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«Il decreto permette una politica improntata alla leale collaborazione»

di Ettore Jorio*

Pubblicato il: 16/05/2020 – 16:29
«Il decreto permette una politica improntata alla leale collaborazione»

Una «portentosa collaborazione istituzionale» è stata la sintesi con cui il presidente Conte ha chiuso la partita dalla quale è venuto fuori il decreto legge quadro con il quale il Governo ha deciso di cambiare marcia. Non più Dpcm a pioggia, peraltro con il successivo sempre pronto ad «estinguere» i precedenti, ma un ulteriore decreto legge, il dodicesimo in epoca di coronavirus di cui tre senza più efficacia, con il quale sono stati fissati i termini e le regole da valere per tutte le Regioni. Queste ultime potranno intervenire autonomamente e responsabilmente nel dettaglio, ma solo per introdurre ulteriori restrizioni e qualche accortezza in più a tutela delle loro collettività, nello spirito del contenuto di un successivo Dpcm.
Ecco il ritorno alla regola corretta
Un provvedimento, quello approvato nella tarda serata del 15 maggio scorso dal Consiglio dei ministri ex art. 77, comma, Cost., cui viene rimesso il compito, secondo gli espliciti desiderata del Capo dello Stato, di sancire i principi fondamentali cui dovranno ispirarsi tutte le iniziative delle Regioni. Con questo finisce la brutta esperienza caratterizzata da corse in avanti dei Governatori più audaci, da stop della Magistratura ed errati investimenti delle categorie temporaneamente beneficiate dalle ordinanze troppo «altruiste», che ritorneranno a godere, si spera definitivamente, delle loro libertà di esercizio. Un decreto legge che, fatte salve scongiurabili forme di recrudescenza epidemica, pone le basi per una politica improntata alla leale collaborazione, alla più produttiva concertazione e all’unità nazionale. Una modalità di governo della Repubblica sulla quale potere altresì investire anche in termini di attuazione del regionalismo differenziato, ovviamente avviato a seguito dell’intervenuta entrata a regime delle regole di finanza territoriale introdotte dal federalismo fiscale, garante dei livelli essenziali delle prestazioni.
A tutto questo si è arrivati dopo un periodo pieno zeppo di paure sociali e di incomprensioni tra il Governo – che attraverso gli undici decreti del suo Presidente non ha affatto coinvolto il Parlamento, fatto salvo l’esercizio della conversione dei suoi decreti legge – e le Regioni, ove spesso a prevalere è stata la competizione politica piuttosto che le ragioni di tutelare il Paese intero dal Covid-19 nella più assoluta solidarietà.
La storia docet
L’ordinanza della presidente Jole Santelli n. 37 dello scorso 29 aprile, quella assurta agli onori della cronaca per avere riaperto anzitempo bar, pub, ristoranti e pizzerie, è stata annullata dal Tar della Calabria con una sentenza (n. 841) depositata lo scorso 9 maggio.
Un decisum che ha assunto un certo peso, sia sul piano politico che su quello giurisprudenziale. Ciò perché ha costituito: per un verso, un ammonimento per i presidenti di Regione e Provincia autonoma a non contrapporre la loro potestas a quella esercitata dal Governo; per l’altro, un precedente cui gli altri giudici amministrativi si sarebbero dovuti ispirare se chiamati a decidere in analoga materia.
La sentenza calabrese è stata enunciativa di motivazioni apprezzabili, tanto da avere indirizzato i futuri comportamenti di Governo e Regioni. Con il ritenere «innegabile che il provvedimento emanato dal Presidente della Regione Calabria abbia natura di ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità, nel quadro della disciplina dettata dall’art. 32 l. n. 833 del 1978» il Tar calabrese ha, infatti, dato per scontato quanto era consolidato nella opinione generale. Cioè che tutte le diverse ordinanze emanate dai diversi presidenti delle Regioni in materia di contenimento epidemico rappresentassero provvedimenti emergenziali, tali da essere configurati come atti monocratici da adottarsi nei casi di estrema necessità e urgenza, così configurati a mente dell’att. 32 della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale.
Ordinanze quasi tutte au contraire rispetto al precetto che le prevede
Un assunto, quello maturato dal giudice amministrativo calabrese, che ha condizionato i futuri comportamenti istituzionali. Ciò in relazione alle ordinanze adottate dai presidenti delle Regioni tendenti a dilatare – così come faceva quella annullata dal Tar calabrese – le cautele fissate negli undici DPCM a suo tempo adottati dal presidente Conte. Un convincimento basato sulla inesistenza degli ineludibili presupposti sanciti dall’art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n, 833, consistenti nella improrogabile esigenza di restringere l’esercizio delle attività dei cittadini e delle imprese per realizzare una maggiore tutela sociale nei confronti del Covid-19. Un obiettivo che è stato invece l’esatto contrario, quello rilevato nelle dette ordinanze regionali, atteso che il loro più che evidente effetto era rappresentato dal desiderio, ove mai, di allargare le maglie dei divieti posti dal Governo con i successivi DPCM, originariamente adottati a mente dell’art. 3 del D.L. 6/2020, convertito nella legge 5 marzo 2020 n. 13, abrogato dal successivo D.L. 19/2020 che ne ha novellato la disciplina agli artt. 2 e 3. Un contenuto che ha fatto venire meno, ex se, il requisito della contingibilità e urgenza pretese per tutelare preventivamente il diffondersi, nei casi di specie, del coronavirus. E ancora. Che ha avuto modo di proporsi come provvedimento potenzialmente suscettibile di produrre l’esatto contrario, nell’autorizzare comportamenti sociali che avrebbero potuto favorire la ripresa della diffusione epidemica. Insomma, un uso e abuso di ordinanze presidenziali regionali, che si sarebbero potute rendere direttamente produttive di danni ingiusti alle persone e alle cose certamente risarcibili. Del resto, nella suddetta fonte legislativa (D.L. 19/2020), all’art. 3, è previsto il ricorso straordinario a tali strumenti amministrativi dei Presidenti delle Regioni solo quale atto necessario e urgente – nelle more dell’adozione dei previsti DPCM cui il legislatore ha «delegato» una funzione normativa – per imporre indispensabili comportamenti sociali ulteriormente restrittivi. Non già per favorire misure di alleggerimento delle tutele disposte dal Governo per evitare la diffusione del Covid-19.
I paletti ci sono, adelante con juicio
A ben vedere, con il decreto legge appena approvato abbiamo finalmente una legislazione che fissa i principi fondamentali e generalmente regolativi per tutto il Paese in termini di lotta al coronavirus, con conseguente ritorno alla ragione unitaria nel rispetto dell’autonomia delle singole Regioni. Il tutto, attraverso una legislazione condivisa, che godrà dell’esame parlamentare, impeditiva dell’esercizio emotivo del potere dei Presidenti delle Regioni di produrre ordinanze finalizzate a sancire sul proprio territorio regionale una disciplina differenziata funzionale ad allentare i divieti e i limiti posti dal Governo in tema di contenimento dell’espandersi della epidemia.
Queste ultime potranno tuttavia esercitare sul tema, oltre all’assunzione degli anzidetti provvedimenti di carattere restrittivo dei criteri sanciti nell’adottato decreto legge, l’approvazione di leggi di dettaglio e connessi regolamenti, da valere in tema di tutela della salute, e quindi assumere i conseguenti atti amministrativi applicativi.

*Docente Università della Calabria

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