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«La decisione del Tar e l’ordinanza priva di istruttoria»

di Franco Giampà*

Pubblicato il: 17/05/2020 – 9:48
«La decisione del Tar e l’ordinanza priva di istruttoria»

L’ordinanza “ tavolini all’aperto” è stata oggetto di “querelle” politica e giudiziaria tra Governo e Regione coinvolgendo i rispettivi tifosi in un proliferare bulimico di commenti e prese di posizioni.
Oggi ci consente una riflessione più a” freddo” sullo stato di “benessere” delle nostre istituzioni e degli atti che vengono assunti in epoca di “malessere” sanitario .
Colpisce favorevolmente la velocità e la qualità della decisione dell’Autorità Giudiziaria che è stata costretta in piena epoca pandemica a riunirsi di sabato mattina per dirimere una evitabile diatribia tra Governo e Regione Calabria.
Tre i vizi dell’ordinanza:
1- I Presidenti delle Regioni non sono investiti del potere di individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus Covid -19, ma tale potere spetta solo al Presidente del Consiglio dei Ministri.
2-Le modifiche alle misure di contrasto all’epidemia devono essere il frutto di un’ articolata istruttoria, nel caso di specie del tutto insussistente.
3-Non è stato rispettato il principio di leale collaborazione tra istituzioni; sembrerebbe che l’emanazione dell’ordinanza non sia stata preceduta da qualsivoglia forma di intesa , consultazione o anche solo informazione nei confronti del Governo.
Leale collaborazione che non si sarebbe manifestata neanche in seguito alla richiesta e alla formale diffida da parte del Governo di revoca dell’ordinanza. Non vi è dubbio che gli atti amministrativi devono conformarsi al modello legale e già qui era stato autorevolmente spiegato come l’ordinanza non lo fosse. Assume sicuramente rilievo il merito della questione in ordine alla mancata competenza, lascia, purtuttavia, perplessi, per come sembra, la totale mancanza di istruttoria di un atto che viene assunto in materia sanitaria. E colpisce, altresì, che, in epoca di emergenza con i poteri legislativi e amministrativi avocati al Governo, la Regione abbia intrapreso una iniziativa al di fuori del principio di leale collaborazione.
L’ordinanza del Presidente della Regione seppur dichiarata illegittima ha pur tuttavia spiegato i suoi effetti nelle more del pronunciamento dell’Autorità Giudiziaria in forza del principio di esecutività degli atti amministrativi.
Tra gli effetti dell’ordinanza una evidente incertezza giuridica che si è riverberata sui soggetti che ne dovevano curare l’attuazione , Sindaci e Forze dell’Ordine, oltre che sugli esercenti ed imprenditori. Molti Sindaci a loro volta, notte tempo, hanno immediatamente adottato ordinanze con cui ne hanno paralizzato gli effetti; altri , invece, lo hanno fatto solo dopo aver tentato inutilmente di applicarla. Sembra che siano stati pochi i Comuni ed ancor meno gli esercizi che hanno dato corso all’ordinanza in questione.
Ciò potrebbe essere stato l’effetto della mancata istruttoria per la quale sarebbe stata opportuna anche il coinvolgimento dei rappresentati dei Sindaci e degli imprenditori oltre che proprio della mancata collaborazione con i rappresentanti del Governo.
Nel tempo a partire dalla legge Bassanini si è cercato di separare gli atti di indirizzo e di controllo rispetto a quelli di gestione. I primi propri della politica i secondi della cosi detta burocrazia. Le reciproche invasioni di campo e lamentele sono ben note. L’ordinanza in questione appartiene, invece, per legge al Presidente della Regione, sempre che non invada le altrui competenze come nel caso di specie, il quale ovviamente oltre ad averne gli “onori” ne è responsabile delle conseguenze. Ne risponde in sede politica di fronte ai cittadini i quali oltre a valutare il merito delle decisioni hanno il diritto di esigere l’adozione di atti che siano quantomeno legittimi .
Certo è che gli atti amministrativi devono perseguire i fini propri che in essi vengono esplicitati, appunto, seguendo il necessario modello legale, diversamente dagli atti aventi natura prettamente politica. Se l’obiettivo era quello di rivendicare un maggiore coinvolgimento delle Regioni nella gestione della fase due dell’emergenza forse lo strumento utilizzato non è stato appropriato; purtuttavia ha consentito di definire i confini delle competenze tra governo e regioni che potrebbe avere concorso nella ricerca di una condivisione di strumenti legali ( decreti legge e dcpm) nella nuova fase emergenziale che si sta aprendo.

*avvocato

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