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«Coronavirus, le regole per le assuzioni»

di Ettore Jorio*

Pubblicato il: 19/03/2020 – 15:50
«Coronavirus, le regole per le assuzioni»

Il D.L. 14/2020 ha introdotto nuova capacità «assunzionale» da parte delle aziende della salute e delle Regioni, in deroga ai divieti imposti dalla vigente normativa, e agli adempimenti posti a carico di queste ultime, allo scopo di meglio contrastare l’epidemia in atto.
I doveri istituzionali
Alle Regioni spetterà ovviamente, in relazione a quanto sancito dal provvedimento emergenziale, l’adozione di dettagliate linee di indirizzo destinate al proprio servizio sanitario regionale, più precisamente al sistema aziendale tenuto alla diretta erogazione delle prestazioni salutari e al concreto contrasto con l’espandersi degli effetti da coronavirus. Alle stesse, infatti, per come sancito dal successivo art. 3, è imposto il preventivo obbligo di rideterminare – al fine di acquisire gli spazi di intervento di occupazione straordinaria sanitaria da perfezionare con le modalità previste dal D.L. 14/2020 – il fabbisogno del personale propedeutico alla formalizzazione del necessario piano, di cui al d.lgs. 165/2001 (art. 6, comma 1), condizionante l’esercizio delle anzidette neointrodotte facoltà e, quindi, da redigersi obbligatoriamente secondo le linee di indirizzo per la loro predisposizione approvate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 agosto 2018. Uno strumento indispensabile per ottimizzare l’impiego delle risorse nel perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché quelli di qualità dei servizi pubblici da rendere ai cittadini. Da qui, l’esigenza irrinunciabile di condizionare – anche nella particolare fattispecie peraltro così disciplinata dal legislatore medesimo – la relativa attività di reclutamento regionale ovvero aziendale e ogni conseguente «assunzione» di personale alla rilevazione del relativo fabbisogno, da acquisire altresì azienda per azienda della salute, e alla redazione del relativo piano, entrambi fondamentali per concretizzare, ancorché nel breve, una offerta pubblica di salute di reale contrasto all’epidemia da coronavirus.
Ok al personale straordinario, ma nel rispetto dei ruoli istituzionali e delle procedure
All’articolo 1, comma 1, vengono individuate particolari procedure di acquisizione di personale da perfezionarsi a cura delle aziende della salute, precedute dalla pubblicazione da parte delle stesse degli avvisi pubblici per la manifestazione dell’interesse relativo, cui seguiranno le contrattualizzazioni di professionisti sanitari, ivi compresi gli psicologi, e di medici specializzandi, iscritti agli ultimi due anni dei corsi di specializzazione ovvero anche di coloro non utilmente collocati nella graduatoria individuata nel comma 547 dell’art. 1 della legge 145/2018 e nel rispetto dei vincoli specifici derivanti dall’ordinamento dell’UE relativamente al possesso del titolo di formazione medica specialistica. Il conferimento dell’incarico e il relativo rapporto dovrà essere libero-professionale, quindi caratterizzante un lavoro autonomo anche co.co.co. di durata non superiore a sei mesi rinnovabile con il prorogarsi dell’emergenza che ne consente il ricorso per sopperire alle insufficienze di organico, determinate per lo più dal blocco del turnover soprattutto nelle Regioni sottoposte a procedure di piano di rientro, e per far fronte alle esigenze straordinarie di periodo di erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Tra queste, l’improrogabile esigenza di assicurare una maggiore disponibilità di posti letto dedicati alla terapia intensiva e sub intensiva da destinare al segmento più bisognoso dei cittadini affetti dal coronavirus.
Alle aziende della salute sarà consentito, altresì, di procedere – per come sancito nell’art. 1, comma 1, lettera b, del D.L. 14/2020, ad assunzioni dei professionisti sanitari, di cui al comma 548 bis dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2019, utilmente collocati nella anzidetta graduatoria individuata nel comma 547 dell’art. 1 della legge 145/2018 e nel rispetto dei vincoli specifici derivanti dall’ordinamento dell’UE relativamente al possesso del titolo di formazione medica specialistica. I detti professionisti dovranno essere assunti al fine di coprire vuoti di organico tali da impedire efficaci misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.
Dal canto loro le Regioni potranno, a mente del successivo comma 6 e in deroga ai vigenti più generali divieti e non tenendo conto di eventuali incumulabilità reddituali, reclutare e conferire incarichi a personale medico e infermieristico collocato in quiescenza, anche se non più iscritto nel corrispondente albo professionale. Un dovere da ossequiare con la conclusione di appositi contratti di natura libero-professionale della durata non superiore a sei mesi, previa la pubblicazione di un relativo avviso pubblico per manifestazione di interesse da rappresentare relativamente alle disponibilità, di spazio e di tempo, che la Regione dovrà preventivamente stimare e proporre, tenuto conto del fabbisogno del personale del proprio sistema regionale da dovere, come detto, obbligatoriamente rideterminare con proprio provvedimento.
Di grande interesse è da considerarsi la facoltà attribuita alle aziende della salute e agli enti del Servizio sanitario nazionale, a mente dell’art. 2 del D.L. 14/2020, nell’impossibilità di utilizzare personale già in servizio ovvero di ricorrere agli idonei collocati in vigenti graduatorie concorsuali. Gli stessi potranno, infatti, per tutta la durata dell’emergenza in atto, conferire incarichi a tempo determinato, ad esito di un apposito avviso pubblico, al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti per l’accesso alla dirigenza. Gli anzidetti incarichi, della durata di un anno e non rinnovabili, dovranno essere conferiti a seguito di intervenuta selezione, per titoli e colloquio, e nel rispetto di procedure che assicurino una obiettiva comparazione tra i candidati.
Il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 18 successivo, fa altro sul tema. All’art. 12 facoltizza le aziende sanitarie e ospedaliere, in presenza della difficoltà di reclutamento di personale occorrente, a disporre la permanenza in servizio del personale sanitario e socio-sanitario in senso lato sino a quando cesserà l’attuale stato di emergenza, anche in deroga ai limiti comunque previsti.

*docente Unical

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