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«Nella sentenza contraddizioni e illogicità». La Dda di Catanzaro fa appello sull’abbreviato di Stige

Dal trasferimento fraudolento di valori all’illecita concorrenza fino al concorso esterno. Il sostituto procuratore Domenico Guarascio ribatte duramente alle motivazioni poste dal gup Santaniello n…

Pubblicato il: 13/09/2020 – 6:50
«Nella sentenza contraddizioni e illogicità». La Dda di Catanzaro fa appello sull’abbreviato di Stige

di Alessia Truzzolillo
CATANZARO
Contraddizioni, ragionamenti che si incartano su se stessi o che utilizzano supinamente le ordinanze del Riesame, identiche nell’assunto assolutorio (anche se il testo è predisposto per la spiegazione di altro ragionamento giuridico). La posizione di un imputato, Domenico Nicola Guarino, rispetto al quale non vi è nessuna pronuncia e si chiede che gli atti tornino al gup di Catanzaro. L’appello che il sostituto procuratore della Dda Domenico Guarascio ha depositato riguardo alla sentenza di primo grado, con rito abbreviato, del processo “Stige” parte piano – scomodando il pensiero ermeneutico del filosofo Gadamer, ponendo in discussione persino il pregiudizio che potrebbe inficiare il pensiero dello stesso pm – ma assestando, in concreto, staffilate nemmeno troppo diplomatiche alla sentenza emessa dal gup Giacinta Santaniello il 25 settembre 2019.
Ma procediamo con ordine.
L’appello è stato proposto nei confronti di Rocca Domenico, Rocca Francesco, Rocca Antonella, Cardamone Gilda, Aloe Lucia, Cariati Martino, Farao Vittorio cl. 78, Spagnolo Giuseppe, Clarà Teresa, Caputo Luigi, Caputo Amodeo, Tallarico Francesco, Flotta Nicola, Albano Alessandro, Sprovieri Giuseppe, Fuscaldo Giancarlo, Alessio Domenico, Canino Agostino, Corbo Roberto, Basta Francesco, Castellano Vito, Lavorato Mario, Tasso Luigi, Guarino Domenico Nicola.
TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI Consideriamo il reato di trasferimento fraudolento di valori, un delitto molto comune in seno alle comunità mafiose, che si concretizza nel conferire la titolarità di imprese, beni o denaro a terze persone, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure prevenzione patrimoniali o di contrabbando. Si spende un nome pulito mentre il titolare di fatto continua a gestire l’attività.
A pagina 290 della sentenza il gup ritiene «che gli elementi raccolti dalla pubblica accusa siano effettivamente utili a dimostrare, come sostenuto dal pm, la gestione occulta di attività economiche da parte di uomini appartenenti alla criminalità organizzata e che, tuttavia, il delitto di cui all’art. 512 bis del codice penale (trasferimento fraudolento di valori, ndr) mirando a sanzionare una condotta affatto diversa, non possa ritenersi integrato nei suoi elementi costitutivi. Di qui la consequenziale decisione di assolvere alcuni imputati con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”».
Un ragionamento che il pm che propone appello ritiene «sbrigativo e generalizzato». Un ragionamento che denota un certo grado di contraddittorietà: «il fatto è provato, ma non costituisce un fatto tipico, tanto è vero che il giudice dichiara che – per alcuni degli imputati menzionati nell’intestazione – la formula di assoluzione sarà “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato».
