di Alessia Truzzolillo
CATANZARO Sei anni e quattro mesi di reclusione. Questa è la pena che il sostituto procuratore generale di Catanzaro ha chiesto nei confronti di Gianpaolo Bevilacqua, ex consigliere provinciale, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e estorsione aggravata dal metodo mafioso. Un processo d’Appello bis quello che si sta svolgendo nei confronti dell’imputato dopo l’annullamento con rinvio, da parte della Cassazione, della sentenza d’assoluzione emessa il 19 giugno 2017. Un procedimento che rappresenta uno stralcio del processo “Perseo” istruito contro la cosca Giampà di Lamezia Terme.
Come chiesto dal pg nella scorsa udienza, il collegio, presieduto dal giudice Giovanna Gioia, ha revocato l’ordinanza emessa lo scorso 9 gennaio dal giudice Marco Petrini – precedente presidente del collegio, ora sospeso perché indagato per corruzione in atti giudiziari – che disponeva l’audizione dei collaboratori di giustizia Giuseppe Angotti, Alessandro Torcasio, Battista Cosentino, Saverio Cappello e Giuseppe Giampà.
I collaboratori sono stati già ascoltati in materia e il pg, seguendo i dettami presenti nella sentenza della Cassazione, ha ritenuto non necessario risentire persone già audite sui fatti.
Nel corso dell’udienza la difesa, rappresentata dall’avvocato Francesco Gambardella ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado di assoluzione per quanto concerne l’estorsione e la riforma della sentenza sul concorso esterno – che in primo grado comminava una condanna a 4 anni di reclusione – con assoluzione dell’imputato.
La prossima udienza, con eventuali repliche da parte del sostituto procuratore generale e decisione da parte della Corte, è prevista per il 20 aprile.
CONCORSO ESTERNO Secondo la Suprema Corte «il ricorso è fondato con riferimento ad entrambi i capi di imputazione elevati nei confronti dell’imputato». Per quanto riguarda il concorso esterno «la sentenza impugnata non mette in discussione la credibilità intrinseca dei collaboratori che hanno reso le dichiarazioni accusatorie a carico dell’imputato». Al contrario, le dichiarazioni non appaiono divergere tra loro su quello che è il tema principale del reato contestato: un patto di scambio politico-mafioso intervenuto tra Bevilacqua e il clan “Giampà”. Da questo punto di vista gli ermellini non mancano di “bacchettare” la Corte d’Appello ha sminuito la portata di tale scambio illecito «operando una lettura parcellizzata del narrato e con argomenti anche di carattere non decisivo dal punto di vista logico-fattuale ovvero facendosi ricorso al dato negativo rappresentato della mancata realizzazione delle prestazioni oggetto dell’accordo criminoso intervenuto tra il politico ed il sodalizio mafioso». Da questo punto di vista la Cassazione abbraccia quanto presentato nel ricorso, ossia il fatto che per quanto riguarda il concorso esterno «nell’ipotesi del patto di scambio politico mafioso, precisa come non sia necessaria la prova dell’avvenuta esecuzione delle promesse, rilevando, al contrario, l’esistenza di uno scambio sinallagmatico (da sinallagma: accordo, contratto, ndr) tra gli impegni (appoggio elettorale da parte della consorteria da un lato e agevolazione dell’organismo associativo dall’altro) intervenuti tra il clan ed il referente politico», così come precisato nella sentenza di condanna di primo grado. «In particolare – è l’accusa –, l’esponente politico si era completamente messo a disposizione degli interessi della ‘ndrina nel suo insieme e di singoli affiliati, promettendo l’assegnazione di appalti e lavori (a Cappello Saverio, su richiesta del Trovato, alla ditta Gigliotti, impresa controllata dalla cosca, a Maurizio Molinaro, titolare di un’attività di posta privata e trasporto pacchi), assunzioni (ai fratelli Notarianni, ad Angotti, a Giampà Antonio) e comunque adoperandosi costantemente per soddisfare, nei limiti delle sue possibilità, le esigenze del gruppo criminale». Il reato si configura, dunque, non tra le due prestazioni ma tra le due promesse: quella relativa all’appoggio elettorale, da un lato, e quella relativa ai favoritismi che il politico ha assicurato alla cosca mafiosa dall’altro. Gli ermellini conferiscono ai giudici della Corte d’Appello, un preciso compito: «il giudice del rinvio accerterà se dalle complessive risultanze istruttorie (non limitate soltanto al dichiarato dei collaboratori ma tenendo conto anche degli altri elementi di prova evidenziati nella sentenza di primo grado e delle circostanze a discarico introdotte dalla difesa) emerga se l’imputato abbia stabilmente costituito il referente politico-istituzionale della cosca Giampà in cambio di un sistematico sostegno elettorale da parte del clan nel suo complesso, mettendosi a disposizione dell’intera consorteria mafiosa, promettendo di intervenire e concretamente attivandosi a prescindere dai risultati ottenuti per venire incontro alle richieste del sodalizio o di singoli sodali, così rafforzandone o conservandone le capacita operative».
ESTORSIONE Secondo la Suprema Corte «la motivazione con cui la Corte territoriale ha confermato l’assoluzione disposta dal giudice di primo grado in relazione alla contestazione estorsiva mossa l’imputato risulta manifestamente illogica e contraddittoria rispetto alle stesse premesse in fatto e in diritto da cui il giudice del merito ha preso le mosse per sviluppare il ragionamento che ha portato, poi, ad escludere la rilevanza penale del fatto e la responsabilità del Bevilacqua Gianpaolo». Bevilacqua, infatti, è stato assolto dall’accusa di estorsione ai danni del titolare del negozio Cortese Sport sia in primo che secondo grado. Titolare del negozio che agli inquirenti, nel corso delle indagini preliminari, dopo un primo momento di reticenza, ha riferito «come il commerciante fosse vittima da tempo di diverse richieste estorsive provenienti da personaggi della criminalità organizzata locale formulate mediante un medesimo modus operandi, consistente per lo più nell’ottenere uno sconto forzoso sulla merce da prelevare dal suo negozio, per lo più destinata “a soddisfare le esigenze dei detenuti”». Giovanni Cortese, come risulta dalla sentenza di primo grado, avrebbe formalizzato diverse denunce dal 2006 al 2011. «Le dichiarazioni risultano avvalorate – ribadiscono gli ermellini –, oltre dagli atti intimidatori diretti contro il negozio della persona offesa (Cortese, ndr) e dalle reali aggressioni di cui è stata vittima a seguito delle sue denunzie, anche dalle operate individuazioni fotografiche, ad opera dell’offeso, degli autori delle estorsioni, esponenti della cosca Giampà, la cui presenza nell’esercizio commerciale è stata rilevata dagli stessi inquirenti. Inoltre, da quanto riferito dal collaboratore Umberto Egidio Muraca, il quale di tali estorsioni non solo ne era a diretta conoscenza, ma ne fu anche partecipe e, infine, dalle stesse affermazioni del presidente dell’Associazione Antiracket Ala di Lamezia Terme, al quale la persona offesa si rivolse informandolo delle richieste estorsive di cui era stato vittima ed anche per presentare una istanza ai sensi della legge 2,3.2.1999, numero 44 (“Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”)». (a.truzzolillo@corrierecal.it)
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