Ultimo aggiornamento alle 11:52
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 4 minuti
Cambia colore:
 

Bilanci "immaginari" e conti in rosso, tempi duri per Regione e Comune di Reggio

L’ultima decisione della Corte costituzionale inguaia gli enti pubblici con i conti in disordine. Ecco cosa stabilisce la Consulta

Pubblicato il: 29/01/2020 – 13:21
Bilanci "immaginari" e conti in rosso, tempi duri per Regione e Comune di Reggio

di Ettore Jorio*
È di ieri il decisum della Corte costituzionale che renderà la vita difficile ai Comuni esasperatamente indebitati (tra tutti, Napoli e Reggio Calabria) nonché agli enti locali e alle Regioni (come la Calabria e non solo) che hanno bilanci di per sé compromessi da «quintali» di residui immaginari, da debiti fuori bilanci in lista d’attesa per essere riconosciuti, da consistenti deficit patrimoniali prodotti dalle partecipate, per lo più sottaciuti, e da quelli delle aziende sanitarie da anni senza bilanci, nell’incuranza dei preposti.
L’assunto
L’utilizzo delle anticipazioni di liquidità a vantaggio del risultato di amministrazione e, quindi, a copertura giuridica di nuove spese lede l’equilibrio del bilancio, il principio di sana gestione finanziaria e il divieto di indebitamento, ammesso solo per spese di investimento. Lo fa a tal punto da aver fatto ritenere incostituzionali l’art. 2 del D.L. 78/2015, convertito nella legge 125/2015, e l’art. 1, comma 814, della legge 205/2017, rispettivamente, in relazione agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Carta.
Stop ai saldi rendicontativi artefatti
È quanto deciso dalla Consulta con la sentenza n. 4 del 28 gennaio 2020, redattore il presidente Carosi. Una decisione assunta dalla Corte costituzionale sia in riferimento alla generale previsione recata dalla norma del 2015 che alla facoltà esercitabile a mente della legge di bilancio per il 2018, atteso che entrambe erano finalizzate ad un utilizzo delle anticipazioni di liquidità in una logica contabile ritenuta oggi contrastante con i principi costituzionali anzidetti.
La sentenza assume un’importanza vitale per l’esaustivo funzionamento del sistema autonomistico, quanto ad una corretta applicazione delle regole che prescrivono il loro concorso obbligatorio all’equilibrio di bilancio consolidato dello Stato e all’osservanza dei vincoli economico-finanziari dell’UE. Ciò al di là dei naturali allarmismi – per molti versi esagerati – che il dictum sta generando negli enti territoriali (Regioni ed enti locali). Gli stessi saranno, infatti, conseguentemente tenuti non già a riapprovare i loro bilanci incisi dalla dichiarata incostituzionalità bensì a ricalcolare gli errati accantonamenti avvalendosi dell’opportunità di un ripiano trentennale del disavanzo rigenerato, in luogo di quello profondamente alterato a seguito di una impropria contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità tra le parti attive del rendiconto di periodo.
Un severo monito per il legislatore
Per altri versi, i giudici costituzionali si erigono a tutela della tempestiva applicazione del federalismo fiscale, che rintraccia la legge delega attuativa nel 2009 e i suoi decreti delegati nel biennio 2010/2011. Prioritariamente, del meccanismo di perequazione sancito nell’art. 119, comma 4, della Costituzione, assolutamente garante – unitamente alle entrate/tributi propri e alle compartecipazioni al gettito erariale – dell’integrale funzionamento degli enti territoriali in relazione all’esercizio delle loro funzioni fondamentali e all’erogazione delle prestazioni essenziali.
Nella buona sostanza, rimprovera il legislatore dei colpevoli ritardi attuativi del federalismo fiscale registrati in tale senso e dell’innaturale ricorso – in sua vece – a misure tampone finalizzate esclusivamente a soddisfare le esigenze finanziarie, soprattutto dei Comuni in forte crisi, altrimenti non risolvibili.
La Consulta docet
Un ruolo importantissimo, quello assunto dalla Consulta, che ha ritenuto esercitare una importante funzione pedagogica per il sistema delle autonomie territoriali. Di conseguenza, tenute a dismettere le (brutte) abitudini di richiedere e ottenere, in sede di legge di bilancio di fine anno e dintorni, l’adozione di misure non propriamente consone con i principi dettati dalla Costituzione piuttosto che rivendicare energicamente la costituzione del fondo perequativo. Lo strumento solidaristico attraverso il quale assicurare alle comunità territoriali più deboli l’esigibilità delle prestazioni loro spettanti uniformemente a mente della Costituzione (art. 117, comma 2, lettere m e p, Cost.).
… segna anche i perimetri delle competenze della Magistratura contabile
Concludendo, il Giudice delle leggi ha colto, altresì, l’occasione per segnare nettamente il confine che separa l’esercizio delle funzioni proprie della Sezione delle autonomie da quelle delle Sezioni Riunite, in speciale composizione.
Al riguardo:
– ha sottolineato che alla prima compete di uniformare l’attività consultiva nell’ipotesi in cui le Sezioni regionali di controllo pervengano a conclusioni differenti in materia di tecniche contabili;
– ha ribadito che alle altre è attribuito il sindacato giurisdizionale sugli esiti dei controlli di legittimità-regolarità eseguiti dalle Sezioni regionali.

*docente Unical

Argomenti
Categorie collegate

Corriere della Calabria - Notizie calabresi
Corriere delle Calabria è una testata giornalistica di News&Com S.r.l ©2012-. Tutti i diritti riservati.
P.IVA. 03199620794, Via del Mare, 65/3 S.Eufemia, Lamezia Terme (CZ)
Iscrizione tribunale di Lamezia Terme 5/2011 - Direttore responsabile Paola Militano
Effettua una ricerca sul Corriere delle Calabria
Design: cfweb

x

x