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«Il dopo referendum e la responsabilità della politica»

di Ugo Adamo e Silvio Gambino*

Pubblicato il: 23/09/2020 – 7:50
«Il dopo referendum e la responsabilità della politica»

I ‘sovrani popolari’ si sono espressi in favore della riduzione del numero dei parlamentari.
L’entrata in vigore della legge costituzionale appena approvata dal corpo referendario produrrà i suoi effetti a partire dalla nuova Legislatura. Nel tempo a disposizione, il Governo è delegato (in forza dell’art. 3 della legge 51/2019) ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della appena approvata legge costituzionale –, e le Camere potranno procedere ai ‘correttivi’ richiesti.
Iniziamo col sottolineare che il Parlamento in carica non subisce alcuna delegittimazione dal referendum appena svolto (per come taluno inopinatamente ha avuto fretta di affermare). Rimane in ogni caso in capo all’attuale maggioranza parlamentare, in primis, e all’intero Parlamento, la responsabilità di provvedere alle diverse conseguenze ordinamentali che la revisione appena confermata dal voto referendario produrrà. Rimane parimenti confermato che non siamo in presenza di un dovere ricadente sul Parlamento se non piuttosto di una responsabilità politico-istituzionale volta ad assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni parlamentari, e non solo.
Si tratta ora di comprendere la fondatezza di quelle preoccupazioni che hanno portato una parte degli elettori (non trascurabile) ad esprimersi contro la riforma appena approvata, assumendo come essa costituisse un vulnus della democrazia rappresentativa in assenza di un disegno istituzionale organico, e che rinvia comunque alla volatilità delle future maggioranze. I ‘correttivi’ di cui si è parlato e a cui (di seguito) faremo qualche cenno abbisognano in ogni caso di una valutazione nel merito, non essendo sufficiente la loro mera auto-qualificazione come correttivi di per sé migliorativi, potendo anche porsi – gli stessi – come aggravamento e non necessariamente come miglioramento delle condizioni di funzionalità delle istituzioni nel loro complesso.
Fra gli interventi che necessiterebbero di un’adeguata e politicamente non rinviabile decisione parlamentare (più che governativa) se ne possono richiamare alcuni rientranti in almeno tre ambiti materiali: quelli dei regolamenti parlamentari, delle altre disposizioni costituzionali e della legge elettorale.
Tali riforme devono rispondere ad una ‘filosofia istituzionale’ che deve essere ancora assunta e sulla quale il pronunciamento referendario non è di grande aiuto: mantenere o superare il bicameralismo paritario? muovere verso il monocameralismo ovvero valorizzare il protagonismo regionale con una costituzionalizzazione delle aspettative istituzionali territoriali in una ‘Camera delle Regioni’?
Quanto ai regolamenti parlamentari e alla complessità (di certo non automatica e avalutativa) relativa al come procedere alla loro riforma, qui basterebbe solo citare un esempio di aritmetica istituzionale: la riduzione del numero dei parlamentari non consente la costituzione delle commissioni le quali richiedono per la loro formazione la presenza rappresentativa e proporzionale dei vari Gruppi parlamentari formatisi nelle Camere. Soprattutto al Senato, la riduzione drastica degli eletti costituirà piccoli gruppi che non saranno nelle condizioni di assicurare la presenza dei propri componenti nelle 14 Commissioni permanenti (ciò a non voler prendere nemmeno lontanamente in considerazione le esigenze di tutti gli altri organi parlamentari come le commissioni speciali, quelle di inchiesta, gli uffici di presidenza, le giunte, le commissioni bicamerali, ecc.). La risoluzione del problema evidenziato non appare né scontata né priva di criticità in entrambe le soluzioni possibili: o diminuire le Commissioni permanenti, accorpandole, ma con aggravio di lavoro per i parlamentari che saranno pochi rispetto ad un esponenziale aumento del lavoro e con il venir meno del collegamento materiale tra commissioni permanenti e dicasteri, ovvero lasciare inalterata l’organizzazione interna delle Camere, riconoscendo però la possibilità (come avviene già al Senato) che ogni parlamentare possa far parte contemporaneamente di più Commissioni permanenti, con la conseguenza – in mancanza della facoltà della ubiquità – di una più che possibile diminuzione dell’efficienza dell’organo e della stessa sua capacità produttiva in termini qualitativi.
