di Gaetano Megna
CELICO Nella discarica di Celico non potranno essere abbancati rifiuti che non hanno la certificazione della compatibilità ambientale. Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con una sentenza di oggi, ha sospende gli effetti dell’ordinanza n. 45 del 2020 a firma del presidente della giunta regionale calabrese, Jole Santelli, nella parte in cui i rifiuti potevano essere abbancati prima di concludere la procedura di omologazione degli stessi.
La procedura era stata pensata e messa in atto per far fronte alla situazione di emergenza scoppiata in Calabria in queste settimane. L’ordinanza imponeva alla società “E Waste” , del gruppo Vrenna, di abbancare sino a 300 tonnellate di rifiuti provenienti da ogni parte della Calabria. I rifiuti venivano abbancati e l’analisi sulla loro composizione veniva effettuata successivamente al loro interramento. Il ricorso contro l’ordinanza Santelli è stato presentato dalla società “E Wast”, difesa dall’avvocato Sandro Cretella, e dai Comuni limitrofi all’impianto, difesi dall’avvocato Giovanni Spataro. Il Tar, quindi, ha accolto il ricorso solo sul presupposto della dedotta violazione della normativa ambientale che impedisce l’abbancamento di rifiuti non catalogati. L’ordinanza Santelli avrebbe prodotto l’irrimediabile effetto dell’abbancamento di rifiuti la cui verifica di compatibilità aveva già, in più occasioni, dato esiti negativi rispetto i limiti imposti dalla normativa di settore e agli stessi provvedimenti regionali.
Il Tar Calabria ritiene che «le esigenze che l’ordinanza mira a soddisfare non comportino anche la necessità di derogare alle norme, stabilite in via legislativa e presidiate anche da tutela penale, circa l’omologa e la verifica dei rifiuti da conferire nella discarica di Celico ed in base a tanto accoglie l’istanza nella parte in cui i provvedimenti impugnati prevedono l’obbligo di accettare i rifiuti anche nelle more del perfezionamento dell’eventuale procedura di omologa».
Secondo l’avvocato Cretella «il provvedimento ristabilisce la legalità rispetto all’assurda pretesa regionale di derogare la normativa ambientale ai fini dei conferimenti ed imporrà sin da oggi che i conferimenti potranno avvenire solo all’esito di una rigida verifica di compatibilità ambientale». «In ogni caso – ha detto Cretella – rimangono impregiudicate tutte le ulteriori questioni di merito che saranno trattate nella prossima udienza pubblica già fissata per febbraio 2021, legate ad una ingiusta politica di sostanziale “requisizione di spazi privati” in violazione del principio di libertà di iniziativa economica e che condurranno anche a rivendicazioni risarcitorie per il danno che la società ha sinora subito e continuerà parzialmente a subire in esecuzione del provvedimento regionale». L’amministratore della società “E Waste”, Alessandro Brutto, ha dichiarato «una moderata soddisfazione per il dispositivo del Tar, in quanto la libertà d’impresa continua ad essere negata in nome di un’emergenza ambientale creata ad arte dalle istituzioni locali calabresi». Brutto ricorda che «esiste dal 1997 una normativa nazionale che stabilisce l’autosufficienza regionale dello smaltimento dei rifiuti urbani, la pratica della raccolta differenziata, la realizzazione di impianti di trattamento, di termovalorizzatori e discariche di servizio, ritenendo che questi siano i presidi necessari per garantire la tutela della salute e dell’ambiente».
Secondo Brutto «al contrario i sindaci calabresi, basandosi su farneticazioni mentali, violano costantemente la norma di legge, favorendo l’inquinamento diffuso, non tutelando la salute dei cittadini e privilegiando i roghi per strada altamente tossici e cancerogeni».
Intanto la società Ekrò, sempre del gruppo Vrenna, ha informato l’Ato Cosenza e la Regione che, viste il mancato pagamento delle spettanze, si vede costretta a dichiarare la riconsegna dell’impianto di trattamento rifiuti di località Bucita nel Comune di Rossano il prossimo 29 giugno, collocando i lavoratori in cassa integrazione. (redazione@corrierecal.it)
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