CATANZARO Il Tar Calabria, con sentenza pubblicata oggi, ha annullato l’ordinanza numero 47 del 27 maggio 2020 nella parte in cui il presidente della Regione, nell’ambito delle misure anti-Covid, aveva disposto l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale nei confronto di soggetti di età superiore a 65 anni e di medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio delle strutture di assistenza, anche se volontario. L’ordinanza prevedeva che l’obbligo decorresse da oggi, 15 settembre, previa disponibilità dei vaccini, e fino al 31 gennaio 2021. Contro l’ordinanza avevano proposto ricorso una serie di soggetti e associazioni, che avevano eccepito un difetto di competenza e di attribuzione da parte del presidente della Regione e anche un difetto di istruttoria «non essendo sufficientemente verificata l’efficacia della vaccinazione antinfluenzale in ottica di lotta all’epidemia di Covid».
Il Tar Calabria oggi, accogliendo in parte il ricorso, ha quindi osservato che «le vaccinazioni obbligatorie, così come tutti i trattamenti sanitari, sono coperti di riserva statale, che, a sua volta, è connessa al principio di eguaglianza previsto dall’art. 3 Costituzione» e all’articolo 117 terzo comma Costituzione. Il Tar Calabria ha così concluso: «Sul piano processuale, benché parte ricorrente abbia dedotto il vizio al fine di ottenere una pronuncia declaratoria di nullità dell’atto, ben può il Tribunale adottare una pronuncia demolitoria, riscontrando un vizio che genera l’annullabilità del provvedimento».
I giudici amministrativi spiegano, in ogni caso, che «verrà esaminato l’ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta la logicità e la ragionevolezza dell’imposizione dell’obbligo vaccinale, e più in generale si contesta l’efficacia del vaccino antinfluenzale». Nessun significato politico-sanitario, dunque per la pronuncia. Il Tar, con la sua decisione, stabilisce soltanto «che non spetta alle Regioni, ma eventualmente solo allo Stato, l’imposizione di un qualsivoglia obbligo vaccinale».
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