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Maxiprocessi, la giurisdizione non è “difesa sociale” né ingrata propaganda

di Nunzio Raimondi *

Pubblicato il: 04/10/2020 – 13:08
Maxiprocessi, la giurisdizione non è “difesa sociale” né ingrata propaganda

In questi ultimi mesi in molti si sono cimentati in interventi pubblici sul processo denominato “Rinascita-Scott”. Li ho letti quasi tutti con interesse anche per cercare di comprendere il senso di contributi ad una vicenda che ha scosso profondamente la nostra comunità per l’entità dell’indagine, la gravità dei fatti ipotizzati e per il numero elevatissimo dei cautelati. Naturalmente non mi occupo di taluno o talaltro degli arrestati (ed anzi mi ha sorpreso che in molti lo abbiano fatto…) perché questo è compito della Magistratura e di certo non di commentatori, più o meno improvvisati, perlopiù – a me è parso – non ben informati sui fatti, senza la conoscenza dei quali alcuni commenti sono apparsi perfino fuori luogo. Ma tant’è: ci sono opinionisti che si esibiscono in discorsi funebri persino su persone che non conoscono, pur di occupare stabilmente la tribuna come se l’esibizione di sé sia l’unico modo per farli esistere.
Ma torniamo al punto. Recentemente ho potuto leggere di alcune sortite pubbliche con le quali sono state denunziati assembramenti in piena pandemia e svariate violazioni dei presidi si fa per dire approntati dalle autorità preposte. Per carità, denunzie più che legittime e che non mi permetto di discutere, anche se, sottovoce, mi permetto di osservare che le stesse a me non sembrano cogliere nel segno. E ciò non solo e non tanto perché intrise di una sorta di “complesso d’inferiorità” nei confronti della parte pubblica del processo (non è la prima fila che stabilisce il primato, così come non è l’abito che fa il monaco…), ma anche perché l’Avvocatura dovrebbe fieramente respingere gli improbabili accostamenti al pensiero di un magistrato (che peraltro ha prontamente censurato le predette dichiarazioni), avendo ben altre luci a brillare dalla sua parte e con argomenti molto più convincenti rispetto a mere affermazioni di principio. Il tema qui è, infatti, tutt’altro e riguarda le conseguenze del cosiddetto “gigantismo processuale” rispetto alle quali compete discutere mediante un approccio tecnico ed a mio parere meno politico, anche al fine d’informare l’opinione pubblica di quel che più conta rispetto alla deriva autoritaria oggettivamente in atto. In questa prospettiva è forse decisivo avvertire del fatto che, secondo il processo penale democratico italiano vigente, una tale enorme dismisura d’imputati e d’imputazioni, non soltanto è sfavorita dalla legge ma produce, sul piano della giurisdizione (e non soltanto della logistica), una spettacolarizzazione del giudizio denotante una sua inaccettabile deformazione. E se di una cosa, infatti, il processo penale ha davvero bisogno è proprio di non diventare un luogo di spettacolo, nel quale quanti più gladiatori si cimentano nell’arena tanto più il circo applaude. Ciò che più ha destato stupore nella vicenda di cui si tratta, quindi, è stato lo sguardo irriflessivo dei commenti che lo hanno accompagnato perfino da molti tecnici del diritto, i quali, piuttosto che soffermarsi sulle evidenti alterazioni gestionali tipiche peraltro dei maxiprocessi, hanno finito per mettere in ombra ben altri e ben più rilevanti distorsioni:quelle che attengono ad alcuni importanti istituti processuali coinvolti.