Quanto alla riduzione del numero dei delegati regionali per la costituzione del Collegio che dovrà procedere all’elezione del Presidente della Repubblica (art. 83, c. 2, Cost.), è già agli atti parlamentari una proposta di revisione costituzionale che ne prevede la riduzione nella misura di un terzo, al fine di riprodurre lo stesso peso percentuale ora vigente nel Collegio medesimo. Anche in questo caso non pare consentita una valutazione acritica se si ha in mente la ratio della disposizione costituzionale per cui ogni regione (esclusa la Valle d’Aosta) può esprimere tre delegati. Il numero 3 rappresenta quella quantità minima idonea a consentire che gli eletti dal Consiglio regionale assicurino la rappresentanza delle minoranze. Ridurre a 2 i delegati regionali eligendi compromette questo rapporto in quanto non esisterebbe più un’espressione di maggioranza e la minoranza verrebbe, quindi, sovra-rappresentata. Questo è un ‘correttivo’ che non riesce nel suo intento di correzione dimostrando ancora una volta che il ‘taglio’ dei parlamentari operato è stato drastico e privo di qualsivoglia disegno.
Quanto alla legge elettorale, la riduzione numerica dei parlamentari comporta in modo quasi obbligato, ai fini del rapporto fra rappresentanza e governabilità (in ossequio al bilanciamento costituzionalmente richiesto da ultimo anche dalla Corte costituzionale), l’adozione di un sistema elettorale proporzionale, in quanto la riduzione del numero dei parlamentari già comporta, di per sé, l’operatività di una soglia implicita di sbarramento (da alcuni commentatori calcolata al 3%), alla quale ora non può aggiungersi una ulteriore gravosa soglia, esplicita, come quella di cui si sta discutendo nella misura del 5%.
Più sopra ci si chiedeva se e quale fosse la ‘filosofia istituzionale’ che dovrebbe reggere le riforme che la vittoria del SI avrebbero comportato in modo consequenziale.
Nelle ultime settimane sono stati depositati due disegni di legge costituzionale che forse allontanano dal presente scenario istituzionale il superamento del ‘bicameralismo paritario’ e la stessa nascita di un ‘Senato delle Regioni’. Ed infatti con riguardo al superamento del bicameralismo, si può dire che gli effetti distorsivi della riforma, oltre a non essere corretti con il superamento delle differenze fra elettorato attivo e passivo fra le due Camere, paradossalmente, risulterebbero accentuati in quanto ad una decisione appena votata del taglio dei parlamentari corrisponderebbe un ampliamento della base elettorale del Senato, con aggravio della già denunciata dis-rappresentatività del Senato. Anche rispetto a quest’ultima criticità, la riforma che vorrebbe superare la base regionale per l’elezione del Senato andrebbe in contrasto proprio con l’idea di rendere il Senato una Camera rappresentativa delle Regioni.
I problemi sono posti e già ben noti allo stesso sistema politico-partitico che aveva raggiunto un’intesa sulla riforma pur consapevole della necessità di dover procedere a ciò che ora rimane comunque una mera dichiarazione di intenti, in assenza dell’avvio di un proficuo dibattito parlamentare. Il che, come si è potuto evidenziare in queste brevi note, non sarà né scontato né agevole!
Qualora la politica non fosse nelle condizioni di trovare alcuna mediazione, occorre essere consapevoli, comunque, che nessun correttivo potrà essere adottato in via, per così dire, automatica. Buon lavoro al Parlamento!
*Unical

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