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«Revochi la nomina di Borgo». La diffida degli avvocati della Regione a Jole Santelli

Tutti i problemi legati alla scelta di assegnare l’interim al segretario generale dopo il decreto cancellato dal Tribunale di Catanzaro

Pubblicato il: 18/08/2020 – 17:09
«Revochi la nomina di Borgo». La diffida degli avvocati della Regione a Jole Santelli

CATANZARO La diffida a Jole Santelli, questa volta, arriva dagli uffici della Cittadella. La firmano gli avvocati in servizio per l’Avvocatura regionale. Che, senza mezze misure, chiedono il ritiro del decreto con il quale la presidente della giunta regionale ha nominato, ad interim, il segretario generale Maurizio Borgo come coordinatore dell’Avvocatura regionale. «Ciò – scrivono in una comunicazione inviata a Santelli, allo stesso Borgo, all’Avvocatura generale dello Stato e all’Anticorruzione regionale – pone una serie di problemi». Sono problemi tecnici, formali e sostanziali che sconsigliano la scelta appena operata e arrivata dopo la sentenza del Tribunale di Catanzaro che ha disposto la cancellazione della prima nomina operata da Santelli, quella di Maria Maddalena Giungato.
Il primo, per gli avvocati della Regione «discende dalla posizione del Segretario generale in seno all’amministrazione di provenienza». Borgo è in aspettativa e, per i “colleghi” dell’Avvocatura regionale, «pare discutibile che l’autorizzazione concessa per ricoprire l’incarico di Segretario generale “copra” automaticamente anche tale distinto incarico, da qui la ragione della trasmissione della presente nota all’Avvocatura generale per le valutazioni di competenza». In ogni caso, la diffida sottolinea che «l’incarico di coordinatore dell’avvocatura regionale, anche se ad interim, si pone in conflitto con qualsiasi incarico di tipo dirigenziale e che comunque comporti funzioni di amministrazione attiva». Altra questione: l’incarico di coordinatore «richiede indefettibilmente l’iscrizione all’elenco speciale degli avvocati: ricoprendo il nominato incarico dirigenziale, tale iscrizione sarebbe in contrasto con la normativa vigente; da qui, la trasmissione della presente nota al Consiglio nazionale forense, perché verifichi eventuali iscrizioni contra legem».
Nel decreto firmato dalla presidente, poi, «si legge che non sussistono impedimenti al conferimento dell’incarico». Invece «le considerazioni sopra svolte, e gli artt. 53 TUPI e 23 L. 247/12, oltre – in ipotesi – all’art.8 L.114/14 depongono in senso nettamente contrario, da qui la trasmissione della presente nota al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione per le valutazioni di competenza, ove l’atto non sia immediatamente ritirato». Come se non bastasse, «balza agli occhi la determinazione di proporre reclamo, nonché le modalità di conferimento del relativo incarico all’Avvocatura distrettuale di Catanzaro, a titolo gratuito come sembra (così come i due incarichi collegati all’ordinanza menzionata all’inizio della presente nota), circostanza che evidenzia la peculiarità del medesimo e che, però, non può non essere evidenziata in particolar modo all’Avvocatura generale dello Stato». Ce n’è abbastanza per chiedere «l’immediato ritiro del decreto in oggetto, riservando, in caso contrario, ogni ulteriore opportuna iniziativa». (ppp)

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