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«Le storture legislative e di gestione delle Asp»

di Ettore Jorio*

Pubblicato il: 24/07/2020 – 11:01
«Le storture legislative e di gestione delle Asp»

L’introduzione della fattura elettronica, meglio del sistema di interscambio che impone la trasmissione al debitore (nella specie PA) della fattura recante le proprie ragioni di credito, ha generato un’anomalia nelle prerogative dei professionisti nell’esigere dalla pubblica amministrazione i loro maturati compensi. Ciò in relazione all’assoggettamento degli stessi all’imponibilità per cassa (art. 6, comma 2, dpr 633/1972) e non già per competenza, cui viene rimessa di impresa.
La trasmissione elettronica delle fatture/parcelle: figli e figliastri
L’obbligo di dovere inviare al debitore pubblico la fattura piuttosto che l’abituale proposta di parcella – inspiegabilmente non accettabile dall’introdotto (2013) «sistema di interscambio» dal momento che lo stesso consente l’immissione di documenti di credito/debito rientrabili nelle tre tipologie (fattura/parcella, nota debito e nota credito) che sembrano escluderla – comporta una incresciosa situazione per i professionisti creditori, produttiva di non pochi ingiusti danni. Ciò in quanto, prescindendo dall’obbligo, mai rispettato, della Pa debitrice di assolvere al pagamento dovuto entro il termine massimo di 60 giorni dall’invio del titolo di credito effettuato a buon fine, si impone al creditore di inserire tra i propri corrispettivi l’ammontare dei compensi recati dalla fattura. Così facendo viene a generarsi un dovere che si contrappone palesemente al criterio di sottoposizione fiscale delle professioni, cui è consentito di dichiarare nel proprio imponibile l’incassato e non già il maturato. Tutto questo con l’ulteriore conseguente danno, più specificatamente finanziario, concretizzato eventualmente in relazione al pagamento delle relative imposte, atteso che il mancato pagamento non realizza in capo alla Pa debitrice l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale corrispondente (oggi del 20%) e del contributo previdenziale previsto per categoria interessata. Un inconveniente, questo, che determina peraltro un onere finanziario a carico del contribuente di dover anticipare nell’esercizio di emissione il pagamento dell’imposta (e dei contributi previdenziali) sui valori complessivi del credito e, nel contempo, di rinviare la compensazione di quello della corrispondente ritenuta fiscale operata successivamente dalla Pa debitrice sui redditi di esercizio corrispondente all’intervenuto versamento per suo conto da parte della PA medesima. Ciò con la non inverosimile possibilità di avere redditi insufficienti ad utilizzare pienamente la ritenuta operata, da dover portare così a credito d’imposta.
Necessita correggere le storture
L’attuale situazione di disagio produttivo dei professionisti a seguito dell’epidemia da Covid-19 rende più insopportabile di sempre una siffatta metodologia che andrebbe, pertanto, tempestivamente arricchita delle possibilità offerta di inserire nel sistema di interscambio, in luogo della fattura/parcella, la relativa «proposta di parcella» da sottoporre a trattamento specifico, così come avviene nell’ordinario rapporto di interscambio con i clienti diversi dalla Pa. Un adempimento da perfezionare attraverso una modifica delle norme vigenti che non potrà essere trascurata anche in considerazione che, a fronte delle fatture indebitamente imposte ai professionisti, non è dato emettere entro la fine dell’esercizio le relative note di credito utili a stornare nell’ordinario un corrispettivo non percepito. Ciò in quanto vietato dall’ordinamento, attesa l’assenza di cause giustificative dell’emissione di una nota di credito, quale documento giustificativo della non imponibilità. Una condizione di assoggettamento alle imposte sul reddito quale naturale conseguenza del novellato e illegittimo trattamento del professionista, riservatogli nel caso di specie, al regime delle imprese, cui viene assolutamente impedito di stornare le proprie fatture in caso di mancato pagamento delle stesse nell’esercizio di emissione.
Per non parlare di casa nostra
Nella Calabria della salute commissariata le cose si complicano ulteriormente, sino all’inverosimile. Per intanto, è accaduto che la Regione non abbia inteso accedere – nonostante un debito delle Asp e Ao verso fornitori monstre di circa 700 milioni di euro con tendenza a risalire notevolmente guardando nelle pieghe dei bilanci non propriamente chiari – alle anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 115-117 del decreto c.d. Rilancio (D.L. 34 convertito nella legge n. 77/2020). Una opzione rinviata al mittente verosimilmente a causa della ritenuta pesantezza di rendere a garanzia del «prestito» trentennale il blocco del turnover. Il tutto con la conseguenza di lasciare «a piedi» un elevato numero di crediti impagati, molti dei quali di professionisti risalenti anche ad anni (molti) remoti, peraltro trattati malissimo in termini di corretta esecuzione dell’anzidetto «sistema di interscambio».
A gestire le Asp, il peggio
Ciò ha riguardato – probabilmente al fine di evitare l’emersione di passività aziendali con il solito ricorso a bilanci «trattenuti» e quindi falsamente trattati – una sorta di indebita opposizione sistemica alla ricezione della documentazione elettronicamente trasmessa ai loro indirizzi. Un comportamento probabilmente imposto dalla governance ad ignari funzionari incaricati di premere acriticamente il tasto del rifiuto delle fatture/parcelle trasmesse (è successo anche nei miei riguardi!) con il conseguente rischio di potere rispondere di comportamenti artatamente omissivi e produttivi di rappresentazioni contabili non propriamente lecite.
Ma si sa, nella Calabria della salute può succedere di tutto, dal momento che a gestirla vengono delegati i peggiori. Persino chi riterrebbe di attribuire ai manager aziendali il ruolo di organo politico, di cui al d.lgs. 165/2001 (art. 4), cui spettano esclusivamente gli indirizzi e non già l’attività gestoria, ritenuta di esclusiva competenza della dirigenza. Ma si (ri)sa, questo è il prezzo che si paga consentendo la gestione delle aziende della nostra regione, a chi non ha mai letto il d.lgs. 502/1992 e non solo.
* docente Unical

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