Ora, la cosa che più stupisce è che di questi maxiprocessi, ci si occupi per censurarne maggiormente le alterazioni gestionali (l’aula di Rebibbia è incapiente e quella di Lamezia presto lo sarà…), piuttosto che le distorsioni degli istituti processuali coinvolti a causa di una scelta iniziale, ascrivibile soltanto all’Ufficio della Procura Distrettuale, di “far tutte l’erbe un fascio”. Certo la scelta è apparsa da subito mediaticamente assai efficace (ne danno conto le presenze mediatiche, in ogni dove del suo ispiratore, il quale poi – non vorrei apparire irriverente e me ne scuso comunque – non esita pubblicamente a far l’elogio della magistratura feconda e silenziosa…), ma sta a vedere se essa sia nello spirito della legge: e qui il discorso si fa un po’ più complesso. Perché il vero problema – senza voler minimamente tralasciare le problematiche enunziate, con accenti anche passionali, dagli ottimi Avvocati delle Camere Penali, alle quali ultime, sia detto, io non appartengo – sta, a mio giudizio, altrove, ossia nella dilatazione processuale frutto di un’alterazione delle diverse fattispecie di concorso di persone e di quelle associative, siccome contemplate dall’ordinamento penale. Più precisamente è di dominio pubblico (anche degli addetti ai lavori che spesso sembrano dimenticarsene…) come il nostro sistema processuale prediliga la gestione separata dei processi, proprio nel tentativo di ridimensionare la loro trattazione unitaria (considerata dal legislatore dell’88 addirittura alla stregua di una patologia). Certo non mette conto in questa sede di richiamare le ragioni di una simile chiara scelta legislativa (peraltro frutto di una poderosa giurisprudenza formatasi sotto il vigore del “vecchio” codice Rocco e di tutte le anomalie di cui si dovette prendere atto durante la sua vigenza), ma, assai sinteticamente, gioverà ricordare come con la procedura penale d’ispirazione costituzionale è stata ripensata l’intera disciplina della connessione.
Vedete, è questa questione ben nota ai giuristi, forse un po’ ostica da comprendere per gli opinionisti tuttologi d’oggigiorno, ma proverò ugualmente a dirne, nonostante i miei limitati mezzi e, naturalmente, senza avere la pretesa d’essere esaustivo in argomento. Pensate che il nostro codice di procedura penale vigente è stato redatto mediante il procedimento della legge-delega: il Parlamento ha fissato, infatti, alcuni punti imprescindibili in questa legge ed ha delegato il governo, che – come tutti sanno – di regola non legifera, a predisporre il codice di procedura penale alla luce di queste direttive e della Costituzione Italiana. Opera codesta non rinviabile poiché, nel passato, l’operazione era stata già più volte tentata da svariate commissioni ministeriali composte dalle personalità più illustri della Dottrina, della Magistratura e dell’Avvocatura italiana. Orbene, nel dare all’Italia il processo penale democratico che superava l’impostazione di quello precedente, di derivazione autoritaria, il legislatore delegante ha, fra le altre, emanato al legislatore delegato una chiara direttiva, la n. 14 dell’art. 2, con la quale è stato disposto d’intervenire sulla connessione attraverso una definizione tassativa dei relativi casi, eliminando qualsivoglia discrezionalità nella determinazione del giudice competente. Anche l’istituto della continuazione, peraltro, venne strutturato secondo parametri molto stringenti.
Tengo a dire che questa direttiva riguardava tutti gli operatori della giurisdizione, a cominciare dai pubblici ministeri (così come ha successivamente ribadito una notissima sentenza della Corte Costituzionale). Orbene, senza unicità del fatto, contiguità loco-temporale ed unità del processo volitivo, il simultaneus processus (così lo definiscono i dotti del diritto, fra questi me naturalmente escluso) non è assolutamente indispensabile ed è piuttosto da escludere. E la questione sta proprio qui: se contesto diversi sodalizi criminali, distinti fra loro, fatti aventi una contiguità loco-temporale inesistente, con totale assenza di unità del processo volitivo, come posso ritenere la connessione necessaria a ricondurli ad unità in un mastodontico processo? Ed a chi spetta di giudicare questa relazione fra fatti diversi, definendo la separazione fra i procedimenti dinanzi ai giudici di volta in volta competenti per materia e territorio? A queste domande gli illustri Avvocati impegnati nel processo Rinascita-Scott avranno già da tempo data la giusta risposta e non saranno certo queste mie modeste riflessioni a suscitare il loro acume giuridico e la loro efficace azione difensiva.
