di Alessia Truzzolillo
CATANZARO La Corte d’Appello di Catanzaro «pervenuta la necessità ai fini del decidere», ha disposto l’audizione dei collaboratori di giustizia Giuseppe Angotti, Alessandro Torcasio, Battista Cosentino, Saverio Cappello e Giuseppe Giampà. I collaboratori verrano sentiti il prossimo 10 febbraio in merito alla posizione dell’imputato Gianpaolo Bevilacqua, ex consigliere provinciale, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e estorsione aggravata dal metodo mafioso. La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, presieduta da Piercamillo Davigo, a giugno 2018 ha annullato la sentenza assolutoria di secondo grado emessa il 19 giugno 2017 e ha rinviato il procedimento a una diversa sezione della Corte d’Appello. Si riapre, dunque, il dibattimento su uno stralcio del processo che nasce dall’operazione antimafia “Perseo”, che ha disarticolato la cosca Giampà di Lamezia Terme, e che vede imputato l’ex consigliere provinciale, difeso dall’avvocato Francesco Gambardella.
CONCORSO ESTERNO Secondo la Suprema Corte «il ricorso è fondato con riferimento ad entrambi i capi di imputazione elevati nei confronti dell’imputato». Per quanto riguarda il concorso esterno «la sentenza impugnata non mette in discussione la credibilità intrinseca dei collaboratori che hanno reso le dichiarazioni accusatorie a carico dell’imputato». Al contrario, le dichiarazioni non appaiono divergere tra loro su quello che è il tema principale del reato contestato: un patto di scambio politico-mafioso intervenuto tra Bevilacqua ed il clan “Giampa”. Da questo punto di vista gli ermellini non mancano di “bacchettare” la Corte d’Appello ha sminuito la portata di tale scambio illecito «operando una lettura parcellizzata del narrato e con argomenti anche di carattere non decisivo dal punto di vista logico-fattuale ovvero facendosi ricorso al dato negativo rappresentato della mancata realizzazione delle prestazioni oggetto dell’accordo criminoso intervenuto tra il politico ed il sodalizio mafioso». Da questo punto di vista l Cassazione abbraccia quanto presentato nel ricorso, ossia il fatto che per quanto riguarda il concorso esterno «nell’ipotesi del patto di scambio politico mafioso, precisa come non sia necessaria la prova dell’avvenuta esecuzione delle promesse, rilevando, al contrario, l’esistenza di uno scambio sinallagmatico (da sinallagma: accordo, contratto, ndr) tra gli impegni (appoggio elettorale da parte della consorteria da un lato e agevolazione dell’organismo associativo dall’altro) intervenuti tra il clan ed il referente politico», così come precisato nella sentenza di condanna di primo grado. «In particolare – è l’accusa –, l’esponente politico si era completamente messo a disposizione degli interessi della ‘ndrina nel suo insieme e di singoli affiliati, promettendo l’assegnazione di appalti e lavori (a Cappello Saverio, su richiesta del Trovato, alla ditta Gigliotti, impresa controllata dalla cosca, a Maurizio Molinaro, titolare di un’attivita di posta privata e trasporto pacchi), assunzioni (ai fratelli Norianni, ad Angotti, a Giampà Antonio) e comunque adoperandosi costantemente per soddisfare, nei limiti delle sue possibilità, le esigenze del gruppo criminale». Il reato si configura, dunque, non tra le due prestazioni ma tra le due promesse: quella relativa all’appoggio elettorale, da un lato, e quella relativa ai favoritismi che il politico ha assicurato alla cosca mafiosa dall’altro. Gli ermellini conferiscono ai giudici della Corte d’Appello, un preciso compito: «, il giudice del rinvio accerterà se dalle complessive risultanze istruttorie (non limitate soltanto al dichiarato dei collaboratori ma tenendo conto anche degli altri elementi di prova evidenziati nella sentenza di primo grado e delle circostanze a discarico introdotte dalla difesa) emerga se l’imputato abbia stabilmente costituito il referente politico-istituzionale della cosca Giampà in cambio di un sistematico sostegno elettorale da parte del clan nel suo complesso, mettendosi a disposizione dell’intera consorteria mafiosa, promettendo di intervenire e concretamente attivandosi a prescindere dai risultati ottenuti per venire incontro alle richieste del sodalizio o di singoli sodali, cosi rafforzandone o conservandone le capacita operative».
