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Rsa di Chiaravalle, al Tar la spunta l’Asp di Catanzaro

I giudici amministrativi dichiarano inammissibile il ricorso contro la sospensione del contratto presentato dalla proprietaria della struttura per anziani “focolaio” di Coronavirus

Pubblicato il: 17/06/2020 – 17:21
Rsa di Chiaravalle, al Tar la spunta l’Asp di Catanzaro

CATANZARO Con sentenza breve il Tar Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società titolare della Rsa “Domus Aurea” di Chiaravalle Centrale per l’annullamento della sospensione del procedimento di formazione del contratto deciso dai commissari prefettizi alla guida dell’Asp di Catanzaro. La sospensione era stata deliberata dall’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro dopo che nella struttura chiaravallese era scoppiato uno dei più grossi “focolai” di Coronavirus in Calabria (oltre una settantina i casi positivi tra anziani degenti e operatori sanitari e 28 le vittime, tutte anziani degenti).
Secondo la ricorrente “Domus Aurea”, che ha lamentato anche «l’eccesso di potere» da parte dell’Asp, «la sospensione del procedimento costituisce in realtà una revoca tacita dell’accreditamento, adottata al di fuori delle previsioni di legge e in contrasto con il perfezionamento del contratto per l’anno 2020, firmato dal legale rappresentante». Questa tesi però non è stata accolta dal Tar Calabria, per il quale il contratto per le prestazioni riferite all’anno 2020 «non si è ancora perfezionato, non essendo stato sottoscritto dall’Azienda, la quale deve ancora acquisire, secondo i rilievi dalla medesima esposti, la prescritta certificazione antimafia».
Nel dispositivo, inoltre, i giudici amministrativi sostengono che «le avversate note» contro la Domus Aurea «si palesano prive di idoneità ad incidere negativamente nella sfera giuridica della ricorrente, essendo strumentali all’avviato procedimento di revoca o sospensione dell’accreditamento, tuttavia non ancora esitato in un provvedimento finale». Alla fine, nel dispositivo il Tar Calabria ha spiegato che «la sospensione del procedimento di formazione del contratto si concretizza in un contegno inerte dell’intimata Asp rispetto al quale l’appropriata forma di tutela è rappresentata dall’”actio contra silentium” ex artt. 31, 117 Cpa, in luogo della proposta domanda annullatoria». (c. ant.)

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