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Modello Riace, anche il Consiglio di Stato dà torto a Salvini

Il Viminale guidato dal capo della Lega aveva escluso il comune dal Sistema Spar. E il Tar aveva bocciato la decisione. Respinto l’appello del ministero. Errori nell’atto (frettoloso) che aveva can…

Pubblicato il: 07/06/2020 – 11:17
Modello Riace, anche il Consiglio di Stato dà torto a Salvini

di Pablo Petrasso
RIACE
Dopo il Tar della Calabria (sezione di Reggio Calabria), che si era espresso circa un anno fa, il Consiglio di Stato conferma l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno che aveva escluso Riace dallo Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Il ricorso era stato inizialmente presentato dal vice sindaco Giuseppe Gervasi il primo gennaio 2019, quando Mimmo Lucano era stato sospeso dalla carica di primo cittadino in seguito all’inchiesta della Procura di Locri sul modello di accoglienza sorto nel paesino della Locride.
Nuovi avvocati, dopo il cambio di maggioranza al Comune, e nessuna pubblicità per la sentenza emessa a fine maggio. Forse perché l’esclusione del modello Riace dal circuito Sprar era arrivata per mano di Matteo Salvini, che non ha mai nascosto la propria vicinanza al nuovo corso politico riacese.
Il primo provvedimento – quello firmato dal ministero nell’era Salvini –, dopo l’applicazione di 34 punti di penalità, aveva disposto la revoca dei benefici accordati all’accoglienza a Riace nel 2016: un finanziamento annuale di oltre 2 milioni di euro per un progetto triennale che prevedeva l’accoglienza di 165 immigrati. Per alcuni era l’effetto amministrativo dello scontro politico.

LE ANOMALIE NELL’ATTO DEL MINISTERO Il Consiglio di Stato ha smontato l’appello del ministero dell’Interno. I giudici del Tar, sposando la difesa dei vecchi legali del Comune di Riace, avevano rilevato carenze nell’iter che aveva portato alla revoca del finanziamento. Quelle carenze sono state confermate dal Consiglio di Stato. Lo stop all’accoglienza dei migranti, in sostanza, si fonda su «un atto risalente a quasi due anni prima». Troppo datato e privo dei requisiti che contraddistinguono una diffida a risolvere i problemi per eliminare le penalità. La correttezza dei rapporti istituzionale, invece, richiede che «in un sistema di “cogestione” connotato dal principio della leale collaborazione, l’Amministrazione Statale prima di adottare qualunque misura demolitoria deve attivarsi per far correggere i comportamenti non conformi operando in modo da riportare a regime le eventuali anomalie». E «Il potere sanzionatorio/demolitorio è esercitabile solo se l’ente locale che si assume sia incorso in criticità sia stato avvisato, essendogli state chiaramente esposte le carenze e le irregolarità da sanare, gli sia stato assegnato un congruo termine per sanarle, e ciò nonostante, non vi abbia provveduto». A Riace questi passaggi sarebbero stati saltati dal ministero, in un momento in cui, peraltro, il clima politico attorno all’accoglienza era caldissimo.
MANCA UN TERMINE PER RISOLVERE LE CRITICITÀ Nella nota che la burocrazia del Viminale ha utilizzato per stoppare il progetto Sprar «manca, palesemente, l’indicazione del termine entro cui provvedere alla risoluzione delle criticità». Così i giudici: «Se la ratio della diffida è quella di assegnare un termine per consentire all’ente locale di correggere le anomalie, è del tutto evidente che questo deve essere ragionevole e proporzionale allo scopo: tale può non ritenersi l’invito contenuto nella nota del 28 gennaio 2017 che impone una prestazione ad horas, pur in presenza di plurimi profili di irregolarità in precedenza evidenziati. Né può ritenersi che l’atto abbia raggiunto lo scopo perché – come ha correttamente rilevato l’interveniente ad adiuvandum – se è mancata l’assegnazione del termine specifico per rimediare alle osservanze, il fine della norma non è stato raggiunto».
Come se non bastasse, l’atto «è stato adottato a distanza di un circa un mese dall’adozione del provvedimento che aveva rifinanziato “il sistema” per il triennio successivo nonostante i rilievi e le criticità già manifestate dal Ministero dell’Interno». Difficile, dunque, per il Comune interpretare la nota del ministero come un avviso di “sfratto”, visto che il progetto era appena stato rifinanziato.

Il comizio di Matteo Salvini a Riace

«MAI UN PROVVEDIMENTO LESIVO DAL 1998» Peraltro, il rapporto Riace-Ministero era iniziato nel 1998 «mai erano stati adottati provvedimenti lesivi» a carico dell’amministrazione e nelle note difensive compare la «relazione positiva» sul modello Riace redatta dalla Prefettura di Reggio Calabria il 26 gennaio 2017. Per tutti questi motivi, il Consiglio di Stato condivide il giudizio del Tar e ne riprende la segnalazione che «nella nota del 28 gennaio 2017 non vi è alcun espresso riferimento alle criticità correlate alla banca dati che poi hanno comportato la decurtazione del punteggio e che le contestazioni relative alla gestione amministrativo-contabile dell’ente sono troppo generiche pur avendo assunto un effetto determinante ai fini della revoca del contributo». Né incidono sul giudizio «gli aspetti penalistici riguardanti» l’ex sindaco Lucano, perché «esulano da questa specifica controversia focalizzata sul vizio di forma del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato». Appello respinto, dunque. Riace resta nello Sprar. Anche se in Comune, finora, nessuno ha esultato per la “vittoria”. (p.petrasso@corrierecal.it)

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