CATANZARO Il conferimento dell’incarico ad interim di Maurizio Borgo a coordinatore dell’avvocatura regionale è finito all’attenzione dei giudici della Corte dei Conti grazie ad un esposto proposto proprio da uno dei componenti dell’avvocatura regionale, Paolo Falduto, che si ritiene leso dalla scelta fatta dal presidente Jole Santelli. I documenti posti all’attenzione della magistratura contabile poggiano sull’architrave secondo il quale sia intenzione della neo-governatrice tenere fuori dall’incarico proprio chi svolge il ruolo di legale dall’ente. Questo, è sostenuto nell’esposto, si desumerebbe da quanto fatto dal presidente della regione dal giorno in cui i giudici del lavoro hanno bocciato la nomina dell precedente coordinatore. «Il Presidente, per dare continuità alle funzioni, avrebbe ben avuto la possibilità (e se non l’ha fatto è solo per sua carenza e\o oramai malcelata ostinazione ed ostracismo assoluto verso gli avvocati interni) – è scritto nell’esposto – di nominare un coordinatore reggente, com’è avvenuto più volte in passato. Di nominare cioè un avvocato interno (non l’avvocato Falduto, perché direttamente interessato nel giudizio pendente) che avesse i requisiti dell’essere cassazionista iscritto all’elenco speciale e dello svolgimento di attività difensiva almeno decennale, come previsto dall’art. 10 l.r. n. 7\96, e l’avvocatura regionale ne è piena (il penultimo e l’ultimo Coordinatore, negli ultimi cinque anni, sono stati,
com’è noto ai più, avvocati interni reggenti)». L’opzione però non viene varata, e qui si rincorrono le ipotesi: dalla presunta competenza alla non allineabilità ai voleri “presidentiali” e si arriva alla nuova nomina, che viene ritenuta «illegittima e illecita». Ecco perché: «Borgo, Avvocato dello Stato in aspettativa (di cui s’è sentita la necessità nel Dpgr d’incarico di enfatizzare la sua appartenenza alla IV classe di stipendio equiparato a quello di Presidente di Sezione della Cassazione!), non è iscritto nell’elenco speciale avvocati e né è iscrivibile, atteso che attualmente è Dirigente del Segretariato Generale, quindi esercitante funzioni amministrative». Ma c’è dell’altro: «Borgo è perciò in palese conflitto con la nomina a Coordinatore, perché esercitante funzioni amministrative esecutive dell’indirizzo politico di pertinenza del suo Dipartimento e perché il Coordinatore dell’Avvocatura deve essere assolutamente terzo ed autonomo rispetto all’intera Amministrazione». A questo punto, qualora la Corte dei Conti, dovesse decidere a chi imputare le spese dell’eventuale danno prodotto dalla nomina, nell’esposto si passa a questa interpretazione dei fatti. «Allora, se danno ci sarà, dovrebbe essere il Presidente la causa prima del “grave danno all’Amministrazione”, dovrebbe essere il Presidente la causa prima dell’inottemperanza all’ordine del Tribunale; dovrebbe essere il Presidente la causa prima dell’indecisione. E con il Presidente, dovrebbe essere causa prima anche l’avvocato Maurizio Borgo, che, ben consapevole della sua impossibilità ad essere nominato ad interim come Coordinatore dell’Avvocatura, nulla parrebbe aver fatto per evidenziare la sua incompatibilità». Nell’esposto si legge ancora come al momento l’attività risulti totalmente bloccata. «Borgo, immessosi nelle sue funzioni, non stia effettuando alcuna attività effettiva all’interno dell’avvocatura, ne stia firmando alcunché, compresi i decreti d’incarico per la costituzione in giudizi di cui già in precedenza era stato conferito incarico ad avvocati interni per valutare la difesa e costituzione nell’interesse della Regione».
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