di Michele Presta
COSENZA La prima trance è chiusa. La Corte dei Conti calabrese ha condannato il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto e parte della sua giunta, a pagare migliaia di euro a favore dell’ente che hanno amministrato e in parte amministrano. Sì perché i fatti sono riferibili al primo mandato, ma una quota degli amministratori attenzionati dalla magistratura contabile, con il secondo mandato di Occhiuto, hanno riconquistato uno scranno in giunta. In particolare il sindaco di Cosenza è stato condannato al pagamento di € 262.868,46 euro. Tanto è riportato nella sentenza 72 del 2020 della Corte dei Conti decisa il 13 novembre del 2019 e depositata lo scorso 2 marzo.La stessa decisione è stata presa nei confronti di Rosaria Succurro, Carmine Vizza e Francesco De Cicco (tutti e tre attualmente assessori in carica); Luciano Vigna (capo di Gabinetto del presidente della Regione Jole Santelli) e Nicola Mayerà (ex assessore) condannati al pagamento di € 19.918,88 euro ciascuno. Tanto riguarda la politica, ma ad essere destinatari della sentenza sono anche tre funzionari comunali, in carica all’epoca di riferimento dei fatti. Giampiero Gargano e Ugo Dattis, sono stati condannati a risarcire la stessa cifra indicata per gli assessori. Lucio Sconza invece è stato condannato al pagamento 57.060,82, euro. Erano tutti stati citati in giudizio dalla procura generale della Corte dei Conti poiché, considerato il loro ruolo all’interno di Palazzo dei Bruzi, avrebbero dovuto pagare la complessiva somma di € 538.874,09 a titolo di risarcimento del danno. Un risarcimento da danno erariale, scaturito a seguito di una serie di accertamenti dopo le segnalazioni trasmesse alla procura regionale della Corte dei Conti da parte della segreteria del sindacato dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali di Mongrassano. Il sindacato, infatti, il 13 aprile del 2015 ha trasmesso alla magistratura contabile una circostanziata denuncia per danno erariale relativa all’instaurazione di rapporti a tempo determinato presso gli uffici di diretta collaborazione del primo cittadino.
LE DELIBERE INCRIMINATE Il plateau di dirigenti esterni e componenti dello staff nel municipio cosentino è florido tra il 2011 e il 2015, nonostante l’amministrazione fosse in una fase di predissesto. Lo annota subito il giudice, fin dall’analisi della prima delibera: la 78 del 24 giugno del 2011. Con quell’atto amministrativo, si procedeva su proposta del sindaco e predisposta dal dirigente del settore personale all’assunzione a tempo determinato di collaboratori esterni scelti su base fiduciaria. Era l’atto con il quale veniva assunto Carmine Potestio, tra gli altri, con la funzione di “Capo di Gabinetto del sindaco” assunto per «supportare il Sindaco nell’attività di indirizzo politico e amministrativo». «E’ stato impiegato e si è ingerito in attività amministrativa e gestionale, impegnando finanche spese a carico del bilancio dell’ente – è scritto nella sentenza – , infatti, nel periodo dal 05.08.2011 al 08.07.2014, adottava ben 79 determinazioni dirigenziali aventi tutte natura e contenuto squisitamente gestionale». Le altre delibere incriminate sono quelle del 22 e 23 marzo del 2015 quando la giunta ha ratificato le dimissioni di quattro componenti dell’ufficio staff del sindaco per procedere alla sostituzioni di quattro collaboratori esterni «nonostante l’ente versasse in condizioni di crisi finanziaria conclamata e già ufficializzata nell’accesso alla procedura di risanamento finanziario pluriennale» e aver incrementato la retribuzione del dipendente Giuseppe Cirò. Nelle loro memorie difensive, gli avvocati di parte (che procederanno con il ricorso alle Sezioni Unite ndr), hanno sollevato questioni di diritto oltre che di procedura. A seconda delle diverse posizioni, gli avvocati hanno contestato l’esimente degli organi politici in buona fede, la nullità o inammissibilità dell’atto di citazione per indeterminatezza, l’inammissibilità dell’atto di citazione ed il decorso di alcuni termini di prescrizione. I giudicanti, però, hanno deciso di non condividere le tesi dei legali se non nella parte riferibile alle prescrizioni. E’ scritto in sentenza, infatti, che: « Si dichiara prescritta l’azione erariale con riferimento alla illecita erogazione al consulente Carmine Potestio della retribuzione dei mesi settembre, ottobre e novembre 2013 pari ad euro 31.628,89; si dichiara prescritta l’azione contabile altresì con riferimento alla iscrizione nel fondo risorse contrattazione integrativa dell’indennità relativa all’anno 2013, pari ad euro 35.000,00».
