CATANZARO Anche il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro – attraverso i legali Crescenzio Santuori e Vincenzo Agosto (difensori del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Antonello Talerico) – scende in campo contro la nomina ad interim del segretario generale della Regione Maurizio Borgo come coordinatore dell’Avvocatura regionale. Il Consiglio, che aveva impugnato la nomina fiduciaria di Maria Maddalena Giungato ottenendone l’annullamento da parte del Tribunale di Catanzaro, mette nel mirino la nuova mossa della presidente Jole Santelli.
Nel decreto del 17 agosto «viene richiamata – scrive il Consiglio dell’Ordine – una “attestazione” con la quale quest’ultimo avrebbe “dichiarato di non trovarsi in situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al Decreto legislativo 39/2013” mentre, in ordine alle motivazioni che sostengono tale nomina ad interim, il Presidente ha addotto “la necessità di garantire l’efficace andamento e l’unitario svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali e, pertanto, di procedere, in attesa della definizione del procedimento cautelare…”».
Nella diffida si legge che «il decreto da ultimo adottato è illegittimo e abnorme avendo al contempo eluso l’ordine giudiziale che impone alla presidente Santelli il conferimento dell’incarico di coordinatore dell’avvocatura secondo norme di legge e costituzionali e non invece reiterando gestioni personalistiche. Sul punto, aver annunciato la proposizione del reclamo poiché “ritenute non condivisibili le motivazioni della predetta determinazione giudiziale” non giustifica la persistenza contrarietà a norma e a ordinanza». Santelli avrebbe inoltre «ignorato l’articolo 23 della Legge n° 247/2012 che disciplina la figura degli avvocati degli enti pubblici e impone loro l’esclusività delle funzioni e l’iscrizione a un albo speciale» e «violato la Legge regionale n° 11/2015 e la Legge regionale n° 7/1996 nella parte in cui, adeguando l’ordinamento dell’avvocatura regionale alle finalità e ai principi espressi dall’art. 23 della legge professionale forense (n° 247/2012), ha ribadito “la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente” e ha introdotto la previsione per la quale “la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale”». Queste norme costituiscono un «perimetro normativo» che «è stato ampiamente violato dalla Regione Calabria visto che l’avvocato Borgo, rivestendo un incarico dirigenziale di livello generale (Dipartimento Segretario) per il quale è stato posto in aspettativa e collocato fuori del ruolo di avvocato dello stato (ex DPR n° 584/1993), non può essere iscritto all’albo speciale». Per il Consiglio dell’ordine, rappresentato dai legali Vincenzo Agosto e Crescenzio Santuori, «l’avvocato Borgo non solo non possiede i requisiti per poter rivestire l’incarico di coordinatore dell’avvocatura regionale quale “avvocato tra avvocati”, quanto la sua nomina vìola princìpi normativi e giurisprudenziali che impongono la “sostanziale estraneità dell’avvocato rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale”».
«La sovrapposizione dei ruoli così determinata – continua la diffida –, tra dirigente amministrativo e coordinatore dell’avvocatura, è contraria alla consolidata giurisprudenza amministrativa per la quale deve esservi una “decisa separazione dell’Ufficio legale dall’apparato amministrativo dell’Amministrazione, rimarcandosi che le Avvocature degli Enti Pubblici devono essere costituite in un apposito ufficio dotato di adeguata stabilità e autonomia organizzativa nonché distinzione dagli altri uffici di gestione amministrativa, al quale devono essere preposti avvocati addetti in via esclusiva alle cause e agli affari legali, in modo da evitare ogni possibile forma di interferenza idonea ad intaccare il nucleo essenziale dei requisiti di indipendenza e autonomia della loro attività lavorativa».
Altra segnalazione: «l’assenza dei requisiti ex lege previsti per lo svolgimento dell’incarico di coordinatore dell’avvocatura generale determinerà, peraltro, la nullità di ogni atto assunto in questa veste, con plausibile paralisi dell’attività regionale. Una patente “illegittimità” che rischia di divenire “illiceità” a causa della elevata conoscenza e coscienza tecnico-giuridica dei soggetti coinvolti». Il Coa di Catanzaro ha trasmesso la lettera anche al Consiglio nazionale forense per «il carattere marcatamente antigiuridico degli atti adottati» affinché, «nell’esercizio dei propri poteri, verifichi l’eventuale violazione dei princìpi e dei requisiti previsti dall’articolo 23 della Legge professionale; nonché all’Avvocatura generale dello Stato attesa l’insussistenza dei requisiti di conferibilità dell’ulteriore incarico ad interim in favore dell’attuale dirigente generale del dipartimento Segretariato». Gli atti, vista la «dichiarazione sottoscritta dall’avvocato Borgo di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità – dando credito a quanto affermato dal Presidente Santelli nel citato ultimo Decreto numero 107 del 17 agosto» saranno trasmessi «anche all’Autorità anticorruzione». E in caso di mancata revoca della nomina ad interim, «il Coa di Catanzaro avvierà ogni necessaria azione legale».
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