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Scontro Sorical-Uiltec, «nessuna condotta antisindacale»

CATANZARO Nessuna condotta antisindacale da parte della Sorical. Il ricorso presentato dalla Uiltec viene «dichiarato inammissibile – prima ancora che infondato – e le spese del giudizio, secondo l…

Pubblicato il: 22/07/2020 – 17:11
Scontro Sorical-Uiltec, «nessuna condotta antisindacale»

CATANZARO Nessuna condotta antisindacale da parte della Sorical. Il ricorso presentato dalla Uiltec viene «dichiarato inammissibile – prima ancora che infondato – e le spese del giudizio, secondo l’ordinario criterio della soccombenza, devono essere poste a carico della Uiltec e liquidate in complessivi mille euro, oltre accessori di legge». 
È la decisione del giudice del lavoro Francesco Aragona sulla controversia sorta tra l’organizzazione sindacale e il management della società che gestisce le risorse idriche calabresi. Il magistrato segnala che «non solo non è ravvisabile, nella fattispecie, uno specifico intento da parte del datore pregiudizievole per gli interessi collettivi di cui è (sarebbe) portatore l’organizzazione sindacale ricorrente, ma neppure è configurabile un comportamento oggettivamente lesivo dei (pretesi) suddetti interessi: quel che difetta, in altri termini, è proprio la condotta datoriale avente un rilievo obbiettivamente tale da aver limitato la libertà sindacale (ove esercitabile da parte attrice)». 
Il giudice del lavoro dichiara, innanzitutto, il difetto di legittimazione del sindacato a promuovere il giudizio, che nasce dal demansionamento di un dipendente che svolge attività sindacale nell’azienda. E osserva, però, che «la domanda spiegata dal sindacato è infondata anche nel merito». Per la Uiltec, il demansionamento sarebbe «illegittimo» e «legato al ruolo sindacale svolto» dal dipendente e che la sua assegnazione a nuovi compiti sarebbe una limitazione del suo ruolo di sindacalista. Rispetto a questo punto, il giudice ritiene «che le doglianze che il sindacato lamenta non sono rilevanti ai fini della decisione perché attengono a pretese individuali del lavoratore che non possono essere vagliate in questa sede. La condotta del datore prevista dall’art. 28 St. lav. non può essere identificata con quella violatrice di meri interessi del singolo lavoratore, ma deve estrinsecarsi in atti diretti ad impedire o a colpire o a limitare l’esercizio delle libertà o dello svolgimento delle attività sindacali. Infatti, non si può assumere apoditticamente che ogni provvedimento sfavorevole che il datore adotti nei confronti di un rappresentante sindacale determini, sempre e comunque, ripercussioni negative sul sindacato». 
In sostanza, il demansionamento non avrebbe intaccato la libertà e l’attività sindacale della Uiltec. «La presunta condotta di demansionamento del lavoratore – si legge nella sentenza –, quand’anche ipotizzata sussistente, non incide direttamente sulle prerogative del sindacato e del suo rappresentante, né vi è prova che la stessa condotta abbia riflessi indiretti sul libero esercizio delle iniziative dell’organizzazione sindacale». 
«Sotto il primo profilo – argomenta il giudice – non risulta che l’azienda abbia mai impedito al dipendente di svolgere attività sindacale (appare del tutto generico anche il richiamo alle sanzioni disciplinari irrogate al dipendente, quale operazione che avrebbe rappresentato l’apice di un processo di sminuimento della figura del lavoratore sindacalista e, conseguentemente, dell’organizzazione di appartenenza, operato, inizialmente, con la revoca degli incarichi e, successivamente, con l’invio di tre diverse contestazioni disciplinari cui era seguita, nonostante le giustificazioni addotte, l’irrogazione delle rispettive sanzioni). Sotto il secondo profilo, poi, il sindacato assume di essere stato leso dal presunto demansionamento, ma non dimostra tale asserzione, né fornisce elementi, anche solo indiziari, per dimostrare che il mutamento di mansioni del lavoratore ne compromettevano il ruolo di sindacalista».

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