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Il Tar annulla lo "sfratto" delle società sportive di Crotone dal Palamilone

Accolto il ricorso del Consorzio “Momenti di gloria” contro il provvedimento del Comune. «L’impianto non era occupato abusivamente»

Pubblicato il: 20/02/2020 – 11:44
Il Tar annulla lo "sfratto" delle società sportive di Crotone dal Palamilone

di Gaetano Megna
CROTONE Il titolo c’era e lo sfratto non è ammesso. La seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha accolto il ricorso presentato dal Consorzio sportivo “Momenti di gloria” e ha annullato la determina dirigenziale del 17 gennaio scorso, con la quale il Comune di Crotone aveva disposto la restituzione del PalaMilone all’ente. Nella sentenza il Tar non contesta al Comune il diritto di riottenere il bene assegnato in gestione al Consorzio sportivo nel 2012, ma la modalità con cui è stato chiesto la restituzione dell’impianto sportivo. I ricorrenti hanno, infatti, «denunciato l’illegittimità del provvedimento per violazione della disciplina sulla partecipazione al provvedimento amministrativo e mancato invio della comunicazione procedimento; per eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, in quanto il Consorzio non sarebbe potuto essere destinatario di un provvedimento di un rilascio dell’immobile alla stregua di un occupante senza titolo«. Il Tar ha riconosciuto che il titolo a gestire la struttura sportiva di proprietà del Comune c’era «per quanto provvisorio». Non è stata ritenuta nemmeno valida la motivazione “in ordine al mancato pagamento degli oneri derivanti dalle utenze da parte dei ricorrenti”. Il Consorzio, quindi, non era tenuto a pagare le bollette delle utenze alla luce del fatto che «non emerge che il Comune ne abbia mai chiesto l’assolvimento».
Sempre secondo il Tar, infine, non assume nessuna rilevanza «la esistenza dell’avviso pubblico del 16 ottobre 2012 finalizzato all’affidamento in concessione del PalaMilone, per cui il Consorzio aveva presentato domanda di partecipazione, in quanto con lo stesso non si è proceduto a revocare il titolo autorizzativo provvisorio già rilasciato». Riguardo a questa ultima questione il Comune avrebbe dovuto prima di tutto procedere all’annullamento in autotutela dell’assegnazione provvisoria concessa al Consorzio nel 2012, senza il ritiro del procedimento, infatti, lo stesso Consorzio non poteva essere sfrattato come se fosse un abusivo (senza titolo). (redazione@corrierecal.it)

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