ESTORSIONE Secondo la Suprema Corte «la motivazione con cui la Corte territoriale ha confermato l’assoluzione disposta dal giudice di primo grado in relazione alla contestazione estorsiva mossa l’imputato risulta manifestamente illogica e contraddittoria rispetto alle stesse premesse in fatto e in diritto da cui il giudice del merito ha preso le mosse per sviluppare il ragionamento che ha portato, poi, ad escludere la rilevanza penale del fatto e la responsabilità del Bevilacqua Gianpaolo». Bevilacqua, infatti, è stato assolto dall’accusa di estorsione ai danni del titolari del negozio Cortese Sport sia in primo che secondo grado. Titolare del negozio che agli inquirenti, nel corso delle indagini preliminari, dopo un primo momento di reticenza ha riferito «come il commerciante fosse vittima da tempo di diverse richieste estorsive provenienti da personaggi della criminalità organizzata locale formulate mediante un medesimo modus operandi, consistente per lo più nell’ottenere uno sconto forzoso sulla merce da prelevare dal suo negozio, per lo più destinata “a soddisfare le esigenze dei detenuti”». Giovanni Cortese, come risulta dalla sentenza di primo grado, avrebbe formalizzato diverse denunce dal 2006 al 2011.
«Le dichiarazioni risultano avvalorate – ribadiscono gli ermellini –, oltre dagli atti intimidatori diretti contro il negozio della persona offesa (Cortese, ndr) e dalle reali aggressioni di cui è stata vittima a seguito delle sue denunzie, anche dalle operate individuazioni fotografiche, ad opera dell’offeso, degli autori delle estorsioni, esponenti della cosca Giampà, la cui presenza nell’esercizio commerciale d stata rilevata dagli stessi inquirenti. Inoltre, da quanto riferito dal collaboratore Umberto Egidio Muraca, il quale di tali estorsioni non solo ne era a diretta conoscenza, ma ne fu anche partecipe e, infine, dalle stesse affermazioni del presidente dell’Associazione Antiracket Ala di Lamezia Terme, al quale la persona offesa si rivolse informandolo delle richieste estorsive di cui era stato vittima ed anche per presentare una istanza ai sensi della legge 2,3.2.1999, numero 44 (“Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”)».
LE RICHIESTE DI BEVILACQUA E LE RITRATTAZIONI DI CORTESE «… anche il consigliere provinciale Bevilacqua Gianpaolo mi diceva di fargli un buon trattamento sulla merce acquistata perché non era sua ma per alcuni detenuti senza specificare i nomi», ha affermato Cortese. Le modalità, in pratica, sarebbero «sovrapponibili e omogenee a quelle utilizzate dagli esponenti della criminalità locale»: uno sconto del 30% talora facendo riferimento alla destinazione della merce a detenuti non meglio specificati. Riguardo a questa vicenda, però, Cortese ha ritrattato in sede di dibattimento tanto da essere stato citato in giudizio (lunedì vi sarà udienza a Lamezia Terme durante la quale dovrà testimoniare il presidente dell’Ala Armando Caputo). Secondo i giudici di primo grado, in pratica, Cortese avrebbe praticato lo sconto non perché intimidito ma «in forza di un “consolidato legame di conoscenza e cointeressenza con l’imputato nel quadro di una ordinaria logica clientelare che rende vantaggiosa per l’esercente commerciale la conoscenza ed il rapporto di affari con un noto politico e pubblico amministratore”». Perché Bevilacqua, in sostanza, avrebbe procurato a Cortese commesse destinate alla Provincia. Ma la Cassazione ritiene «illogiche e contraddittorie» le conclusioni dei giudici calabresi. La commessa per la Provincia, infatti, era di 3000 euro – «modesta» – e in più a Cortese venne “imposto” di cedere parte della commessa (quella relativa al montaggio delle attrezzature) ad un’altra ditta, provvedendo anche a scorporare la somma dalla fattura emessa (per l’importo di 450 euro), consegnata in contanti all’altra impresa gradita all’imputato. Tant’è che, per quanto affermato dalla stessa persona offesa “da allora non ho più voluto effettuare preventivi in favore del Bevilacqua Giampaolo”». Vi sarebbe stato, secondo i giudici di Cassazione, un periodo nel quale Cortese, dopo avere sporto le denunce – supportate dalle dichiarazioni del pentito Muraca – avrebbe risposto a muso duro a Bevilacqua che gli chiedeva perché la polizia giudiziaria si fosse interessata delle commesse della Provincia. «…l’indicazione data all’imputato di rivolgersi alla polizia per avere le informazioni richieste è pienamente coerente con il percorso che la persona offesa aveva all’epoca intrapreso», è scritto nelle sentenza. Anche il fatto che a Bevilacqua venisse riconosciuto uno sconto del 40% piuttosto che del 30% come «”convenzionalmente” riconosciuto agli esponenti della criminalità, è elemento sufficiente ad escludere il metus (timore, ndr)». Secondo la Suprema Corte «i giudici del merito omettono anche di confrontarsi con le convergenti e molteplici dichiarazioni dei collaboratori di giustizia i quali indicano l’imputato come il referente politico locale della cosca Giampà e Iannazzo (tanto che la decisione di primo grado giunge anche ad una condanna per concorso esterno), status di cui poi gli stessi giudici di merito tengono conto e valorizzano per giustificare l’inversione di rotta compiuta dal testimone al momento del suo esame». (a.truzzolillo@corrierecal.it)
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