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Lamezia, finisce l'odissea di una docente "spedita" in Umbria: può tornare in Calabria

L’insegnante era stata prima trasferita a Brescia, poi in provincia di Perugia ed era stata “scavalcata” da altre colleghe nonostante avesse un marito invalido. Per i giudici del Tribunale di Lamez…

Pubblicato il: 04/08/2020 – 14:42
Lamezia, finisce l'odissea di una docente "spedita" in Umbria: può tornare in Calabria

di Giorgio Curcio
LAMEZIA TERME
«Illegittima l’operazione di mobilità dell’anno scolastico 2017/2018 con la quale il Miur ha disposto l’assegnazione di una docente presso una scuola di Cascia, in provincia di Perugia». A stabilirlo è una sentenza, la n.200 del 2020 del Tribunale di Lamezia Terme (sezione Lavoro), pubblicata il 14 luglio scorso. Contestualmente i giudici hanno anche accertato il diritto della ricorrente al trasferimento presso l’Ambito Territoriale di Catanzaro, condannando il MIUR – USR della Calabria ad assegnarle una sede disponibile. Si tratta evidentemente di una sentenza importante. A presentare il ricorso era stata una docente mandata ad insegnare, di fatto, a centinaia di chilometri dalla propria residenza. Una causa patrocinata dall’avvocato Rosario Piccioni del Foro di Lamezia Terme e che ha dunque ottenuto un importante successo.
LA VICENDA Ma ricostruiamo i fatti. La docente proveniva dalle Gae ovvero le “graduatorie ad esaurimento” ed era stata immessa in ruolo con il piano ministeriale straordinario della legge 107/2015 “Buona scuola”. Dopo aver svolto l’anno di prova in Calabria, e nonostante la preferenza per eventuali sedi calabresi, la docente è stata prima trasferita in Lombardia – dove è diventata titolare di cattedra in una scuola primaria di Brescia – poi in Umbria, dove è diventata titolare di cattedra in una scuola primaria di Cascia (PG). La docente, nonostante il richiesto diritto di precedenza per assistere il marito invalido, sarebbe stata scavalcata da altre colleghe che erano riuscite a farsi trasferire in sedi più vicine. Una situazione che ha spinto la docente a far ricorso, lamentando l’illegittimità della condotta del MIUR nella mobilità 2017/18 nella parte in cui non le ha riconosciuto il diritto di precedenza.
LA TESI SMENTITA E LA SENTENZA Secondo il Miur, nella costituzione di giudizio, la ricorrente (la docente) «non poteva beneficiare della precedenza prevista dal CCNI sulla mobilità in quanto lo stato invalidante riconosciuto al coniuge non aveva carattere permanente». Una tesi però smentita dai giudici e prima ancora “smontata” dall’avvocato Piccioni che aveva sottolineato come l’invalidità del coniuge, anche se “rivedibile” «fa sorgere in capo al docente il diritto ad usufruire della precedenza espressamente prevista dal CCNI». Secondo il Tribunale lametino, dunque, «la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione è l’elemento che connota la gravità della disabilità prevista dall’art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, sicché non può aversi riconoscimento dello status di portatore di handicap grave se le patologie da cui il soggetto è affetto non lo rendano bisognoso di un’assistenza caratterizzata, appunto, dalla permanenza, oltre che dalla continuità e globalità». Inoltre le ordinanze ministeriali che nel corso degli ultimi anni si sono succedute disciplinano espressamente l’ipotesi in cui le persone con handicap siano in possesso di un verbale in cui sia prevista la rivedibilità, stabilendo che nelle more dell’effettuazione delle visite di revisione «il soggetto conservi tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni ed agevolazioni». Ciò comporta, dal punto di vista del familiare che deve prestare tale tipo di assistenza, l’insorgere ed il «permanere del diritto ad usufruire delle precedenze previste in materia di mobilità del personale scolastico, fatto salvo l’esito della visita di revisione». (redazione@corrierecal.it)

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