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«Il Milleproroghe e gli aiutini di "papà Stato"»

di Ettore Jorio*

Pubblicato il: 27/02/2020 – 11:32
«Il Milleproroghe e gli aiutini di "papà Stato"»

Il coronavirus, che preoccupa la nazione intera e oltre, non ci deve distrarre dalle cose altrettanto serie che riguardano importanti modifiche ordinamentali, seppure da prendere con le dovute attenzioni al fine di evitare danni alle persone, all’economia e al Paese.
Hic est lex
Appena approvata, con il ricorso al voto di fiducia (154 favorevoli e 96 contrari), la legge di conversione del decreto legge «Milleproroghe» (D.L. 162/2019). Un provvedimento, quello finale, che contraddice il suo appellativo affibbiatogli dalla consolidata prassi politico-parlamentare, comunemente tradotto in quello più corrispondente di decreto omnibus. Ciò in quanto, per la sua consistenza, promiscuità e invadenza sull’ordinamento, ha assunto le sembianze più di una manovra correttiva di quella di fine d’anno che del ricorrente provvedimento governativo finalizzato a sancire differimenti di scadenze maturate e/o prossime.
Tutti ne approfittano
La solita tecnica della moltiplicazione dei pani, nel senso che anziché procedere a riforme strutturali prevale la logica dei singoli del «piatto ricco mi ci ficco» per assolvere le esigenze sollecitate dal proprio elettorato e dalle lobby di riferimento. La legge di conversione ha, così, registrato il quasi raddoppio degli articoli e la moltiplicazione dei commi a dimostrazione della brutta abitudine – consolidatasi nella ricorrente occasione di un siffatto appuntamento annuale – di traguardare consenso parlamentare con l’approvazione degli emendamenti più disparati.
Molto più di una motivata riserva
In relazione a tutto questo, tenuto conto dei principi costituzionali ritenuti soventemente violati dalla Consulta in tema di finanza pubblica, di armonizzazione della contabilità e dei bilanci del sistema autonomistico, alcune previsioni in essa contenute fanno legittimamente sorgere più di un dubbio di incostituzionalità. Tutto questo in relazione a quelle norme che consentono, nello specifico, il ripianamento dei disavanzi in lassi temporali esageratamente lunghi tali da impegnare nell’obbligo di risanamento più generazioni (Consulta: 107/2016, 279/2016, 6/2017, 18/2019 e 4/2020). Una preoccupazione, questa, cui daranno torto o ragione gli eventuali interventi della Corte costituzionale che sarà probabilmente chiamata a decidere in relazione ad alcune chance offerte agli enti territoriali.
A proposito degli intervenuti volti a facilitare la vita agli enti locali, due le novità più rilevanti.
L’aiutino (!) di «papà Stato»
La prima è riferita alla ristrutturazione del debito, portato da mutui in essere al 30 giugno 2019 e con scadenza comunque successiva al 2024, mediante accollo allo Stato (art. 39), e l’altra a porre rimedio (questo anche per le Regioni, destinatarie delle anticipazioni di liquidità, per ragioni di parità di trattamento?) agli effetti determinati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020 (art. 39-quater, salvo diversa numerazione in sede di coordinamento), quest’ultima invero anticipata, quanto alle individuate modalità tecnico-contabili, dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di Catanzaro.
Relativamente allo «sgravio» del debito capitalizzato dagli enti locali – a condizioni molto più onerose di quelle oggi attive nel mercato del credito bancario – attraverso una pregressa accensione di mutui, il legislatore ha offerto la possibilità di accedere ad una maxi ristrutturazione dei medesimi. Più esattamente, di quelli che potranno essere accollati allo Stato perché lo stesso li possa rinegoziare ovvero ristrutturare al fine di ridurre sensibilmente l’originario onere finanziario sopportato dalle casse locali. Il tutto con il conseguente più favorevole rimborso del dovuto da parte dell’ente debitore accollato.
Una procedura che sarà scandita in un apposito decreto ministeriale attuativo che definirà termini e modalità di accesso alla intervenuta facilitazione da parte degli enti locali interessati.
In buona sostanza, l’individuata «invenzione» legislativa poggia la sua esistenza su due strumenti giuridico-economici ad efficacia sinergica in tema di equilibrio di bilancio della Repubblica, atteso che esso sarebbe facilitato nel suo conseguimento dal naturale miglioramento del minore impatto economico-finanziario degli oneri di ammortamento del corrispondente debito. Ciò in conseguenza del perfezionamento delle trattative che lo Stato intratterrà e concluderà, attraverso il MEF, con la «banca» primitiva creditrice mutuante.
Gli strumenti che si incroceranno e caratterizzeranno l’iniziativa saranno:
a) il piano di (ri)ammortamento del mutuo rinegoziato tra lo Stato e il soggetto erogatore del mutuo;
b) il piano di rimborso – di entità economica uguale al residuo del primo, anche se eseguibile con scadenze sensibilmente differite rispetto a quelle originariamente convenute purché contenute al massimo nel numero dei ratei stabiliti nel piano di ammortamento strutturato – che obbligherà l’ente locale accollato verso lo Stato accollante.
L’unico limite fissato alla esecuzione combinata tra i due strumenti restitutori è che il piano di rimborso, da perfezionarsi tra l’accollante (lo Stato) e l’accollato (l’ente locale), può prevedere – in presenza di una durata maggiore di quella originaria – un onere finanziario aggiuntivo per quest’ultimo, derivante dal peso da sopportare per interessi conseguenti alla maggiore dilazione di restituzione nel tempo.
La malattia e la cura (!)
L’altra novità contenuta nel decreto c.d. Milleproroghe ha riguardato gli effetti «terapeutici» sugli esiti deflagranti derivanti dall’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020. Una soluzione tecnica che ha destato francamente qualche meraviglia, relativamente al ritardo che ha registrato nell’essere individuata, atteso che è fondata sull’applicazione di «vecchie» regole e in quanto tale – se tempestivamente e generalmente applicata – avrebbe potuto ab origine evitare non pochi problemi. Su tutto, ovviamente, il decisivo intervento della Consulta, cui sarà verosimilmente demandato il compito di valutare – come detto – la costituzionalità dell’odierno assunto, che presenta comunque tempi troppo lunghi di rientro e le stesse criticate ricadute negative in termini di equità intergenerazionale.
Una soluzione – quella recata nell’art. 39-quater del testo approvato definitivamente al Senato, che impone una nuova sequenza di registrazioni/appostazioni – che francamente era stata fornita anticipatamente dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti calabrese. Più esattamente, con la deliberazione n. 17/20, relatrice Dorigo, depositata l’11 febbraio scorso, il Giudice contabile di Catanzaro ha avuto modo di suggerire la stessa metodologia per ripristinare il fondo di anticipazione di liquidità, nel caso di specie, della Città metropolitana di Reggio Calabria. Lo ha fatto indicando minuziosamente, nella propria deliberazione, gli stessi accorgimenti procedurali – cui è pervenuta successivamente la lettera legislativa – sul quale merito toccherà verificare la eventuale condivisione del Giudice delle leggi, sì da mettere o meno la parola fine alla difficile problematica.

*docente Unical

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