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«Il processo penale non può essere strumento politico»

di Vincenzo Comi*, Antonio Mazzone**

Pubblicato il: 05/02/2020 – 15:47
«Il processo penale non può essere strumento politico»

Riproponiamo il contributo pubblicato dal Riformista e firmato da Vincenzo Comi, vicepresidente della Camera penale di Roma, e Antonio Mazzone, avvocato del foro di Locri.
Distinzione tra estinzione del reato ed estinzione del processo penale, introduzione dei termini di fase che ne impediscano l’irragionevole durata, previsione di cause di sospensione dei termini di fase sul modello di quanto previsto per i termini di custodia cautelare: questa la soluzione più equilibrata e costituzionalmente più adeguata che da anni viene prospettata. Il dibattito che si sta sviluppando su tale tema richiede, però, che ci si intenda sulla funzione del processo penale. In uno Stato di diritto e sociale il processo penale non può essere strumento di controllo sociale.
Ciò vale anche con riferimento alle misure cautelari, laddove l’eventuale abbassamento del quantum probatorio richiesto per la loro emissione inevitabilmente comporterebbe un’estensione della loro applicazione, con conseguente aumento del numero delle persone sottoposte a restrizioni. Una tale scelta, però, contrasterebbe non soltanto con esigenze di garanzia e di rispetto della persona, ma anche con esigenze di efficacia, non essendo interesse della collettività ed essendo del tutto disfunzionale che sia sottoposto a misure cautelari chi non è responsabile di un reato (magari al posto di chi lo sia effettivamente). È, quindi, interesse della collettività che, nel momento in cui una misura cautelare venga emessa, le probabilità che sia stata emessa nella giusta direzione siano alte. In uno Stato di diritto e sociale il processo penale non può assumere caratterizzazione politica, non può essere strumento politico.
Da ciò deriva che il dibattito sulle riforme del processo penale deve riguardare soltanto scelte tecniche e non politiche. Nel momento in cui su tale tema si prospetti la possibilità di crisi politiche ciò starebbe a significare che il processo penale ha assunto una non condivisibile funzione politica. Che sarebbe conseguenza della trasformazione del ruolo del diritto penale negli ultimi trent’anni. Fino al 1990 il diritto penale ha riguardato, soprattutto, fasce socialmente deboli; ha riguardato, in particolare, condotte devianti espressione di una tipologia d’autore propria di settori socialmente ed economicamente svantaggiati.
Dai primi anni 90 i settori che hanno acquisito maggiore rilevanza all’interno del diritto penale sono divenuti quelli del diritto penale della pubblica amministrazione e del diritto penale dell’economia, attinenti, rispettivamente, alla criminalità amministrativa e a quella economica. Cosicché il baricentro del diritto penale si è spostato sulle fasce sociali ed economiche dirigenti e sui settori amministrativi ed economici. Il processo penale, che è lo strumento di attuazione del diritto penale, andando a riguardare l’accertamento di stravolgimenti funzionali di attività amministrative e di quelle economiche attinenti a settori di vertice della società inevitabilmente è esposto al rischio di assumere una connotazione politica.
L’impegno, oggi, deve essere quello di ricercare soluzioni tecniche che consentano al processo di svolgere efficacemente la sua funzione anche in relazione alla criminalità amministrativa ed a quella economica, eliminando, però, ogni rischio di una sua possibile caratterizzazione politica. In termini più incisivi può dirsi che la tutela dell’assetto costituzionale passa, anche, dal respingere ogni ipotesi di riforma del processo penale che possa consentire una sua illegittima utilizzazione come strumento per il conseguimento di finalità incompatibili con quelle di uno Stato di diritto e sociale.

*vicepresidente Camera penale di Roma
**avvocato

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