazione unica appaltante regionale), già ritenuto dallo Stato come emanato dalla Regione in esercizio della propria competenza legislativa concorrente, e il principio di leale collaborazione nella parte in cui, senza previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, provvede in materia di gestione delle risorse ex articolo 20 legge 67/88, e destina risorse senza idonea copertura, per non essere ancora stata effettuata – rileva la Regione – la ripartizione delle stesse». A parere della Regione, inoltre, alcuni articoli del decreto governativo sulla sanità calabrese violano anche l’articolo 81 della Costituzione sul principio dell’equilibrio tra entrate e spese «garantendo un copertura incerta al decreto, e violano sempre principio di leale collaborazione». Di conseguenza – evidenzia la Giunta regionale nel ricorso alla Corte costituzionale – il decreto legge del governo «presenta profili di lesività in pregiudizio della sfera di attribuzioni legislative, finanziarie ed amministrative della Regione Calabria, intervenendo in maniera significativa su materie di preminente interesse della Regione Calabria oggetto di potestà legislativa concorrente»: il decreto del governo inoltre – si legge ancora nell’atto di impugnazione – contiene «norme afflitte dalla lamentata violazione degli articoli sopra richiamati, nonché del principio di leale collaborazione che deve ineludibilmente sovraintendere ai rapporti tra organi costituzionali, quindi, anche tra lo Stato e le Regioni».
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