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Azienda unica di Catanzaro, ecco perché per il governo la Regione è “fuori legge”

I motivi del ricorso del Cdm alla Corte costituzionale: «La legge regionale invade le competenze statali e interferisce con il ruolo del commissario». E Lamezia non c’entra nulla con l’integrazione

Pubblicato il: 04/06/2019 – 17:24
Azienda unica di Catanzaro, ecco perché per il governo la Regione è “fuori legge”

di Antonio Cantisani
CATANZARO Le disposizioni della legge regionale sull’integrazione tra le aziende ospedaliere di Catanzaro «eccedono le competenze regionali, invadono quelle statali e perciò sono violative di previsioni costituzionali». Sono queste le motivazioni per le quali il presidenza del Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare davanti la Corte costituzionale a legge 6/2019 della Regione Calabria, che prevede l’integrazione delle aziende ospedaliere “Pugliese-Ciaccio” e dell’azienda ospedaliera universitaria “Mater Domini”.
«SBAGLIATA» LA PROCEDURA REGIONALE Nel ricorso, predisposto dall’Avvocatura generale dello Stato, il presidente del Consiglio dei ministri sostiene in primo luogo che «benché il termine impiegato dal legislatore regionale “integrazione”, per la sua tecnicità, non identifichi con esattezza dal punto di vista giuridico, la vicenda che ha riguardato le aziende ospedaliere della città capoluogo di regione, la denominazione del nuovo soggetto destinato ad assumere la denominazione di azienda ospedaliero-universitaria “Mater Domini-Pugliese Ciaccio”, la previsione che lo stesso ha “personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi della vigente normativa statale” e il subentro dello stesso “nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi” facenti capo alle due preesistenti aziende rendono evidente che con questa legge la Regione Calabria ha inteso costituire una nuova azienda ospedaliero-universitaria»: ma – a parere del ricorrente presidente del Consiglio – questo può avvenire, in base alle norme vigenti, secondo un procedimento diverso, «a mente del quale la proposta regionale di istituzione di una nuova azienda ospedaliero-universitaria, formulata, d’intesa con l’Università, al ministro della Salute, è da questa a sua volta sottoposta all’esame del Consiglio dei ministri, che delibera autorizzando la Regione, con decreto presidenziale, a costituire la nuova azienda ospedaliero-universitaria». In sostanza – spiega l’Avvocatura dello Stato – questa parte della legge regionale «viola i principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato in materia di tutela della salute, contrastando quindi con il limite imposto dall’articolo 117 comma 3 Costituzione alla potestà legislativa regionale nelle materie di legislazione concorrente». Inoltre – si legge nel ricorso del presidente del Consiglio dei ministri alla Corte costituzionale – «il vigente Programma operativo 2016-18 predisposto dal commissario ad acta prevede, e previa intesa con l’Università di Catanzaro, non la costituzione di una nuova azienda ospedaliero-universitaria bensì e più semplicemente la fusione per incorporazione dell'(esistente) azienda ospedaliera “Pugliese Ciaccio” nell'(esistente) azienda ospedaliera universitaria “Mater Domini” e la modifica della denominazione in azienda ospedaliera universitaria “Renato Dulbecco”». Inoltre – è la versione del governo – «questa operazione avrebbe dovuto (“rectius”: dovrà) attuarsi mediante l’adozione di un decreto commissariale e la successiva rimozione, da parte della Regione, delle norme che (ancora) prevedono l’esistenza di due distinte aziende ospedaliere, “Pugliese Ciaccio” e “Mater Domini”».
«INDEBITA INVASIONE DELLE PREROGATIVE DEL COMMISSARIO» L’impugnazione del presidente del Consiglio dei ministri investe anche l’articolo 1 comma 3 della legge sull’integrazione, laddove si prevede che «entro 90 giorni dall’entrata in vigore della stessa sono definiti i rapporti tra la Regione Calabria e l’Università di Catanzaro in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza mediante protocollo d’intesa sottoscritto dal presidente della Giunta regionale, dal Rettore dell’Università e dal commissario ad acta»: secondo il governo, questa disposizione è «costituzionalmente illegittima» perché «interferisce con le funzioni e compiti del commissario», al quale il Dpcm di nomina del 7 dicembre 2018 assegna l’incarico di definire e stipulare il protocollo d’intesa con l’Università, compito che «si sottolinea è stato però assegnato al solo commissario e non anche al presidente della Regione», pertanto si configura «un’evidente, indebita e costituzionalmente illegittima, per violazione dell’articolo 120 comma 2 Costituzione, ingerenza regionale nella sfera di competenza del commissario».
COSA C’ENTRA LAMEZIA CON L’INTEGRAZIONE? Il presidente del Consiglio dei ministri, inoltre, impugna anche l’articolo 1 comma 4 della legge regionale che prevede l’integrazione con l’azienda ospedaliero-universitaria “Mater Domini-Pugliese Ciaccio” anche del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Lamezia Terme: si tratta – è scritto nel ricorso alla Corte costituzionale – di un accorpamento «non contemplato né dal Programma operativo vigente né dai decreti commissariali emanati», che «contrasta con il principio di coordinamento della finanza pubblica» e interferisce ancora una volta con le funzioni e i compiti del commissario, così violando l’articolo 120 comma 2 Costituzione», e ancora questa disposizione «ignora sia gli standard che debbono presiedere alla riorganizzazione della rete ospedaliera sia il decreto 64/2016 con cui il commissario ha assegnato alla struttura di Lamezia Terme il ruolo di “spoke”, vale a dire di centro ospedaliero periferico di riferimento dell’Asp di Catanzaro».
LE CONCLUSIONI DEL GOVERNO A essere impugnata dal presidente del Consiglio dei ministri infine è anche la norma della legge regionale che prevede la decadenza automatica, dopo la firma del protocollo di intesa, degli organi delle aziende “integrate” e dei relativi direttori amministrativi e sanitari: «Tale disposizione – sostiene il governo nel ricorso – prevedendo anche la risoluzione dei rapporti di lavoro e l’esclusione di indennizzi per la cessazione anticipata dall’incarico e della relativa retribuzione “senza” l’osservanza delle regole stabilite dalla disciplina statale di riferimento, statuisce in materia di ordinamento civile e quindi viola la riserva di legge stabilita dall’articolo 117 comma 2 Costituzione». Sulla base di tutte queste motivazioni – si legge infine nel ricorso predisposto dall’Avvocatura dello Stato – «il presidente del Consiglio dei ministri chiede che la Corte costituzionale voglia dichiarare illegittimi e conseguentemente annullare gli articoli 1 commi 1,2,3,4 e 2 comma 1 della legge regionale 6/2019». L’impugnazione della legge regionale sull’integrazione delle aziende ospedaliere di Catanzaro è stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta dell’8 maggio scorso. (redazione@corrierecal.it)

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