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Stadio Crotone, il Mibac non rinuncia a smantellare le strutture mobili

Il ministero ha ritirato la diffida in autotutela a causa di alcuni «vizi di legittimità». Ma la battaglia contro le nuove opere dello “Scida” continua

Pubblicato il: 18/09/2019 – 17:17
Stadio Crotone, il Mibac non rinuncia a smantellare le strutture mobili

di Gaetano Megna
CROTONE Il Mibac non ha rinunciato a chiedere lo smantellamento delle opere amovibili realizzate allo stadio “Ezio Scida” nell’estate del 2016. Il direttore generale del Mibac, Federica Galloni, ha ritirato in autotutela la diffida a smantellare le strutture mobili dello stadio (protocollo 10246), che era stata notificata, lo scorso 9 agosto, al Comune di Crotone e alla società Fc Crotone Srl, da parte della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone. Come si legge nel documento firmato dalla Galloni il ritiro si rende necessario perché la diffida presenta «vizi di illegittimità», che sicuramente non sarebbero sfuggiti al Tar Calabria, chiamato in causa con un ricorso del Comune e della società di calcio. Il Tar sarebbe entrato nel merito del procedimento nell’udienza già fissata per il prossimo 25 settembre. Considerato che lo stesso Mibac ha rilevato «vizi di illegittimità» nel procedimento avviato dal proprio rappresentante territoriale, ha deciso di non correre il rischio di subire una nuova sentenza sfavorevole da parte del Tar ed ha proceduto al ritiro in autotutela. Questo non significa, come ha d’altronde evidenziato l’avvocato della società di calcio, Sandro Cretella, che il Mibac abbia rinunciato a chiedere lo smantellamento della tribuna e delle altre opere realizzate in occasione della storica promozione in serie del Crotone.
Il direttore Galloni scrive, infatti, che «la necessità di garantire la migliore tutela e non sottoporre a rischio un’area facente parte di un contesto di acclarata rilevanza archeologica ed in corso di valorizzazione postula» ha convinto il Mibac ha ritirare la diffida «per le rilevate carenze contenutistiche, che rendono necessaria una rinnovata attività istruttoria, senza che ciò comporti acquiescenza alle statuizioni della sentenza Tar Calabria n.1314/2019 riferite agli analoghi antecedenti provvedimenti di diniego». Temendo, quindi, che il Tar avrebbe accolto le motivazioni di Comune e Società, così come era successo per le due diffide inviate dalla Soprintendenza nell’estate del 2018, ha ritirato il procedimento per istruirne uno nuovo senza vizi di forma. (redazione@corrierecal.it)

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