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Santelli rilancia: «Consentito raggiungere le seconde case e attività sportive anche nelle strutture»

Nuova ordinanza della Regione Calabria che punta «a una ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro». I nuovi punti sono in tutto 9 e tra questi viene «ribadito l’obbligo di mascherine»

Pubblicato il: 09/05/2020 – 20:37
Santelli rilancia: «Consentito raggiungere le seconde case e attività sportive anche nelle strutture»

CATANZARO Mentre è ancora caldo il botta e risposta sulla sentenza del Tar che ha “bocciato” in primo grado di giudizio l’ordinanza della Regione Calabria sulle riaperture anticipate rispetto al dettato del Governo, Santelli presenta una nuova ordinanza regionale, la numero 41, che reca «ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica -Provvedimenti relativi agli spostamenti delle persone fisiche ed alle attività sportive». L’ordinanza, in vigore da domani, interviene sugli stili di vita delle famiglie calabresi a seguito dell’emergenza da Covid-19: seconde case, attività sportive all’aria aperta, spesa, raccolta funghi, visite ai cimiteri, assistenza a persone non autonome, toelettatura cani. «Un’ordinanza – sottolinea la Regione – in linea con quanto già disposto in altre regioni, contestuale all’invio da parte del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità del Report regionale contenente le prime valorizzazioni degli indicatori di cui al D.M. del 30 aprile 2020, concernente i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, unitamente alla relativa classificazione del rischio. Dal Report si evince che, al 6 maggio 2020, la Calabria viene considerata a rischio basso e con una riduzione nel trend dei casi da Covid-19. Dunque un territorio che, allo stato attuale, si configura come caratterizzato da una debole probabilità di diffusione del virus e una conseguente transizione dalla fase 1 di lock-down alla cosiddetta Fase 2».
PROMUOVERE LA RIPRESA Secondo quanto si legge nel documento della Regione di questo 9 maggio, posto che «il periodo di lockdown, e le ulteriori limitazioni imposte nel territorio regionale, si sono rivelate efficaci ed appare possibile perseguire la graduale ripresa delle normali attività, ferma restando la necessità di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene e del distanziamento interpersonale, indispensabili ad evitare nuove possibili fonti di contagio» si rende necessario «promuovere una ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, sia in termini di spostamento delle persone fisiche, che di servizi, tenendo conto della necessità di convivenza col virus che, sulla base della letteratura scientifica, proseguirà nei prossimi mesi; resta, conseguentemente, indispensabile l’adozione delle misure necessarie per garantire la sicurezza di ogni cittadino nell’ambito delle attività che saranno di volta in volta consentite e nei rapporti sociali».
IL CONTENUTO DELL’ORDINANZA E così, con questo nuovo provvedimento, la Regione consente innanzitutto «(n.1) ai residenti in Calabria di raggiungere la seconda abitazione – esclusivamente se ubicata all’interno del territorio regionale – individualmente o con un familiare convivente, per sole motivazioni di manutenzione, e con rientro nella stessa giornata».
Ma sono in tutto nove le nuove disposizioni, così elencate: «(n.2) È consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere i cimiteri, individualmente o insieme a persone che siano componenti il medesimo nucleo familiare. (n.3) E’ consentita l’attività sportiva anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti. (n.4) Nel rispetto dell’art. 1 lett. F) del DPCM 26/04/2020 è consentito svolgere individualmente sul territorio regionale le seguenti attività: pesca sportiva e ricreativa sia da terra sia in acque interne sia in mare nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa, svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010. L’attività potrà essere svolta con un massimo di due persone conviventi e con rientro obbligatorio nella stessa giornata; allenamento e addestramento cani di cui alla L. n. 157/1992 e L.R. n. 9/1996; le stesse sono consentite esclusivamente nei centri cinofili presso le aziende autorizzate, a condizione che l’attività venga svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare, secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di Addestramento e Allenamento cani (ZAC/AFV/AATV) e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento interpersonale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus COVID-19. (n5) Sono consentiti all’interno dell’intero territorio regionale, in forma individuale o insieme a persone conviventi, gli spostamenti delle persone fisiche per fare la spesa. (n.6) È consentito – alle persone fisiche in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale – lo spostamento nell’ambito del territorio della Regione Calabria, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), a condizione che l’attività di ricerca e raccolta si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, nonché secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per ciascuna categoria di prodotti. (n7) Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.i.m., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e dei relativi accompagnatori. (n.8) È consentita l’attività di toelettatura su appuntamento, per animali domestici e di compagnia presso esercizi abilitati, riducendo al minimo il contatto tra le persone nella fase di consegna-ritiro animale. (n.9) È ribadito l’obbligo dell’uso delle mascherine per tutti i soggetti che si rechino presso una delle attività consentite e comunque nelle situazioni in cui la distanza interpersonale non sia garantita. Analogamente dovranno essere rigorosamente rispettate le misure di igiene e le precauzioni; resta in ogni caso vietata ogni forma di assembramento».

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