CORIGLIANO ROSSANO Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con Ordinanza n. 4549/2020 del 31 luglio 2020, ha accolto la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dal Tar Calabria n. 959/2020 del 26.5.2020, con la quale i giudici amministrativi avevano accolto il ricorso, proposto da un impresa, avverso il provvedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e degli atti di gara, con conseguente risoluzione del contratto, relativo alla gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica dell’area urbana di Corigliano Calabro, parte oggi del Comune di Corigliano-Rossano.
Il Consiglio di Stato, accogliendo – ancorché in fase di sommaria delibazione –
le tesi difensive proposte dall’avvocato Valerio Zicaro, in rappresentanza
dell’amministrazione comunale di Corigliano-Rossano guidata dal sindaco
Flavio Stasi, e dell’attività amministrativa del medesimo comune, nella
persona del dirigente del settore “ambiente ed energia”, ingegnere Francesco Amica, ha ritenuto che «l’invocata misura della sospensione dell’esecutività della sentenza appellata appare assistita da sufficienti elementi di fumus boni iuris, in ragione della obiettiva problematicità della vicenda che ha portato
all’adozione degli atti di autotutela, di annullamento dell’aggiudicazione e di
conseguenziale risoluzione del contratto». Di conseguenza, il supremo Consesso di giustizia amministrativa ha sospeso l’efficacia della sentenza del Tar Calabria ed ha fissato l’udienza del 4 febbraio 2021 per la trattazione nel merito del ricorso.
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