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Finisce l'odissea di una docente lametina "spedita" in Toscana

La donna trasferita nonostante abbia un genitore invalido. I giudici le danno ragione e bocciano le regole della “Buona Scuola”

Pubblicato il: 20/09/2019 – 19:15
Finisce l'odissea di una docente lametina "spedita" in Toscana

LAMEZIA TERME La Corte di Appello di Firenze, sezione Lavoro, ha accolto il ricorso di una professoressa calabrese che era stata trasferita in Toscana. La docente, attraverso il proprio legale, l’avvocato Rosario Piccioni, aveva chiesto di essere trasferita in una sede vicina alla propria residenza per assistere il genitore invalido. La donna, infatti, era stata mandata ad insegnare a migliaia di chilometri di distanza dalla propria residenza.
Una sentenza molto importante in materia di trasferimenti dei docenti. La Corte di Appello di Firenze, infatti, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Pisa, ha dichiarato l’illegittimità delle operazioni di mobilità dell’anno 2017 con cui il Miur aveva disposto l’assegnazione della professoressa in una scuola di Pontasserchio (PI) e contestualmente accertato il diritto della ricorrente al trasferimento presso l’ambito territoriale di Catanzaro, condannando il Miur – Usr della Calabria ad assegnarle una sede disponibile in questo ambito.
La docente, proveniente dalle cosiddette Gae (graduatorie ad esaurimento) era stata immessa in ruolo con il piano ministeriale straordinario della legge 107/2015 “Buona scuola”. Svolto l’anno di prova in Calabria successivamente, nonostante la preferenza per le sedi calabresi, lucane, campane e laziali, è stata trasferita in Toscana, dove è diventata titolare di cattedra in una scuola primaria di Pontasserchio (PI). La docente sarebbe stata però, scavalcata, nonostante il richiesto diritto di precedenza per assistere il padre invalido, da altre docenti che avevano ottenuto sedi più vicine. Il provvedimento è particolarmente importante perché ha accertato il carattere cogente dell’art. 33, comma 5 della legge numero 104 che dispone che «il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».
La sentenza ha in particolare evidenziato l’illegittimità della previsione del Contratto collettivo nazionale integrativo per violazione delle direttive comunitarie in materia di disabilità nella parte in cui tutelano tanto il lavoratore disabile quanto il lavoratore che si prende cura del disabile.
Il giudice ha evidenziato che «si impone di ritenere l’esistenza di un obbligo (derivante dalla fonte superprimaria del diritto dell’Unione) del datore di lavoro, pubblico e privato, di adattare, nei limiti di sforzo non “sproporzionato”, la propria organizzazione al fine di consentire al lavoratore disabile , nonché (ed è quello che qui interessa) a chi lo assista, di svolgere la propria attività lavorativa in condizione di effettiva parità con i soggetti non portatori del fattore protetto”.
Ancora, il tribunale ha perentoriamente affermato un altro principio molto importante: il lavoratore “non deve essere posto di fronte all’alternativa tra rinunciare al rapporto di lavoro (in quanto destinato a svolgersi con modalità incompatibili con l’assistenza) ovvero alla relazione personale di assistenza con il proprio familiare (perché del tutto inconciliabile con le condizioni di tempo e di luogo della prestazione lavorativa).
Il Miur, ambito territoriale della Provincia di Catanzaro ha già eseguito la sentenza e la docente è stata trasferita presso la sede l’Ic Sant’Eufemia di Lamezia Terme.

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