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Libro Nero, la Cassazione: «Perché la 'ndrangheta avrebbe tratto vantaggio dai favori di Naccari?»

Pubblicate le motivazioni con cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del Riesame che aveva dato il via libera agli arresti domiciliari per l’ex assessore regionale accusato di con…

Pubblicato il: 29/07/2020 – 20:31
Libro Nero, la Cassazione: «Perché la 'ndrangheta avrebbe tratto vantaggio dai favori di Naccari?»

di Fabio Papalia
REGGIO CALABRIA «Da tale quadro di riferimento il Tribunale ha fatto conseguire il giudizio di gravità indiziaria in ordine al reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Si tratta di una valutazione giuridicamente errata». Sono state pubblicate ieri le motivazioni della sentenza con cui la sesta sezione penale della Corte di Cassazione lo scorso 13 febbraio ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria che, accogliendo il ricorso della Procura, aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per l’ex assessore regionale Demetrio Naccari Carlizzi, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito dell’operazione Libro Nero.
LA TESI DELL’ACCUSA L’accusa fa leva sui presunti rapporti tra l’esponente Pd e Giuseppe Demetrio Tortorella, detto Mimmo, che sempre secondo l’accusa avrebbe assolto il ruolo di interlocutore e intermediario di Naccari Carlizzi con esponenti della cosca mafiosa facente capo alla famiglia Libri; Tortorella sarebbe stato, secondo l’impostazione accusatoria, un anello di congiunzione tra la ‘ndrangheta e le istituzioni politiche locali ed in tale contesto avrebbe garantito sostegno elettorale a Naccari Carlizzi in cambio di favori clientelari.
Quattro i motivi di ricorso presentati dai legali di Naccari Carlizzi, gli avvocati Natale Polimeni e Giuseppe Mazzetti. Tra i motivi la difesa di Naccari spiega che «Tortorella sarebbe stato peraltro inserito nella black list telefonica dell’apparecchio telefonico dello stesso Naccari Carlizzi e non avrebbe sostenuto la candidatura di Giuseppe Falcomatà, cognato di Naccari».
La Cassazione ha ritenuto fondato solo il secondo motivo di ricorso, che lamentava una violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria.
«L’ipotesi accusatoria, come detto – scrivono i giudici della Cassazione – è che Naccari Carlizzi avrebbe ricevuto una serie di vantaggi dalle cosche di ‘ndrangheta in cambio della “disponibilità” ad assicurare una serie di vantaggi rafforzativi del sodalizio mafioso. Tale condotta di rafforzamento dell’associazione mafiosa sarebbe stata realizzata attraverso la figura di Tortorella Giuseppe Demetrio, detto Mimmo, che avrebbe assolto il ruolo di interlocutore e intermediario tra Naccari Carlizzi con esponenti della cosca mafiosa, facente capo alla famiglia Libri; un concorso esterno sostanzialmente “filtrato” dall’opera di un terzo soggetto, Tortorella, che, secondo lo stesso Tribunale (del Riesame nda), si sarebbe collocato in una “zona grigia” di collegamento fra “il mondo della politica e quello della criminalità organizzata”».
La Cassazione esamina i punti in cui l’ipotesi accusatoria troverebbe conferma, sul piano fattuale, secondo il Tribunale per addivenire alla conclusione che si tratta di una valutazione giuridicamente errata in quanto il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione ai fini della configurabilità della veste di concorrente “esterno”.
PAOLO ROMEO E CENA COI LAMPADA “INUTILI APPESANTIMENTI” I giudici sgombrano il campo da alcuni elementi ritenuti irrilevanti: «Depurato da inutili appesantimenti argomentativi – quali quelli relativi all’interessamento di Naccari Carlizzi per assicurare a Paolo Romeo, soggetto condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, un dato relatore ad un convegno organizzato dallo stesso Romeo, ovvero alla partecipazione ad una cena con i fratelli Lampada, o, ancora al tema, del tutto non riscontrato, derivante dalle dichiarazioni del collaboratore – la questione della contiguità tra l’indagato e gli ambienti della criminalità organizzata mafiosa è affrontato in modo non irragionevole quanto alla esistenza di rapporti consolidati e pluriennali tra Naccari Carlizzi e Tortorella, alla consapevolezza dell’indagato del grumo di interessi che ruotava intorno a Tortorella, alla capacità di questi di coagulare consenso e di relazionarsi con la criminalità organizzata mafiosa del territorio, alla disponibilità dell’indagato a costruire relazioni clientelari con ambienti vicini, collegati con la criminalità mafiosa».
«In tale contesto, in particolare, – proseguono i giudici – può essere collocato il segmento fattuale, obiettivamente non irrilevante, dei rapporti tra lo stesso Naccari Carlizzi e Carriago Vincenzo, soggetto considerato “legato” alla cosca mafiosa Serraino. L’esistenza di elementi indiziari relativi all’appoggio che, in molteplici occasioni, la criminalità organizzata mafiosa avrebbero fornito alla “carriera” politica di Naccari Carlizzi può infatti prescindere dalla fredda analisi di riscontro dei risultati conseguiti nelle varia competizioni elettorali e non coincide di per sé nemmeno con il collegato ma distinto tema: a) della individuazione materiale della condotta dell’indagato, cioè del contributo che Naccari Carlizzi avrebbe fornito, a fronte dell’appoggio elettorale ricevuto; b) del soggetto a cui tale contributo sarebbe stato assicurato».