Ma allora perché – vi direte – ne scrivo? Perché mi sembra di vedere tanta gente parlare a sproposito di argomenti così complessi e perché a me pare che il dibattito pubblico non sia centrato sulle anomalie del maxiprocesso (da far valere ovviamente nel processo), ma su una sorta di deminutio della funzione difensiva – latu sensu denunziata – che, viceversa, proprio nel rispetto della legge e nel suo uso appropriato, trova il modo di far giganteggiare – perché, si sa, ci sarà almeno un giudice a Berlino… – per così dire “Davide contro Golia”. Noi Avvocati abbiamo nella legge, che occorre conoscere alla perfezione per poterne fare un uso strategico,la nostra vera forza: non abbiamo bisogno di combattere battaglie, spesso inani, contro un apparato notoriamente più attrezzato di noi; abbiamo soltanto bisogno di competenza unità ad una certa solida cultura di base, che normalmente ci consente d’instaurare un’intesa intellettuale col giudice che ci ascolta. Certo sorprende sapere di un principe del Foro italiano, avanti oramai negli anni, lamentare di non aver potuto bere nemmeno un bicchier d’acqua dopo tante ore d’udienza (come pure stupisce vedere chi si è precipitato a servirgliela – quel bicchier d’acqua – dopo che il suo Ufficio ne aveva umiliato l’altissima dignità morale e professionale con un’accusa indicibilmente infamante…), come pure indigna che,per far valere di fatto il favor separationis previsto per legge (che è alla base del principio della speditezza del processo, senza la quale la giustizia non è mai giusta), un imputato in vinculis, appeso come Cristo in croce da quasi un anno, sia dovuto ricorrere al giudizio immediato, così privandosi del suo sacrosanto diritto di farsi prosciogliere in udienza preliminare almeno dalle imputazioni per le quali la Corte Suprema lo ha già ritenuto completamente estraneo.
Certo, sarei insincero se non scrivessi che questi eventi lasciano letteralmente basiti ed esprimono plasticamente lo stato nel quale la giustizia penale è precipitata. Ma noi Avvocati abbiamo il dovere di lottare per i diritti (la frase non è dell’ottimo dott. Bombardieri ma semplicemente mia… anche se nessuno la citerà) e dobbiamo farlo dentro il processo, senza desistere mai per quante mortificazioni ci vengano, per quante incomprensioni ci attingano,per quante cattiverie, a noi note o meno non importa, ci vengano riversate addosso dagli “atleti” dello sport locale più praticato e più miserabile al contempo: la diffamazione, l’unica arma spuntata degli sfigati, di regola incapaci di uscire dall’anonimato. L’Avvocatura ha mille risorse in sé e, se non altro per il sacrificio di sangue che ha saputo versare alla costruzione dell’Italia Repubblicana, merita rispetto nell’esercizio delle proprie alte funzioni, sopratutto se quest’ultime le sappia usare nel processo, senza tradire la funzione, tutt’altro che minoritaria,che la Costituzione e le leggi le assegnano. Non cadiamo, dunque, nella trappola di un uso propagandistico dello strumento processuale, quello capace di trasformarlo in luogo di “difesa sociale”, anziché in momento alto di ricostruzione storica del fatto, misurato sull’uomo,sul giusto e sul vero.
Massacratemi pure, ma penso si debba avere il coraggio di dire che il cancro della mafia siciliana non è stato fino in fondo estirpato col maxiprocesso di Palermo. Una cosa è infatti l’omaggio che ci urge di rendere ai magistrati che si sono immolati per la giustizia e la liberazione dalla malapianta della mafia, altra cosa è giudicare i maxiprocessi alla stregua di una risposta emotiva ad un fenomeno che non riusciamo a debellare con la forza delle regole democratiche se non con eclissi collettive nelle quali far naufragare la nostra inadeguatezza.  Ma ciò che è più grave è, a mio parere, che questa deriva potrebbe infine potenzialmente trasformare anche la natura della giurisdizione, facendo del terzo super partes in un difensore della società “aggredita” dal fenomeno mafioso e così mutandone profondamente la natura: da equidistante accertatore della responsabilità penale personale, a lottatore, a sua volta, contro il crimine organizzato. Quella che non gli compete affatto.
* Avvocato

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