DIAMANTE Il Comune di Diamante dichiara guerra agli “shottini” (gli alcolici in piccola quantità venduti a un euro), alla musica dopo l’1,30 e alle passeggiate a torso nudo (e scalzi) nel centro storico della località balneare. Sono alcuni dei divieti contenuti nell’ordinanza emessa martedì dal sindaco Ernesto Magorno, «in materia di pubblica sicurezza, emissioni sonore, somministrazione di bevande alcoliche ai minori e rispetto del pubblico decoro», secondo quanto riporta una nota.
L’atto impone «agli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel centro storico del capoluogo (così come delimitato dal vigente Prg), di cessare la diffusione di musica nel locale, in qualsiasi modo prodotta, entro le ore 1,30 durante il periodo estivo (giugno–settembre) riducendo comunque l’emissione sonora dopo la mezzanotte, fermo restando i vincoli e le disposizioni del vigente regolamento di classificazione acustica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 21/3/2016». Altro divieto, su tutto il territorio comunale è «la vendita a basso costo (shottino a 1 euro) di alcolici e superalcolici». È vietato, inoltre, a partire dalle 20 somministrare «bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o di ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze ecc.) da consumare su strade e vie aperte al pubblico, fatta eccezione per il consumo della suddette bevande nelle aree annesse ai pubblici esercizi in possesso di regolare autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico o privato». I titolari dei locali, inoltre, «hanno l’obbligo di controllare gli avventori e il personale, al fine di contenere il rumore di tipo antropico e quello di origine diversa dalla diffusione sonora, nonché di allontanare i clienti che arrecano disturbo presso il proprio locale, di rimuovere carte, bottiglie, lattine e quant’altro costituisce a rendere indecoroso l’aspetto esterno del locale e delle sue immediate vicinanze».
Nell’ordinanza si legge quindi: «L’inosservanza degli obblighi e prescrizioni di cui sopra, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 154 euro a 1032 euro prevista dall’art. 17 bis, comma 3 del R.D. n.773/1931 per i pubblici esercizi. A seguito di accertata e reiterata violazione delle disposizioni di cui sopra si applica la procedura stabilita dagli artt 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931 e ss.mm.ii. che prevede la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da uno a tre mesi, per inosservanza delle prescrizioni imposte da sindaco». Con l’atto odierno, infine si ordina «altresì il divieto di passeggiare nel centro storico e nella zone a maggior flusso turistico in costume da bagno, a torso nudo, scalzi, di provocare schiamazzi e compromettere il decoro dei luoghi turistici».
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