L’ESEMPIO DELLA PIZZERIA MIRABLU’ Per portare un esempio al proprio ragionamento, il gup cita il caso di una sentenza di Cassazione: quello della pizzeria Mirablù, intestata dal 2005 ad Antonio Natale Canale ma in realtà gestita dal genero Domenico Nucera. Secondo il gup: «Il periodo su riportato già da solo sembra dimostrare la difficoltà di inquadrare il rapporto tra Nucera e Canale nella fattispecie incriminatrice contestata: si dà atto della gestione di un ‘attività commerciale che, di per sé, non è affatto prova della sua fittizia intestazione; in altre parole, il fatto che, ad un certo momento, una persona abbia iniziato a gestire un locale intestato ad un altro soggetto non dimostra affatto che il nuovo gestore abbia trasferito denaro, beni o altra utilità all’iniziale titolare e sia divenuto socio occulto dell’impresa». Il giudice riportando la sentenza afferma che «in tale prospettiva la prova che lo ‘ndranghetista abbia posato le sue mani su una attività economica formalmente intestata ad altri non è elemento sufficiente per ritenere che quel bene gli appartenga e che abbia inteso in tal modo sottrarlo alle misure ablatorie patrimoniali». Secondo il pm da questo esempio si può ricavare «la prima contraddittorietà operata in sentenza: ritenere un fatto provato, “ma non troppo” ai fini della dimostrazione del reato».
«Dovremmo pertanto anche noi occuparci di questo caso – annota il magistrato –, quasi che la dimostrazione di quanto oggi ci serve provenga da un caso terzo. Si constata sul punto un’ovvietà: ogni caso è diverso ed è proprio per questo che è difficile operare un parallelismo efficace nella casistica giurisprudenziale».
COPIARE DAL TDL Un caso concreto di trasferimento fraudolento di valori che riguarda il procedimento Stige è quello che vede protagonisti Rocca Domenico, Rocca Francesco e Rocca Antonella. Domenico Rocca avrebbe fraudolentemente trasferito ai fratelli quote della impresa che si occupa di rifiuti. Al riguardo il gup scrive: «Ed allora, a fronte della verosimile origine lecita della costituzione della società Rocca s.r.l., in mancanza di prova circa la riferibilità a Rocca Domenico di alcun bene societario, e sfornite di attinenza con il profilo della proprietà occulta le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la condotta consistente nella gestione occulta della società da parte di Rocca Domenico non può essere sussunta in alcuna fattispecie di reato». «Spiace constatare – replica il pm – che l’assunto assolutorio è sostanzialmente identico a quanto già opinato dal Tribunale del Riesame nella relativa impugnazione cautelare opposta dai due imputati». «Ciò che appare davvero complicato da disaminare è che si utilizza – per la motivazione assolutoria – un testo predisposto per la spiegazione di altro ragionamento giuridico», spiega il pm.
Entrando nel merito del fatto, il pm afferma che «è proprio lo stesso gup che, a pagina 277 della sentenza, riconosce la figura criminale del Rocca Domenico nella sua dimensione imprenditoriale. Il giudicante così si esprime: “così ricostruiti gli elementi probatori appare oltremodo evidente il giudizio di responsabilità penale dell’imputato atteso che la sua condotta di imprenditore colluso con la ‘ndrangheta ha integrato tutti, gli elementi costitutivi della fattispecie sussistendo quel rapporto sinallagmatico tra pari che caratterizza il fenomeno delinquenziale in parola. In altri termini, dal materiale raccolto, appare provato che Rocca Domenico viene considerato dagli ‘ndranghetisti cutresi un imprenditore a disposizione della cosca e dalla quale riceve in cambio la garanzia dei lavori e della tranquillità sui cantieri». «Ma allora – replica il pm –, se sono gli stessi ‘ndranghetisti a riconoscerlo quale imprenditore di riferimento, per forza di cosa occorrerà dire che l’azienda/società di rifiuti di cui ci si occupa è, più che gestita, di fatto, “cosa propria” di Domenico Rocca…». «E’ come se il gup, nelle sue argomentazioni, abbia costruito un reato senza sanzione e non se ne capisce il senso», scrive Guarascio.
IL CASO DEL BOSS DELLE CERIMONIE Concorso esterno ed illecita concorrenza sono alla base della vicenda del boss delle cerimonie Nicola Flotta accusato di essere un imprenditore colluso in rapporto di scambio reciproco con la cosca Farao-Marincola. Il pm lascia parlare i fatti. Fatti che lo stesso gup ha sotto gli occhi e analizza.
Secondo il gup, analizzati gli elementi di prova a carico di Flotta non può «giungersi alla affermazione della penale responsabilità dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio».
