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Ergastolo ostativo, la Corte di Strasburgo dà ragione al boss Viola

Bocciato l’appello presentato dall’Italia contro il ricorso del capoclan di Taurianova condannato al carcere a vita per associazione mafiosa, sequestro di persona e omicidio

Pubblicato il: 08/10/2019 – 17:00
Ergastolo ostativo, la Corte di Strasburgo dà ragione al boss Viola

di Alessia Candito
REGGIO CALABRIA L’ergastolo “duro” è incompatibile con la Convenzione europea dei diritti umani. Così ha deciso la Grande Chambre della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, bocciando l’appello presentato dall’Italia contro il ricorso di Marcello Viola, boss di Taurianova condannato a 4 ergastoli per associazione mafiosa, sequestro di persona e omicidio.
IL “CASO” VIOLA Accusato anche della feroce esecuzione del boss Giuseppe Grimaldi, la cui testa decapitata è stata usata dai killer per il tiro a segno nella piazza centrale di Taurianova nel ’91, dopo aver scontato sei anni in regime di 41-bis, Viola ha più volte chiesto un permesso premio e la possibilità di accedere alla liberazione condizionale. Le sue domande però sono sempre state respinte al mittente perché il boss è uno dei 957 detenuti in Italia condannati all’ergastolo ostativo, previsto all’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario per reati di particolare gravità, come gli omicidi legati a contesti di mafia, narcotraffico e sequestri di persona. Per questo, Viola si è rivolto alla Cedu che nel giugno scorso ha accolto il suo ricorso. Una decisione contro cui l’Italia ha fatto appello, che oggi è stato respinto.
NIENTE BENEFICI SENZA COLLABORAZIONE In questo caso, non vale la regola generale secondo la quale un detenuto, anche se condannato all’ergastolo, può accedere a permessi premio, lavoro esterno, misure alternative al carcere e dopo una serie di anni di carcere, anche la libertà condizionale. Per i condannati all’ergastolo ostativo, tutti i benefici sono subordinati ad un percorso di collaborazione con la giustizia anche qualora «risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata».
LA BESTIA NERA DEI CLAN Messo a punto e codificato negli anni delle stragi di mafia, insieme al 41bis, l’ergastolo ostativo è sempre stato l’incubo dei clan perché recide alla radice la possibilità di contatto fra il condannato per mafia e l’organizzazione. Non a caso – ha fatto notare il procuratore della Dna, Nino Di Matteo, convinto sostenitore della necessità della norma – proprio l’attenuazione di 41 bis e ergastolo ostativo «come provato da dichiarazioni concordanti di collaboratori di giustizia e da intercettazioni erano i punti principali del cosiddetto ‘papello’ di richieste che Totò Riina fece avere allo Stato subito dopo la strage di Capaci».
IL DIBATTITO SULL’ERGASTOLO DURO Per la giustizia italiana, più volte sollecitata ad affrontare il tema, così come per la Corte Costituzionale, l’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario non viola il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena. Il “fine pena mai” è infatti “mitigato” dalla possibilità del detenuto di scegliere un percorso di collaborazione. Alla Cedu però queste argomentazioni non sono bastate. Per i giudici di Strasburgo, l’ergastolo ostativo viola la norma della Convenzione europea che vieta la tortura, le punizioni disumane e degradanti e la possibilità di un percorso rieducativo.
COSA SUCCEDE ADESSO? La sentenza non ha carattere perentorio, dunque l’Italia non sarà obbligata a conformarsi con il dettato europeo. Tuttavia, la decisione dei giudici europei costituisce un precedente importante che apre la strada non solo a una serie di ricorsi in sede cautelare, ma anche in tema di risarcimento danni. E secondo alcune fonti, a Strasburgo ce ne sarebbero già 24. (a.candito@corrierecal.it)

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