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«Non possiamo non occuparci dei comuni in predissesto»

di Ettore Jorio*

Pubblicato il: 02/04/2020 – 9:46
«Non possiamo non occuparci dei comuni in predissesto»

Il migliore modo di combattere il coronavirus sul piano psicologico è occuparsi del dopo. Ma anche del durante.
In una Calabria assediata da Comuni in predissesto diventa indispensabile occuparsi di loro. Del loro futuro. Lo si può fare scrivendo e proponendo a chi di competenza una chance in più per farcela. Ma soprattutto sottraendo loro un default sicuro determinato da una disattenzione del legislatore dell’emergenza ad intervenire in favore della fattispecie.
L’ho scritto su il Quotidiano EELL&PA de IlSole24Ore di oggi, visibile ai solo abbonati sino a lunedì. Non potevo sottrarmi a rappresentarlo su questa Rivista, che è «mia» dal suo esordio, patrimonio di tutti.
Eccolo!
Ultime battute per l’esame per la conversione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, il cosiddetto «Cura Italia», che ha l’esigenza di essere perfezionato presto e bene in considerazione dell’oramai verosimile lunga durata dell’epidemia e quantomeno dei suoi effetti sull’economia nazionale. Ben venga la condivisione parlamentare degli emendamenti elaborati dall’Anci, 42 modifiche delle quali alcune indispensabili (si veda Quotidiano EELL&PA del 27 marzo 2020).
E’ tuttavia doveroso sottolineare che all’interno di esse – al di là della minuziosa attenzione a tutte le problematiche che investono negativamente i comuni a seguito della crisi da coronavirus in atto – è stata presa in considerazione, solo parzialmente, la soluzione da adottare in favore degli enti locali in conclamato stato di deficitarietà strutturale.
Con l’emendamento n. 8 si propone l’inefficacia temporanea, per il triennio 2020-2022, dei controlli centrali esercitabili e dei limiti di spesa eventualmente comminabili a mente dell’art. 243 del Tuel, individuati nei primi cinque commi, tre bis e quarto esclusi. Una proposta che, se condivisa dal Parlamento, darebbe modo, soprattutto ai comuni e alle città metropolitane, di evitare una seria pericolosa compromissione della erogazione dei servizi essenziali e dell’acquisizione di forniture indispensabili per affrontare l’emergenza.
Con l’emendamento n. 9 si chiede, oltre ad una facilitazione dei termini previsti per il soddisfo dei debiti fuori bilancio, il differimento dei pagamenti delle anticipazioni di liquidità godute, con il ricorso alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, attraverso l’accesso al Fondo di rotazione ex art. 243 ter del Tuel.
Ciò che ha meravigliato è stata – in presenza di disposizioni utili ai contribuenti per prorogare i pagamenti dei tributi e delle tariffe dovuti agli enti locali di riferimento – la mancata previsione di un emendamento inteso a sospendere alcuni importanti obblighi di merito incombenti sugli enti locali soggetti alle procedure di cui agli artt. 243 bis e seguenti. Soprattutto a quelli che si riferiscono agli adempimenti, cui gli enti si sono comunque obbligati, che saranno oggetto delle verifiche infraprocedurali, esercitate dalle Sezioni regionali di controllo, intese a constatare la corretta esecuzione del piano di riequilibrio e del conseguimento degli obiettivi intermedi. Una attività di controllo – sospesa originariamente dall’art. 4 del D.L. 8 marzo 2020 n. 11 – che così com’è allo stato riguarderà anche i periodi eventualmente compromessi dalle naturali conseguenze di disagio economico collettivo.
Dunque, occorre dar corso ad una sorta di moratoria riferibile agli oneri istituzionali spettanti agli enti locali in ossequio agli obblighi assunti con il ricorso al predissesto.
Questo allo scopo di evitare, a causa della povertà di cassa accentuata dalle consequenziali ricadute economiche derivanti dalla emergenza da Covid-19, l’applicazione delle sanzioni che potrebbero addirittura arrivare ad imporre il dissesto, agli enti incolpevolmente inadempienti. Non solo. Ad applicare ad essi le conseguenze previste dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, comportanti la sanzione, in caso di reiterato ritardo a perfezionare la dichiarazione del dissesto, comminata dal Prefetto, di scioglimento del Consiglio comunale.
Da qui l’esigenza di disporre una moratoria, in favore degli enti locali che abbiano in corso un tale genere di procedura di riequilibrio, dell’obbligo di rispetto degli obiettivi intermedi convenuti, in parte compromessi dalle sopravvenute povertà sociali.

*docente universitario

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