Gli elementi sono i seguenti: c’è un colloquio in carcere tra Farao Giuseppe e suo nipote. «Da esso non può desumersi altro che, quanto meno fino all’anno 2011, Flotta Nicola si metteva a disposizione della cosca regalando banchetti presso la propria struttura e rispondendo alle richieste di danaro provenienti dagli uomini di Farao», scrive lo stesso giudice. Ci sono poi le dichiarazioni del figlio del boss, Francesco Farao, il quale «oltre a confermare che molti matrimoni della famiglia erano stati organizzati presso la struttura di Flotta, riferiva che questi si riforniva di prodotti da Sestito, Spagnolo e Cariati i quali, come visto, avevano il monopolio sul mercato e non praticavano neppure prezzi concorrenziali». Ci sono poi i dirottamenti dei matrimoni al castello di Flotta. Ma nemmeno di questo è convinto il gup: «Né il riferimento fatto al “dirottamento” dei matrimoni presso il Castello Flotta è elemento significativo di un vantaggio realmente ricevuto dall’imprenditore. E, soprattutto, oltre a non essere riscontrato, il riferimento appare per certi aspetti poco chiaro. Il collaboratore, infatti, da un lato afferma che vi sarebbe stato un vero e proprio patto tra la famiglia Farao e Flotta, in base al quale in cambio di danaro l’imprenditore otteneva la garanzia del “dirottamento” di alcune cerimonie presso la propria struttura, dall’altro, che per alcuni di questi matrimoni erano stati praticati degli sconti. Sembrerebbe quindi che il collaboratore facesse piuttosto riferimento ai matrimoni organizzati dagli uomini della cosca i quali, come emerso anche dal colloquio in carcere, avevano sempre ottenuto un trattamento di favore».
Ribatte il pm: «Davvero non si comprende il senso logico dell’asserzione. Poche righe prima si cercava la valutazione e/o la evidenziazione di un certo “vantaggio” rispetto alla collaborazione dell’imprenditore Flotta con la cosca, che si suppone essere non colluso ma nemmeno estorto. Subito dopo si analizza una fonte di prova diretta rispetto all’enucleazione di tale vantaggio, ossia il collaboratore Farao Francesco, il quale, candidamente, quale membro nucleare di quella famiglia mafiosa, specifica chiaramente il vantaggio: l’ottenimento di prodotti dalle imprese della cosca secondo una scontisca praticata in suo favore ed il dirottamento di matrimoni rispetto alla struttura gestita da Flotta». Poco chiaro è il ragionamento del gup agli occhi del pm: «Ad apparire poco chiaro è il ragionamento del giudice che, in evidente e stridente contrasto con le fonti di prova, per piegare il “testo probatorio” al suo arbitrario convincimento, produce una inedita esegesi delle dichiarazioni di Farao. Secondo il gup infatti, sarebbe poco chiaro perché, il collaboratore, da un lato afferma che vi sarebbe stato un vero e proprio patto tra la famiglia Farao e Flotta, in base al quale in cambio di danaro l’imprenditore otteneva la garanzia del “dirottamento” di alcune cerimonie presso la propria struttura e, dall’altro, che per alcuni di questi matrimoni erano stati praticati degli sconti. La risposta, a nostro sommesso avviso, è invece assai semplice e chiara: Flotta pratica la scontistica dei matrimoni ai mafiosi (e le indagini del Ros questo hanno dimostrato, e basta vedere i nomi dei nubendi) anche per ringraziarli, in rapporto di sinallagmatica collaborazione, dei loro servigi, ossia il dirottamento degli altri matrimoni della zona, fra le altre cose. Il tutto in uno spirito che il gup stesso esclude essere di soggezione (il che avrebbe dovuto condurlo sul razionale intendersi dei fatti)».
Motivazioni «illogiche e apparenti» sono disseminate nelle numerose, e correlate da allegati, pagine di appello presentate dalla Dda di Catanzaro contro determinate posizioni della sentenza di primo grado nel processo abbreviato contro la cosca Farao-Marincola e il monopolio esercitato sulle attività economiche del territorio cirotano e non solo. (a.truzzolillo@corrierecal.it)

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