LE CONTESTAZIONI POLITICHE TRA OCCHIUTO E POTESTIO E’ sul rapporto tra Mario Occhiuto e Carmine Potestio che si concentra nel merito la sentenza. La Procura contabile ha contestato al primo cittadino, di aver «attribuito funzioni gestionali a un collaboratore del suo ufficio di staff». Quello dell’ex capo di gabinetto doveva essere un incarico di supporto politico amministrativo ed è diventato poi un elemento nevralgico per la vita dell’ente. Tutto questo sarebbe, secondo i giudici, dimostrato dalle operazioni poste in essere da Potestio. Atti di natura e contenuto gestionale, acquisto di beni strumentali, impegno di spesa e liquidazioni di fondi per manifestazioni ed eventi. Un campionario lungo di atti che per i giudici dimostra come «Le determinazioni poste in essere dal Potestio (oltre cento) aventi tutte contenuto gestorio fanno si che il Potestio, dunque, si è direttamente e sistematicamente ingerito in attività riservate agli organi gestionali ben al di là dell’azione di supporto all’indirizzo-politico». Tutte le attività poste in essere da Potestio, sarebbero dunque secondo i giudici contabili, contrarie a quanto previsto nell’articolo 90 del testo unico degli enti locali. Nel quale il legislatore Il legislatore «ha previsto la possibilità di costituire un ufficio alla diretta dipendenza del sindaco ma solo ed esclusivamente per lo svolgimento di funzioni di diretta collaborazione col vertice politico, ossia di supporto all’attività di indirizzo e controlli. Al contrario ha escluso, per i dipendenti dell’Ufficio del sindaco, la possibilità di svolgere compiti di amministrazione attiva o comunque gestionali». Questa premessa, permette al giudice di valutare la condotta innescata dal rapporto Potestio – Occhiuto, illecita. «Potestio è stato impiegato per svolgere un’attività differente rispetto a quella per la quale era stato assunto, con evidente e macroscopico sviamento del fine della spesa. Come correttamente affermato dalla Procura, infatti, l’assunzione di collaboratori per la costituzione di uffici di staff non può considerarsi una prerogativa arbitraria del sindaco, ma va collocata nel contesto normativo ordinamentale con conseguente rispetto dei vincoli descritti dal legislatore – spiegano i giudici -. Conseguentemente, nella fattispecie, è da ritenersi ingiustificata la prestazione sinallagmatica conferita al Potestio, sicché, correttamente, la procura ha ritenuto di considerare danno erariale le somme da questi percepite a titolo di componente dello staff del sindaco. La spesa sostenuta dal collaboratore Potestio è pertanto da considerarsi inutile e quindi foriera di danno erariale poiché si tratta di una spesa sostenuta per remunerare incarichi svolti per finalità differenti rispetto a quelle consentite in violazione dei limiti legali. Né è possibile ipotizzare, per la quantificazione del danno, la sussistenza di un eventuale vantaggio ricevuto dall’amministrazione. In proposito si rileva che il Comune di Cosenza, nel periodo in esame, si trovava in evidente eccedenza di personale per come si dirà in seguito. L’attività amministrativa svolta dal Potestio, pertanto, ben poteva essere effettuata dalle numerose risorse umane già alle dipendenze dell’ente comunale. Il danno erariale, correttamente, è stato imputato alla condotta del sindaco Occhiuto». (m.presta@corrierecal.it)
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