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Rimborsi ai consiglieri regionali, confermata in Appello la condanna per Loiero

Considerati insufficienti i nuovi elementi illustrati dall’ex governatore. I giudici annullano la prescrizione per Bruni e Ciconte. Il fascicolo dei due ex membri del gruppo di “Autonomia e diritti…

Pubblicato il: 24/10/2020 – 8:30
Rimborsi ai consiglieri regionali, confermata in Appello la condanna per Loiero

CATANZARO Confermata anche in Appello la condanna della Corte dei conti per l’ex governatore Agazio Loiero per l’incongruità nella spesa dei fondi assegnati al gruppo”Autonomia e diritti” in consiglio regionale negli 2011e 2012. Tornano alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti anche gli atti che riguardano i colleghi di Loiero, Vincenzo Ciconte e Ottavio Bruni. Entrambi, in primo grado, erano stati assolti per l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Una decisione che la Procura della Corte dei conti calabrese aveva scelto di impugnare.
A ricorrere contro la condanna al pagamento di oltre 15mila euro nei confronti della Regione era stato proprio Loiero. I giudici d’appello ritengono che l’ex governatore non abbia prodotto elementi nuovi tali da poter modificare la decisione. Loiero avrebbe infatti allegato «documentazione generica e inidonea ad accertare il soddisfacimento della finalità propria del gruppo consiliare, presentando esclusivamente ricevute o semplici scontrini. In molti casi, le ricevute sono totalmente scolorite e incomprensibili, mentre il timbro è perfettamente leggibile; ciò induce a ritenere che il timbro sia stato apposto in momento successivo all’ emissione della ricevuta».
LE SPESE DEL GRUPPO La Corte analizza tutte le spese per le quali l’ex governatore ha presentato controdeduzioni.
E sottolinea che «non potendo le spese di ristorazione rientrare tra quelle di rappresentanza, esse non possono trovare giustificazione sotto il profilo della inerenza istituzionale, in coerenza che l’orientamento della giurisprudenza contabile che ha chiarito che le funzioni del consigliere regionale, ai fini della rimborsabilità delle spese del gruppo consiliare di appartenenza, non risultano in alcun modo connesse, né possono ritenersi strettamente dipendenti dalla frequentazione di ristoranti a spese del pubblico erario: “anzi, l’indispensabile sobrietà che deve connotare l’esercizio dell’alta e prestigiosa funzione politica impone che la stessa venga esercitata sempre in luoghi consoni (uffici), di modo da neutralizzare il rischio che l’occasione istituzionale venga percepita o, peggio, trasmodi, in occasione ludica” (I Sez. app. 148/2018)». Riguardo alle «spese sostenute a Roma, le giustificazioni appaiono generiche e prive di riscontro. Lo stesso vale per le consumazioni occasionali (aperitivi, caffè, pasticceria, o pasti in pizzeria e giustificate con scontrini che non permettono di provare neanche l’imputazione soggettiva della spesa al gruppo) che non possono rientrare neanche nell’elenco di cui all’art. 4 della l.r. Calabria 13/2002».
«Per le spese di carburante – sottolineano i giudici –, emerge che la documentazione giustificativa del rimborso consiste esclusivamente in scontrini e/o ricevute emesse da stazioni di servizio, in cui non viene indicato il soggetto che ha beneficiato del rifornimento, né l’autovettura o la targa. Anche per questa tipologia di spese non può essere appurato se la spesa sia stata sostenuta effettivamente dall’attuale appellante, se il carburante sia stato destinato ad una macchina di proprietà o in uso al consigliere regionale; se, dunque, la spesa sostenuta sia inerente allo scopo del rimborso. Pur considerando le osservazioni svolte in ordine alla asserita circostanza che le spese per carburante non rientravano nella diaria forfettariamente corrisposta per i consiglieri regionali; che durante il periodo in cui viaggiava sulla macchina della Polizia per motivi di sicurezza personale, il carburante era stato utilizzato per la macchina personale, su cui si trovavano, invece, i componenti della struttura che lo seguivano; che nessuna duplicazione di spesa vi sarebbe stata; che a far data dal 1° settembre 2011 sono iniziate le funzioni di capogruppo con spostamenti continui nel territorio della regione; che la diaria era usufruita dal 16 aprile 2012, il Collegio concorda e condivide, in quanto fondate e ben argomentate, le affermazioni del Giudice di primo secondo cui non è stata offerta alcuna prova che le risorse pubbliche percepite siano state destinate alle finalità previste dalla normativa di riferimento«.
Anche «le spese contestate per viaggi, soggiorni e trasporti, di importo complessivo non elevato (euro 843,80), si presentano prive dei caratteri che consentano di stabilirne l’inerenza con il fine istituzionale. Le giustificazioni addotte non sono sostenute da alcun riscontro probatorio. Per le spese di trasporto, in particolare la documentazione non consente di imputare soggettivamente la spesa al Consigliere, trattandosi di meri scontrini o ricevute prive dell’indicazione del soggetto che ha beneficiato del trasporto».
Per il materiale informatico (3.178,47 euro), infine, «le fatture giustificative non consentono di poter accertare l’inerenza della spesa con i compiti del Gruppo consiliare, in un ambito che peraltro esula dalle spese previste dall’art. 4 della L.R. Calabria n. 13/2002. Non risulta inoltre che, dopo l’acquisto, i beni siano stati rimessi al patrimonio del Consiglio. Inoltre, per l’espletamento del loro mandato, i gruppi e i consiglieri regionali possono disporre di locali, attrezzature mobili, macchine e di altri oggetti elencati in separati inventari, e pertanto non vi era necessità di ulteriori acquisti».
CICONTE E BRUNI Per Ciconte e Bruni, invece, torna tutto in gioco: per i giudici, infatti, il termine per la prescrizione deve partire dal marzo 2016, quando la Regione venne informata delle indagini.
I due ex consiglieri erano finiti nello scandalo Rimborsopoli nella loro qualità di componenti il gruppo consiliare “Autonomi e Diritti”, con un presunto danno erariale di 27.988,70 euro nei confronti di Ciconte e di 7.986,17 euro per Bruni.

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