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Il tribunale di Cosenza dichiara il sindaco di San Pietro in Guarano ineleggibile

Mario Veltri, secondo il tribunale, quando ha accettato la candidatura si era dimesso dall’incarico di direttore dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza da meno di sei mesi

Pubblicato il: 28/10/2019 – 18:56
Il tribunale di Cosenza dichiara il sindaco di San Pietro in Guarano ineleggibile

di Michele Presta
COSENZA
 I presagi circa l’ineleggibilità di Mario Veltri a sindaco di San Pietro in Guarano adesso sono realtà. Lo scrivono in una sentenza i giudici del tribunale di Cosenza che valutato, il ricorso di Francesco Acri ex sindaco e candidato alla carica di primo cittadino alla scorsa tornata elettorale, dichiarano: «Mario Veltri ineleggibile», disponendone «la decadenza, con ogni ulteriore conseguenza di legge». Ad inguaiare il sindaco e la sua giunta sono i tempi. Mario Veltri, ex direttore dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, nei sei mesi precedenti l’accettazione della candidatura ricopriva ancora l’incarico dirigenziale. Una circostanza che la legge vieta e che «riguarda tano i dirigenti delle aziende sanitarie quanto quelli delle aziende ospedaliere». Francesco Acri, assistito dall’avvocato Salvatore Alfano, impugnando la delibera di giunta numero 9 del 17 giugno del 2019 grazie alla quale aveva preso formalmente avvio la consiliatura dell’ex manager, nel suo ricorso ha evidenziato come: «Veltri, abbia ricoperto la carica di direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, fino a meno di sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura». Circostanze che il collegio giudicante ha riconosciuto ricordando nella sentenza come ai sensi dell’articolo 60 comma 1 numero 8 del decreto legislativo 267/00 non sono eleggibili a sindaco il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. I giudici nel dichiarare la ineleggibilità a primo cittadino di Veltri, evidenziano che: «L’articolo dispone che il Direttore generale amministrativo e quello sanitario in ogni caso non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso tutto o in parte il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidature. Il tenore letterale di tale disposizione – proseguono i giudici – conferma l’assoggettamento al regime di ineleggibilità delle figure di vertice delle aziende ospedaliere. Pertanto, considerato che il Comune di San Pietro in Guarano rientra pacificamente nell’area territoriale Nord Calabria, che ha nell’Ospedale di Cosenza l’Hub di riferimento, e che il convenuto ha, come già detto, ricoperto le funzioni di direttore sanitario fino a meno di sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura, ricorre la causa di ineleggibilità in esame».
LA POSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE «L’Amministrazione comunale di San Pietro in Guarano riscontra con rammarico che nella comunità esiste chi, non accettando il responso delle urne, che ha espresso con chiarezza la volontà della popolazione, continua a inseguire altre vie per eludere un risultato inequivocabile – scrive la maggioranza in una nota -. Pertanto, mentre prende atto con rispetto del giudizio di primo grado, perseguirà tutte le opzioni che la legge offre per garantire il compimento della volontà popolare. Al contempo, esprime rincrescimento per i danni causati alla collettività da chi aspira a tutti i costi a cariche pubbliche, indipendentemente dal perseguimento del bene comune. Il risultato elettorale del 26 maggio, come tutta la collettività sa bene, è frutto di un consenso consapevole e di libere scelte: non potrà modificare questa realtà chi a essa non si rassegna».
IL SINDACO ANNUNCIA L’APPELLO Ricorrerà in appello Mario Veltri, sindaco di San Pietro in Guarano dopo che il Tribunale di Cosenza ha emesso una sentenza in cui Ne dichiara l’ineleggibilità e la decadenza. Veltri ha diffuso una nota nella quale si legge che: «Il procedimento per accertare la causa di ineleggibilità è stato avviato con l’art. 70 del tuel; la procedura prevista è disciplinata dall’art. 22 del d.lgs. 150 del 1 settembre 2011, che per tali materie prevede i tre gradi di giudizio; di conseguenza il Sindaco non decade» e che «fino a sentenza passata in giudicato (definitiva) l’efficacia esecutiva dell’ordinanza è sospesa; il sindaco eletto non decade, ma rimane in carica fino a sentenza di terzo grado».(m.presta@corrierecal.it)

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