TRAMA ANEMICA E LACUNOSA «Ciò detto, la trama motivazionale – è scritto nella sentenza – si rivela invece obiettivamente anemica e lacunosa in relazione alla valutazione indiziaria del secondo polo di riferimento del rapporto tra l’indagato ed i soggetti che avrebbero agevolato la carriera politica dell’indagato. Ci si riferisce all’individuazione della condotta in concreto posta in essere dal Naccari Carlizzi, del contributo che questi avrebbe fornito alla criminalità mafiosa ed agli interessi criminali che avevano come riferimento non solo la figura di Tortorella, ma anche quelle degli altri soggetti che, nel corso del tempo, si sarebbero relazionati con il ricorrente ed avrebbero a questi assicurato “appoggio elettorale”. Ciò che non è affatto chiaro è quale sarebbe stato il contributo di Naccari Carlizzi e quale l’effettiva rilevanza causale della condotta ascritta al ricorrente rispetto alla conservazione ed al rafforzamento delle capacità operative dell’associazione; il tema attiene all’esistenza ed alla strumentalità funzionale del contributo dell’indagato rispetto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dell’associazione mafiosa».
I RILIEVI DELLA CASSAZIONE «Il Tribunale – scrivono i giudici della Cassazione nella sentenza – nell’ambito di una lunga ricostruzione, non ha affatto spiegato, al di là di un vacuo riferimento alla disponibilità che Naccari Carlizzi avrebbe avuto nei riguardi “dei membri del sodalizio”, perché la criminalità organizzata mafiosa avrebbe tratto vantaggio dalla: a) nomina di Tortorella nel 2010 a Commissario del Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria; b) dall’assunzione del fratello di questi presso il Comune di Reggio Calabria; c) dall’intenzione di Tortorella e Satriano di interessare Naccari Carlizzi per alcune assunzioni; d) dal tentativo non riuscito da parte di Satriano di “pilotare”, tramite Naccari Carlizzi, una procedura di appalto; e) dall’intenzione di Tortorella, nel settembre del 2016, di coinvolgere Naccari Carlizzi per favorire l’assunzione del figlio presso il Comune di Reggio Calabria.
Sul punto il Tribunale è assertivo, essendosi limitato ad affermare che “è evidente che gli impegni assunti … si siano riverberati sulla intera organizzazione criminosa” (così a pag. 47).
È possibile che Tortorella ritenesse di essere un interlocutore di Naccari Carlizzi in ragione del ruolo di collegamento di cui si è detto, ed è possibile che Naccari Carlizzi abbia “favorito” nel corso del tempo in modo clientelare e personale Tortorella, ma il Tribunale non ha spiegato perché detti o altri “favori” riguardassero anche le cosche mafiose, perché “giovassero” all’associazione mafiosa, in cosa sarebbe consistito detto giovamento, se Naccari Carlizzi avesse, sul piano del dolo, consapevolezza che, assumendo il fratello di Tortorella, stesse avvantaggiando l’associazione mafiosa».
In conclusione, quindi, «essendo strutturalmente monca», l’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, il quale – ha sentenziato la Cassazione – applicando i principi indicati, verificherà se ed in che misura: la condotta contestata al ricorrente sia riconducibile alla fattispecie di reato contestata; siano esistenti esigenze cautelari da neutralizzare.
IL COMMENTO DEI DIFENSORI «Come difensori – affermano gli avvocati Natale Polimeni e Giuseppe Mazzetti – siamo compiaciuti della sentenza della Suprema Corte, in quanto ha recepito i rilievi difensivi, avevamo, infatti, insistito proprio sull’assenza della condotta e cioè sul fatto che i comportamenti dell’avv. Naccari non potessero in alcun modo essere sussunti nella fattispecie del concorso esterno. Siamo soddisfatti che la Corte abbia ritenuto, con una motivazione di merito… di estrema chiarezza e robustezza, di riscontrare come il Tribunale di Reggio “non abbia fatto corretta applicazione dei principi indicati” dalla giurisprudenza, su un reato, quello del concorso esterno che, peraltro, è proprio di derivazione giurisprudenziale. A ciò si aggiunga che la Suprema Corte ha rilevato che “Il Tribunale reggino nell’ambito di una lunga ricostruzione non ha affatto spiegato perché la criminalità organizzata mafiosa avrebbe tratto vantaggio dai fatti contestati a Naccari”.
Manca in sostanza il profilo del dolo e il riscontro sull’offensività della condotta e cioè sulla possibilità che taluni comportamenti, peraltro di natura strettamente politica, agevolassero la criminalità».
«Siamo particolarmente soddisfatti – proseguono i due avvocati – proprio perché la Cassazione ha deciso sul principio di diritto nonostante la ricostruzione dei fatti proposta sia stata esclusivamente quella dell’accusa, del Gip e del TDL e cioè senza alcun nuovo apporto, in questa fase di natura documentale o di mezzi di prova forniti dalla difesa. Noi avevamo ritenuto inutile allo stato confutare gli errori e le gravi inesattezze dell’attività di indagine proprio perché balzava agli occhi la inesistenza della condotta contestata».
«Ora – concludono i difensori – avremo modo di ricostruire tali fatti ed accadimenti, per una corretta rappresentazione della verità storica e il rispetto dovuto alla brillante carriera politica dell’indagato, indipendentemente dal fatto che gli stessi, come valutati dalla Suprema Corte, non possono configurare alcun concorso esterno». (redazione@corrierecal.it)

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