di Pablo Petrasso
CATANZARO Vale un principio: quello per il quale “la Regione Calabria, quale Pubblica amministrazione, è sottratta a regimi medievali di investitura fiduciaria per ‘prossimità politica o amicale’”. La Cittadella è “obbligata anch’essa al rispetto della Legge e della Costituzione”. Dunque non può nominare un dirigente senza una selezione pubblica, né può sceglierlo fuori dal perimetro dei suoi dipendenti senza prima aver portato a termine un avviso interno.
Per essere ancora più chiari, sulla nomina della coordinatrice dell’Avvocatura regionale, “la Regione ha violato norme costituzionali e norme fondamentali – appartenenti alla materia dell’ordinamento civile di cui all’art. 117 secondo comma lettera l) Cost. – in tema di conferimento incarichi dirigenziali, eludendo arresti oramai decennali della Corte Costituzionale e reiterate pronunce della Corte di Cassazione, in spregio degli interessi pubblici coinvolti”. E la nomina va bloccata in tempi rapidi, perché “il coordinatore potrebbe immettersi nelle funzioni da un giorno all’altro, sottoscrivendo il contratto ed esercitando un potere pubblico acquisito (o meglio conferito dal Presidente della Regione Calabria) con modalità illegittime”.
Annunciato all’indomani della nomina della nuova coordinatrice dell’Avvocatura regionale, il ricorso del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro (affiancato dall’avvocato Massimo Gimigliano) è arrivato in tempi rapidi.
I legali Vincenzo Agosto e Crescenzio Santuori si rivolgono al Tribunale del Lavoro di Catanzaro per chiedere l’adozione di “un provvedimento di disapplicazione e/o sospensione dell’efficacia” del decreto firmato da Jole Santelli che sancisce la nomina di Maria Maddalena Giungato a capo dell’ufficio legale della Cittadella e dichiari l’”inefficacia e/o nullità del contratto firmato dall’avvocato cassazionista di origini cosentine.
Per il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro, la scelta della presidente viola “platealmente” le norme che avrebbero preteso una procedura selettiva prima di una nomina che, invece, “si è tradotta e ridotta in un mero in carico intuito personae, direttamente affidato”. E’ lo stesso incipit del decreto (il numero 80 del 2020) che “non lascia dubbio alcuno circa la via eletta dal Presidente della Giunta, richiamando una comunicazione 1 con la quale quest’ultima “ha chiesto di nominare” uno specifico professionista esterno alla Pubblica Amministrazione, manifestando dunque una scelta diretta, nominativa, immotivata ed estranea alle ordinarie vie comparative e costituzionali”. La Regione ha tirato dritta, anche dopo la prima richiesta del Consiglio di annullare l’atto: da qui la scelta di impugnare la nomina. La cui “radicale illegittimità” ha una doppia evidenza. “Da una parte – si legge nel ricorso – manca nel sistema normativo una previsione che legittimi il conferimento fiduciario di un incarico di livello generale; dall’altra, vige al contrario un insieme di norme (costituzionali, nazionali, regionali e regolamentari) che – in materia di conferimento di incarichi dirigenziali – obbligano la Pubblica amministrazione al rispetto dei principi di buona fede e correttezza mediante la pubblicazione di una procedura di selezione comparativa previa individuazione di “criteri di scelta””. Procedura comparativa che, tra l’altro, consente alla Regione di ricorrere a professionisti esterni soltanto nel caso in cui nei ranghi dell’amministrazione non vi siano professionalità adatte a ricoprire il ruolo dirigenziale. E invece la giunta regionale ha omesso “pubblicità, comparazione, criteri di scelta, obiettivi, esigenze, verifica interna preliminare, motivazione del proprio agire”.
Santelli ha posto a fondamento “dell’investitura fiduciaria” un cavillo che, secondo l’interpretazione della Regione, sottrarrebbe la nomina del coordinatore dell’Avvocatura a un avviso pubblico. Per Agosto e Santuori, si tratta di una conclusione “erronea e radicalmente illegittima”. E’ vero che l’Avvocatura regionale ha subìto una riorganizzazione, ma, nell’ambito dell’adeguamento normativo, “il legislatore regionale non ha mai derogato alla procedura comparativa di selezione del coordinatore – al pari degli altri incarichi dirigenziali generali – né tantomeno ha abrogato il regolamento regionale n° 3/2015”, quello che Santelli definisce “superato” nell’attribuire l’incarico intuitu personae.
In sostanza, la “nuova” legge non stabilisce “che la nomina del coordinatore dell’avvocatura regionale debba o possa oggi bypassare l’obbligatorietà dell’avviso pubblico; ovvero che sia conferita al Presidente della Giunta regionale la nomina diretta del coordinatore eludendo il perimetro normativo di selezione del soggetto più idoneo cui conferire l’incarico di livello generale”. Nessuna deroga, dunque: Giungato andava nominata attraverso una selezione. Attraverso la procedura riservata a tutti gli altri dirigenti (tranne il capo di Gabinetto): la fissazione di criteri di scelta, l’impossibilità motivata di individuare un candidato “interno”, la predisposizione e pubblicazione di un avviso, l’istruttoria e la nomina motivata secondo i criteri di scelta predeterminati.
C’è un altro aspetto che i legali contestano. Per la legge che ne descrive (anche) i compiti, “l’Avvocatura regionale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione” e dunque il coordinatore di certo non è il “legale del Presidente”. Eppure nello stesso decreto n° 80/2020 il Presidente regionale stabilisce che la nomina sarà soggetta a “revoca per sopravvenuta carenza dell’elemento fiduciario”, così violando l’art. 97 della Costituzione”. (p.petrasso@corrierecal.it)
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